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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 17 settembre 2024

Cassazione n. 27286/2024

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ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 3043/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] quale ex liquidatore della società [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione, la società [OSCURATO:PERSONA] srl in liquidazione, per presunzione legale ex art. 28 d.lgs. 175/2014, [OSCURATO:PERSONA] in persona del l.r. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente dom.ta presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA] d’Escobar con studio in Roma via Pieve di Cadore n. 39, in virtù di procura speciale in calce al ricorso -ricorrenti- contro AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE rappresentata e difesa dall’avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici in Roma alla via dei Portoghesi 12 domicilia ex lege -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

CAMPANIA n. 5690/2018 depositata il 11/06/2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/09/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Una volta avuta conoscenza -a mezzo dell’ estratto di ruolo - dei ruoli e delle cartelle indicate in ricorso non notificati, parte contribuente proponeva ricorso innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Napoli, per chiedere l’annullamento delle sottese cartelle, previa sospensione cautelare ex art. 47, comma 3, d.lgs. n. 546/92, eccependo l’omessa loro notificazione nonché la prescrizione delle pretese tributarie e la decadenza dal potere impositivo; - che la [OSCURATO:PERSONA] di Napoli dichiarava inammissibile il ricorso, sul presupposto che l’impugnazione era stata “proposta da un soggetto giuridicamente inesistente, essendo la società estinta a seguito della cancellazione dal registro delle imprese avvenuta in una data precedente alla presentazione del ricorso”; - che, nelle more del giudizio, il Tribunale di Napoli con sentenza n. 234/2016, depositata il 28.07.2016, dichiarava il fallimento della [OSCURATO:PERSONA], su ricorso proposto dall’allora Equitalia sud spa in base all’elenco dei ruoli all’epoca depositati e provvedeva alla nomina degli organi della procedura (giudice delegato e curatore); - che, in data 14 marzo 2017, i soci della fallita società, avanzavano formale richiesta al Curatore di conoscere le determinazioni in merito alla possibilità di proporre appello avverso la sentenza di prime cure. [OSCURATO:PERSONA] riteneva infondato l’appello affermando, in dipendenza di quanto statuito dalla sentenza di prime cure che il ricorso “in primo grado è stato presentato da soggetto non legittimato”; - che, di fronte all’inerzia del curatore fallimentare, la società già cancellata dal registro delle imprese e dichiarata fallita, ritenendo la sua legittimazione processuale suppletiva rispetto al curatore unitamente agli ex soci, la [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (ora, deceduta), proponeva appello avverso l’indicata sentenza, presso la [OSCURATO:PERSONA] di Napoli, per eccepire la nullità/illegittimità della stessa per violazione della norma sulla cd. riviviscenza quinquennale delle società estinte, ai soli fini fiscali e contributivi, disposta dall’art. 28, comma 4, d.lgs. n. 175/2014; - che la CTR della Campania, a sostegno della decisione, riteneva infondata l’eccezione di nullità della procura conferita a un avvocato del libero foro dall’Agenzia delle entrate- Riscossione, dichiarando di poi, l’inammissibilità dell’appello proposto dalla società fallita per debiti sorti in epoca antecedente alla dichiarazione di fallimento; che, avverso detta decisione, i contribuenti affidano il ricorso per la sua cassazione a due motivi; - che l’Agenzia delle Entrate -Riscossione replica con controricorso; - che, depositata, ai sensi dell’art. 380-bis cod.proc.civ., proposta di definizione accelerata del giudizio, comunicata alla ricorrente, quest’ultima ha depositato memoria, ai sensi dell’art. 378 cod.proc.civ., con la quale, ha insistito «nell’annullamento dell’impugnata sentenza chiedendo la decisione del ricorso»; che è stata disposta la trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380-bis 1., terzo comma, cod.proc.civ.; - che, il P.G. ha concluso con la requisitoria scritta nel senso dell’inammissibilità del ricorso; - che, con l’istanza ex art. 380 - bis cod.proc.civ., parte ricorrente - la Società ormai estinta ed i soci - ha proposto opposizione assumendo di avere interesse alla decisone della Corte sul ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza 5690/2018, sostenendo che l’esigenza ad impugnare l’estratto ruolo(recte , gli atti in esso indicati), all’epoca, ha avuto origine dalla necessità di chiarire la propria posizione debitoria nei confronti del Fisco, per aver la società ricevuto la notifica a mezzo pec in data 25.03.2016, dell’istanza di fallimento proposta ex art. 6 rd. 16/03/1942 n. 267, dall’allora [OSCURATO:PERSONA] spa che, in tal sede, deduceva, proprio attraverso il deposito dell’estratto dei ruoli, di essere creditrice per gli importi pretesi a vario titolo conseguenti a cartelle di pagamento per tributi e contributi per complessivi € 367.789,91; - aggiungendo, altresì, che l’interesse a instaurare il ricorso consiste(va) in quello di estinguere o ridurre i suoi debiti per tributi - effettivi ed esistenti - attraverso la “rottamazione delle cartelle” all’epoca, introdotta dall’art. 6, d.l. n. 193 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] mediante il pagamento del solo capitale ed interessi (più aggio e spese per le procedure esecutive e per la notifica) delle pretese tributarie; in tal modo, avrebbe dimostrato che sussisteva, già all’epoca del ricorso introduttivo, tuttora persistente, l’interesse all’azione proposta per ottenere una pronuncia che dichiarasse l’inesistenza o l’annullamento di debiti tributari (carichi) iscritti a ruolo, a nome della Società (cessata e fallita) trasmessi ad ADER dal 1.1.2000 al 31.12.2016; - che, al contempo, assume parte ricorrente, avrebbe perso i benefici (analoghi) accordati dai successivi art. 1, d.l. 16.10.2017, n. 148 (rottamazione bis, per carichi trasmessi dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] al 30 settembre 2017), nonché quelli di cui all’art. 3 del d.l. n. 119/2018 (rottamazione ter , per carichi trasmessi dal 1.1.2000 al 31.12.2017) e di cui all’art. 1, commi da 231 a 252, legge 197/2022 (rottamazione quater per carichi trasmessi dal 1.1.2000 al 30.6.2022), per non aver ottenuto l’odierna parte ricorrente l’invocata pronuncia dai giudici del merito con l’azione proposta che, ove fosse stata accolta e non dichiarata inammissibile avrebbe eliminato o ridotto i debiti effettivi per le partite di ruolo contenenti tributi, sanzioni ed interessi, iscritti a ruolo effettivi, e quindi “rottamabili”; - che, il tutto avrebbe permesso alla Società di evitare la dichiarazione di fallimento proposta, all’epoca, da [OSCURATO:PERSONA] proprio in base all’estratto di ruolo, all’epoca impugnato in virtù di quanto stabilito allora dalle SS.UU (sent. n. 19704 del 2.10.2015); - preliminarmente il Collegio prende atto di quanto statuito dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 9611/2024 in ordine all'assenza di incompatibilità tra il deposito della proposta di definizione accelerata da parte del Presidente di sezione o del Consigliere delegato e la composizione degli stessi quali parte del Collegio o eventualmente la loro nomina quali relatori del Collegio che definisce il giudizio ai sensi dell'art. 380 bis.1 cod.proc.civ.; - che l'istanza di decisione del ricorso in sede collegiale, ai sensi dell'art. 380-bis cod.proc.civ., deve essere chiesta dalla parte ricorrente entro 40 giorni dalla comunicazione della proposta di definizione agevolata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, ed esige che il deposito dell'atto d’impulso processuale sia effettuato tramite difensore “munito di una nuova procura speciale” che sottoscrive l'istanza; che, in mancanza dell’istanza in oggetto il ricorso deve intendersi rinunciato e la Corte provvede, ai sensi dell’art. 391 cod.proc.civ., e dichiara l’estinzione del processo (senza raddoppio dell’importo dovuto a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, come novellato dalla leggen. 228 del 2012); -che, nella fattispecie in esame, la parte ricorrente ha depositato, entro il sopra indicato termine, memoria ex art. 378 c.p.c. con la quale si deduce l’interesse ad impugnare l’estratto ruolo (recte, gli atti in esso indicati) e si insiste, illustrandone le ragioni, nella richiesta di cassazione, della sentenza del giudice tributario di appello; - che, la ricorrente, nel prospettare quale interesse legittimante l’impugnazione quello di evitare la declaratoria di fallimento a causa del carico erariale, ancora l’impugnabilità dell’atto alle nuove ipotesi di impugnabilità di cui al d.lgs. 110/2024, recante “Disposizioni in materia di riordino del sistema nazionale della riscossione”; - che l’ articolo 12 del d.lgs. 110/2024 , prevede, infatti, un ampliamento delle casistiche diimpugnabilità dell’estratto di ruolo(recte, degli atti in esso indicati non notificati o invalidamente notificati); -che il legislatore, con l’introduzione del comma 4-bis, all’articolo 12, D.P.R. 602/1973, aveva previstola non impugnabilità ex lege dell’estratto di ruoloche evidenzia atti della riscossione irregolarmente notificati ( recte , degli atti non notificati o irregolarmente notificati in esso contemplati) subordinando viceversa lapossibilità di ricorrere alla dimostrazione dell’interesse ad agire da parte del contribuente: ciò, però,solo nei casi tassativamente previsti dallo stesso comma, ossia dimostrando che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione ; - che, l’art. 12 del d.lgs. n. 110/2024 ha aggiunto le lettere d), e) all’articolo 12, comma 4-bis, d.P.R. 602/1973, le quali prevedono ulteriori condizioni che permettono l’impugnazione diretta del ruolo e della cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata; che, dunque, è previsto che l’impugnazione diretta è consentita nei casi in cui il debitore che agisce in giudiziodimostri che dall’iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio (dimostrando l’interesse ad agire): - nell’ambito delle procedure previste dal codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza di cui al d.lgs. 14/2019; - in relazione ad operazioni di finanziamento da parte di soggetti autorizzati; - nell’ambito della cessione dell’azienda, tenuto conto di quanto previsto dall’articolo 14, d.lgs. 472/1997; che, l’art. 12 d.lgs. 110/2024 prevede espressamente che all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, il comma 4-bis è sostituito dal seguente: «4-bis.

L'estratto di ruolo non è impugnabile.

Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio… ; - che, ad avviso del collegio merita approfondimento, mediante discussione in pubblica udienza, la questione, di rilievo nomofilattico, dedotta daparte contribuente che adduce a sostegno della sussistenza dell’interesse ad impugnare l’intervenuta dichiarazione di fallimento a causa del carico erariale, interesse da ricondursi alle procedure previste dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui aldecreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, introdotto dall’art. 12 d.lgs. 110/2024; che, in particolare, quanto a detta questione, va stabilito quale sia l’ambito di applicazione dell’art. 12 del d.lg

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 3043/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] quale ex liquidatore della società [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione, la società [OSCURATO:PERSONA] srl in liquidazione, per presunzione legale ex art. 28 d.lgs. 175/2014, [OSCURATO:PERSONA] in persona del l.r. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente dom.ta presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA] d’Escobar con studio in Roma via Pieve di Cadore n. 39, in virtù di procura speciale in calce al ricorso -ricorrenti- contro AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE rappresentata e difesa dall’avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici in Roma alla via dei Portoghesi 12 domicilia ex lege -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. CAMPANIA n. 5690/2018 depositata il 11/06/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/09/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Una volta avuta conoscenza -a mezzo dell’ estratto di ruolo - dei ruoli e delle cartelle indicate in ricorso non notificati, parte contribuente proponeva ricorso innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Napoli, per chiedere l’annullamento delle sottese cartelle, previa sospensione cautelare ex art. 47, comma 3, d.lgs. n. 546/92, eccependo l’omessa loro notificazione nonché la prescrizione delle pretese tributarie e la decadenza dal potere impositivo; - che la [OSCURATO:PERSONA] di Napoli dichiarava inammissibile il ricorso, sul presupposto che l’impugnazione era stata “proposta da un soggetto giuridicamente inesistente, essendo la società estinta a seguito della cancellazione dal registro delle imprese avvenuta in una data precedente alla presentazione del ricorso”; - che, nelle more del giudizio, il Tribunale di Napoli con sentenza n. 234/2016, depositata il 28.07.2016, dichiarava il fallimento della [OSCURATO:PERSONA], su ricorso proposto dall’allora Equitalia sud spa in base all’elenco dei ruoli all’epoca depositati e provvedeva alla nomina degli organi della procedura (giudice delegato e curatore); - che, in data 14 marzo 2017, i soci della fallita società, avanzavano formale richiesta al Curatore di conoscere le determinazioni in merito alla possibilità di proporre appello avverso la sentenza di prime cure. [OSCURATO:PERSONA] riteneva infondato l’appello affermando, in dipendenza di quanto statuito dalla sentenza di prime cure che il ricorso “in primo grado è stato presentato da soggetto non legittimato”; - che, di fronte all’inerzia del curatore fallimentare, la società già cancellata dal registro delle imprese e dichiarata fallita, ritenendo la sua legittimazione processuale suppletiva rispetto al curatore unitamente agli ex soci, la [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (ora, deceduta), proponeva appello avverso l’indicata sentenza, presso la [OSCURATO:PERSONA] di Napoli, per eccepire la nullità/illegittimità della stessa per violazione della norma sulla cd. riviviscenza quinquennale delle società estinte, ai soli fini fiscali e contributivi, disposta dall’art. 28, comma 4, d.lgs. n. 175/2014; - che la CTR della Campania, a sostegno della decisione, riteneva infondata l’eccezione di nullità della procura conferita a un avvocato del libero foro dall’Agenzia delle entrate- Riscossione, dichiarando di poi, l’inammissibilità dell’appello proposto dalla società fallita per debiti sorti in epoca antecedente alla dichiarazione di fallimento; che, avverso detta decisione, i contribuenti affidano il ricorso per la sua cassazione a due motivi; - che l’Agenzia delle Entrate -Riscossione replica con controricorso; - che, depositata, ai sensi dell’art. 380-bis cod.proc.civ., proposta di definizione accelerata del giudizio, comunicata alla ricorrente, quest’ultima ha depositato memoria, ai sensi dell’art. 378 cod.proc.civ., con la quale, ha insistito «nell’annullamento dell’impugnata sentenza chiedendo la decisione del ricorso»; che è stata disposta la trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380-bis 1., terzo comma, cod.proc.civ.; - che, il P.G. ha concluso con la requisitoria scritta nel senso dell’inammissibilità del ricorso; - che, con l’istanza ex art. 380 - bis cod.proc.civ., parte ricorrente - la Società ormai estinta ed i soci - ha proposto opposizione assumendo di avere interesse alla decisone della Corte sul ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza 5690/2018, sostenendo che l’esigenza ad impugnare l’estratto ruolo(recte , gli atti in esso indicati), all’epoca, ha avuto origine dalla necessità di chiarire la propria posizione debitoria nei confronti del Fisco, per aver la società ricevuto la notifica a mezzo pec in data 25.03.2016, dell’istanza di fallimento proposta ex art. 6 rd. 16/03/1942 n. 267, dall’allora [OSCURATO:PERSONA] spa che, in tal sede, deduceva, proprio attraverso il deposito dell’estratto dei ruoli, di essere creditrice per gli importi pretesi a vario titolo conseguenti a cartelle di pagamento per tributi e contributi per complessivi € 367.789,91; - aggiungendo, altresì, che l’interesse a instaurare il ricorso consiste(va) in quello di estinguere o ridurre i suoi debiti per tributi - effettivi ed esistenti - attraverso la “rottamazione delle cartelle” all’epoca, introdotta dall’art. 6, d.l. n. 193 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] mediante il pagamento del solo capitale ed interessi (più aggio e spese per le procedure esecutive e per la notifica) delle pretese tributarie; in tal modo, avrebbe dimostrato che sussisteva, già all’epoca del ricorso introduttivo, tuttora persistente, l’interesse all’azione proposta per ottenere una pronuncia che dichiarasse l’inesistenza o l’annullamento di debiti tributari (carichi) iscritti a ruolo, a nome della Società (cessata e fallita) trasmessi ad ADER dal 1.1.2000 al 31.12.2016; - che, al contempo, assume parte ricorrente, avrebbe perso i benefici (analoghi) accordati dai successivi art. 1, d.l. 16.10.2017, n. 148 (rottamazione bis, per carichi trasmessi dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] al 30 settembre 2017), nonché quelli di cui all’art. 3 del d.l. n. 119/2018 (rottamazione ter , per carichi trasmessi dal 1.1.2000 al 31.12.2017) e di cui all’art. 1, commi da 231 a 252, legge 197/2022 (rottamazione quater per carichi trasmessi dal 1.1.2000 al 30.6.2022), per non aver ottenuto l’odierna parte ricorrente l’invocata pronuncia dai giudici del merito con l’azione proposta che, ove fosse stata accolta e non dichiarata inammissibile avrebbe eliminato o ridotto i debiti effettivi per le partite di ruolo contenenti tributi, sanzioni ed interessi, iscritti a ruolo effettivi, e quindi “rottamabili”; - che, il tutto avrebbe permesso alla Società di evitare la dichiarazione di fallimento proposta, all’epoca, da [OSCURATO:PERSONA] proprio in base all’estratto di ruolo, all’epoca impugnato in virtù di quanto stabilito allora dalle SS.UU (sent. n. 19704 del 2.10.2015); - preliminarmente il Collegio prende atto di quanto statuito dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 9611/2024 in ordine all'assenza di incompatibilità tra il deposito della proposta di definizione accelerata da parte del Presidente di sezione o del Consigliere delegato e la composizione degli stessi quali parte del Collegio o eventualmente la loro nomina quali relatori del Collegio che definisce il giudizio ai sensi dell'art. 380 bis.1 cod.proc.civ.; - che l'istanza di decisione del ricorso in sede collegiale, ai sensi dell'art. 380-bis cod.proc.civ., deve essere chiesta dalla parte ricorrente entro 40 giorni dalla comunicazione della proposta di definizione agevolata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, ed esige che il deposito dell'atto d’impulso processuale sia effettuato tramite difensore “munito di una nuova procura speciale” che sottoscrive l'istanza; che, in mancanza dell’istanza in oggetto il ricorso deve intendersi rinunciato e la Corte provvede, ai sensi dell’art. 391 cod.proc.civ., e dichiara l’estinzione del processo (senza raddoppio dell’importo dovuto a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, come novellato dalla leggen. 228 del 2012); -che, nella fattispecie in esame, la parte ricorrente ha depositato, entro il sopra indicato termine, memoria ex art. 378 c.p.c. con la quale si deduce l’interesse ad impugnare l’estratto ruolo (recte, gli atti in esso indicati) e si insiste, illustrandone le ragioni, nella richiesta di cassazione, della sentenza del giudice tributario di appello; - che, la ricorrente, nel prospettare quale interesse legittimante l’impugnazione quello di evitare la declaratoria di fallimento a causa del carico erariale, ancora l’impugnabilità dell’atto alle nuove ipotesi di impugnabilità di cui al d.lgs. 110/2024, recante “Disposizioni in materia di riordino del sistema nazionale della riscossione”; - che l’ articolo 12 del d.lgs. 110/2024 , prevede, infatti, un ampliamento delle casistiche diimpugnabilità dell’estratto di ruolo(recte, degli atti in esso indicati non notificati o invalidamente notificati); -che il legislatore, con l’introduzione del comma 4-bis, all’articolo 12, D.P.R. 602/1973, aveva previstola non impugnabilità ex lege dell’estratto di ruoloche evidenzia atti della riscossione irregolarmente notificati ( recte , degli atti non notificati o irregolarmente notificati in esso contemplati) subordinando viceversa lapossibilità di ricorrere alla dimostrazione dell’interesse ad agire da parte del contribuente: ciò, però,solo nei casi tassativamente previsti dallo stesso comma, ossia dimostrando che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione ; - che, l’art. 12 del d.lgs. n. 110/2024 ha aggiunto le lettere d), e) all’articolo 12, comma 4-bis, d.P.R. 602/1973, le quali prevedono ulteriori condizioni che permettono l’impugnazione diretta del ruolo e della cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata; che, dunque, è previsto che l’impugnazione diretta è consentita nei casi in cui il debitore che agisce in giudiziodimostri che dall’iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio (dimostrando l’interesse ad agire): - nell’ambito delle procedure previste dal codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza di cui al d.lgs. 14/2019; - in relazione ad operazioni di finanziamento da parte di soggetti autorizzati; - nell’ambito della cessione dell’azienda, tenuto conto di quanto previsto dall’articolo 14, d.lgs. 472/1997; che, l’art. 12 d.lgs. 110/2024 prevede espressamente che all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, il comma 4-bis è sostituito dal seguente: «4-bis. L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio… ; - che, ad avviso del collegio merita approfondimento, mediante discussione in pubblica udienza, la questione, di rilievo nomofilattico, dedotta daparte contribuente che adduce a sostegno della sussistenza dell’interesse ad impugnare l’intervenuta dichiarazione di fallimento a causa del carico erariale, interesse da ricondursi alle procedure previste dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui aldecreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, introdotto dall’art. 12 d.lgs. 110/2024; che, in particolare, quanto a detta questione, va stabilito quale sia l’ambito di applicazione dell’art. 12 del d.lg
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