CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 21933/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. R.G. 38064 /20 19 proposto da : [OSCURATO:PERSONA] rappresentat o e difes o in forza di procura speciale in attidall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL] ) –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’[OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL] ) - controricorrente - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] de lla Toscanan. 746 / 0 2 / 19 depositata i n data 0 6 / 0 5 /20 19 ; Oggetto:art. 295 c.p.c. – sospensione in attesa dell’esitodelproc. penale Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata tenutasi in data 2 4 / 0 4 /202 4 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]Succio; Rilevatoche: - [OSCURATO:PERSONA] impugnava l'avviso di accertamento per iva 2013 derivanteda una verifica fiscale nei confronti della pelletteria Sandro di proprietàdel contribuente; -la CTP respingeva il ricorso ; appellava i l contribuente; -con la sentenza qui gravata la CTR ha rigettato l'impugnazione; - ricorr e a questa Corte il contribuente con atto affidato a tre motivi; l’Agenziadelle entrate resiste con controricorso; Consideratoche: - il primo motivo deduce la violazione dell’art. 295 c.p.c., avendo il giudice di merito erroneamente mancato di sospendere il giudizio in pendenza del procedimento penale pendente nei confronti del contribuente; -il motivo è infondato; -non può disporsi, ai sensi dell'art. 295 c .p.c. ed ancorché coincidano i fatti esaminati in sede penale e quelli che fondano l'accertamento , lasospensione del processo tributario in attesa della definitività della giàmenzionata sentenza, come peraltro sancito dall'art. 20 del d. L gs. n.74 del 2000 ; -il secondo motivo deduce la nullità della sentenza di primo grado per motivazioneapparente e omessa motivazione, dolendosi della violazione dell'art.132 c. 2 n. 4 c.p.c., dell’art. 36 c. 2 del d. Lgs. N. 546 del 1992 in relazione all’art. 360 c. 1 n. 4 c.p.c.; secondo parte ricorrente la sentenzaha omesso ogni considerazione riguardo alle censure avanzate dalla difesa: essa avrebbe in sostanza, come la pronuncia di primo grado,meramente aderito alla prospettazione dell' U fficio; Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3 -il terzo motivo si incentra ancora sulla n ullità della sentenza di primo grado per omessa motivazione, con riferimento alle medesime disposizionidi legge di cui al secondo motivo; - i motivi in parola possono trattarsi congiuntamente riguardando entrambicensure di carattere motivazionale; -gli stessi sono infondati; - la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo , allorquando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguìto dal giudice per la formazione del proprio convincimento,cioè tali da lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass. Sez. U. 19/06/2018, n.16159[p. 7.2.], che menziona Cass. Sez. U. 03/11/2016, n. 22232; conf.: Cass. Sez. U. nn. 22229, 22230, 22231, del 2016. I medesimi concetti giuridici sono espressi da Cass. Sez. U. 24/03/2017, n. 766; Cass. Sez. U. 09/06/2017, n. 14430 [p. 2.4.]; Cass. Sez. U., 18/04/2018,n. 9557 [p. 3.5.] Cass 2021 n. 36510), nella specie, la CTR haritenuto di condividere la motivazione dei giudici di primo grado poiché in sostanza il contribuente non ha fornito alcuna prova documentale che le merci siano uscite dallo stato verso un altro stato dell'unione; l'unica giustificazione addotta da costui riguardo la sua presuntaignoranza della legge e la sua buona fede; ritenendo, del tutto correttamente, legittima la motivazione dell’atto fiscale per relationem alPVC; -nel presente caso, la motivazione della sentenza impugnata è tale da attingere la soglia del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma6, Cost. (tra le tante: Cass., Sez. 1^, 30 giugno 2020, n. 13248; Cass.,Sez. 6^ - 5, 25 marzo 2021, n. 8400; Cass., Sez. 6^ - 5, 7 aprile 2021,n. 9288; Cass., Sez. 5^, 13 aprile 2021, n. 9627; Cass., sez. 6 - Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 4 5, 28829 del 2021), contenendo una chiara esposizione delle ragioni sotteseal rigetto dell'appello; -per le sue sopra sposte ragioni quindi il ricorso è rigettato; -le spese sono liquidate secondo la soccombenza; p.q.m. rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore di parte contro ricorrente che liquida in euro 5.800,00oltre a spese prenotate a debito. Aisensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 dei 2002, inserito dall'art.1, comma 17 della i. n. 228 del 2012, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulterioreimporto a titolo di cont