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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 25243/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Romania) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/01/2021 della CORTE di APPELLO di TRIESTEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio ripristinandolo nella misura determinata dal giudice di primo grado, inammissibilità nel resto; udito il difensore dell'imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Trieste ha confermato, anche agli effetti civili, la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di truffa (capo A) e violenza privata (capo B), commessi ai danni di [OSCURATO:PERSONA]; mentre, in accoglimento dell'impugnazione incidentale del Procuratore generale, ha aumentato la pena ad anni uno e mesi tre di reclusione.

2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite il difensore, articolando tre motivi.

2.1. Con il primo e il secondo denuncia violazione di legge e vizio di omessa motivazione in ordine alla mancata ammissione delle prove testimoniali dedotte dalla difesa; punto che aveva formato oggetto di doglianza anche in appello, ma del tutto pretermesso nella sentenza impugnata.

2.2. Con il terzo eccepisce la inammissibilità dell'appello incidentale proposto dal Procuratore generale, in quanto concernente il punto della entità della pena, non interessato dall'appello principale dell'imputato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato.

2. I primi due motivi sono generici, oltre che manifestamente infondati.

2.1. Anzitutto il ricorso fa generico riferimento alla mancata assunzione della prova testimoniale di [OSCURATO:PERSONA] richiesta in primo grado e mai assunta, senza però precisare né le circostanze specifiche sulle quali il testimone avrebbe dovuto deporre, né la decisività di quella deposizione testimoniale.

2.2. In secondo luogo, dall'esame degli atti del fascicolo, cui la Corte di cassazione ha accesso in ragione della natura processuale del vizio denunciato, non risulta che la difesa dell'imputato abbia depositato una lista testimoniale ex art. 468 cod. proc. pen. (in atti vi sono solo le liste della parte pubblica e della parte civile), né vi è traccia di richieste di ammissione di testimoni a discarico al momento della esposizione delle istanze di prova (cfr. trascrizioni del verbale di udienza 13 settembre 2017) o nelle udienze successive.

Del resto il ricorrente non allega al ricorso l'atto di avvenuto deposito di una lista testimoniale, che non è contenuta nel fascicolo processuale.

2.3. La aspecificità della censura (proposta in sede di appello) e la sua manifesta infondatezza si riverberano in termini negativi sulla ammissibilità del vizio di omessa motivazione, dato che la mancata risposta a un motivo di gravame in tanto si traduce in vizio della sentenza in quanto abbia riguardo a un punto decisivo.

3. Il terzo motivo è infondato.

3.1. Va chiarito che per stabilire il regime delle impugnazioni occorre avere riguardo alla data in cui è stata pronunciata la sentenza impugnata (cfr. Sez.

U, n. 27614 del 29/03/2007, Lista, Rv. 236537); nella specie la sentenza di primo grado è del 13 ottobre 2017, quindi è anteriore alle modifiche introdotte con il d.

Igs. n. 11 del 2018 che, riscrivendo tra l'altro l'art. 595 cod. proc. pen., hanno privato il pubblico ministero della legittimazione a proporre appello incidentale.

3.2. L'imputato ha appellato la sentenza del Tribunale, coltivando, tra l'altro, uno specifico motivo in punto di diniego delle circostanze attenuanti generiche.

Il Pubblico ministero ha proposto appello incidentale contestando l'esiguità della pena inflitta.

L'appello incidentale può essere proposto soltanto in relazione ai punti della decisione oggetto dell'appello principale nonché a quelli che hanno connessione essenziale con essi (Sez.

U, n. 10251 del 17/10/2006, dep. 2007, Michaeler, Rv. 235699).

Nella specie è evidente che l'appello incidentale dell'organo di accusa involge un punto della decisione (quello relativo alla entità della pena) che presenta una connessione essenziale con il punto attinto dall'appello principale (diniego delle circostanze attenuanti generiche).

4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagame

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Romania) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/01/2021 della CORTE di APPELLO di TRIESTEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio ripristinandolo nella misura determinata dal giudice di primo grado, inammissibilità nel resto; udito il difensore dell'imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Trieste ha confermato, anche agli effetti civili, la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di truffa (capo A) e violenza privata (capo B), commessi ai danni di [OSCURATO:PERSONA]; mentre, in accoglimento dell'impugnazione incidentale del Procuratore generale, ha aumentato la pena ad anni uno e mesi tre di reclusione. 2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite il difensore, articolando tre motivi. 2.1. Con il primo e il secondo denuncia violazione di legge e vizio di omessa motivazione in ordine alla mancata ammissione delle prove testimoniali dedotte dalla difesa; punto che aveva formato oggetto di doglianza anche in appello, ma del tutto pretermesso nella sentenza impugnata. 2.2. Con il terzo eccepisce la inammissibilità dell'appello incidentale proposto dal Procuratore generale, in quanto concernente il punto della entità della pena, non interessato dall'appello principale dell'imputato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 2. I primi due motivi sono generici, oltre che manifestamente infondati. 2.1. Anzitutto il ricorso fa generico riferimento alla mancata assunzione della prova testimoniale di [OSCURATO:PERSONA] richiesta in primo grado e mai assunta, senza però precisare né le circostanze specifiche sulle quali il testimone avrebbe dovuto deporre, né la decisività di quella deposizione testimoniale. 2.2. In secondo luogo, dall'esame degli atti del fascicolo, cui la Corte di cassazione ha accesso in ragione della natura processuale del vizio denunciato, non risulta che la difesa dell'imputato abbia depositato una lista testimoniale ex art. 468 cod. proc. pen. (in atti vi sono solo le liste della parte pubblica e della parte civile), né vi è traccia di richieste di ammissione di testimoni a discarico al momento della esposizione delle istanze di prova (cfr. trascrizioni del verbale di udienza 13 settembre 2017) o nelle udienze successive. Del resto il ricorrente non allega al ricorso l'atto di avvenuto deposito di una lista testimoniale, che non è contenuta nel fascicolo processuale. 2.3. La aspecificità della censura (proposta in sede di appello) e la sua manifesta infondatezza si riverberano in termini negativi sulla ammissibilità del vizio di omessa motivazione, dato che la mancata risposta a un motivo di gravame in tanto si traduce in vizio della sentenza in quanto abbia riguardo a un punto decisivo. 3. Il terzo motivo è infondato. 3.1. Va chiarito che per stabilire il regime delle impugnazioni occorre avere riguardo alla data in cui è stata pronunciata la sentenza impugnata (cfr. Sez. U, n. 27614 del 29/03/2007, Lista, Rv. 236537); nella specie la sentenza di primo grado è del 13 ottobre 2017, quindi è anteriore alle modifiche introdotte con il d. Igs. n. 11 del 2018 che, riscrivendo tra l'altro l'art. 595 cod. proc. pen., hanno privato il pubblico ministero della legittimazione a proporre appello incidentale. 3.2. L'imputato ha appellato la sentenza del Tribunale, coltivando, tra l'altro, uno specifico motivo in punto di diniego delle circostanze attenuanti generiche. Il Pubblico ministero ha proposto appello incidentale contestando l'esiguità della pena inflitta. L'appello incidentale può essere proposto soltanto in relazione ai punti della decisione oggetto dell'appello principale nonché a quelli che hanno connessione essenziale con essi (Sez. U, n. 10251 del 17/10/2006, dep. 2007, Michaeler, Rv. 235699). Nella specie è evidente che l'appello incidentale dell'organo di accusa involge un punto della decisione (quello relativo alla entità della pena) che presenta una connessione essenziale con il punto attinto dall'appello principale (diniego delle circostanze attenuanti generiche). 4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagame
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