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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 44053/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/10/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ARCANGELO; v OSSERVA Ritenuto che, con il primo motivo, [OSCURATO:PERSONA] deduce la violazione della legge processuale in ordine alla mancata rinnovazione dell'istruzione dibattimentale per disporre una perizia per accertare la capacità di intendere e di volere dell'imputato al momento del fatto; Ritenuto che il motivo è inammissibile, in quanto è meramente riproduttivo di una censura già dedotta e motivatamente disattesa in appello; Considerato che, peraltro, i giudici di secondo grado congruamente hanno rilevato di non aver ravvisato alcun elemento dal...quale potesse inferirsi l'incapacità dell'imputato (pag. 2 della sentenza impugnata); Considerato che gli ulteriori motivi di ricorso, relativi alla violazione di legge e al vizio di motivazione in ordine al riconoscimento della recidiva, alla mancata applicazione delle attenuanti generiche e alla determinazione del trattamento sanzionatorio, sono inammissibili per aspecificità, in quanto non si confrontano con la motivazione, peraltro congrua e tutt'altro che illogica, della sentenza impugnata (pagg. 2-4 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 29 settemb

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/10/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ARCANGELO; v OSSERVA Ritenuto che, con il primo motivo, [OSCURATO:PERSONA] deduce la violazione della legge processuale in ordine alla mancata rinnovazione dell'istruzione dibattimentale per disporre una perizia per accertare la capacità di intendere e di volere dell'imputato al momento del fatto; Ritenuto che il motivo è inammissibile, in quanto è meramente riproduttivo di una censura già dedotta e motivatamente disattesa in appello; Considerato che, peraltro, i giudici di secondo grado congruamente hanno rilevato di non aver ravvisato alcun elemento dal...quale potesse inferirsi l'incapacità dell'imputato (pag. 2 della sentenza impugnata); Considerato che gli ulteriori motivi di ricorso, relativi alla violazione di legge e al vizio di motivazione in ordine al riconoscimento della recidiva, alla mancata applicazione delle attenuanti generiche e alla determinazione del trattamento sanzionatorio, sono inammissibili per aspecificità, in quanto non si confrontano con la motivazione, peraltro congrua e tutt'altro che illogica, della sentenza impugnata (pagg. 2-4 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29 settemb
Sentenza Cassazione n. 44053/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris