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CassazionedecretoSezione 6Decisione del 27 maggio 2022

Cassazione n. 17311/2022

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso 1249-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 2-A, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] I.M.I. - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].; - intimato - avverso il decreto n. cronol. 611/2020 del TRIBUNALE di BENEVENTO, depositato l'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 06/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : B I S O G N I G I A C I N T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 c c c 6 d e e a e 9 1 e 6 a 9 c f d 1 f f 1 b 1 3 a 7 7 2 4 6 Numero registro generale 1249/2021 Numero sezionale 3606/2022 Numero di raccolta generale 17311/2022 Data pubblicazione 27/05/2022 Rilevato che:

1. il Tribunale di Benevento ha rigettato l’opposizione allo stato passivo del [OSCURATO:PERSONA] IMI-[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] s.n.c., proposto ai sensi dell’art. 98 l.fall. dal dott. [OSCURATO:PERSONA] contro l’esclusione del credito di Euro13.572,35 insinuato con domanda tardiva, in prededuzione ex art. 111, comma 2, l.fall. e con il privilegio ex art. 2751-bis n. 2 c.c., a titolo di compenso per le prestazioni rese in favore della società in bonis, consistite nella redazione della attestazione di veridicità dei dati aziendali e fattibilità del piano di concordato preventivo, ex art. 161, comma 3, l.fall.;

1.1. in particolare, nella contumacia della curatela fallimentare, ha osservato che, pur trattandosi di obbligazione di mezzi e non di risultato, a fronte dell’eccezione di inadempimento sollevata dai curatori «era onere del Meriani fornire la prova di aver correttamente adempiuto all’obbligazione contrattuale assunta (…) secondo la diligenza qualificata di cui all’art. 1176 comma 2» c.c., mentre l’opponente «nulla aveva dedotto»; inoltre, dallo stesso decreto di inammissibilità risultava che «la relazione di attestazione di cui all'art. 161, comma 3, L.F. si caratterizza per l'assoluta mancanza dell'analisi dei profili più problematici del piano», avendo l’attestatore «formulato una relazione, oltre che palesemente parziale (..) del tutto carente», non potendo il giudizio dell’attestatore «limitarsi, come avvenuto nel caso di specie, ad una mera dichiarazione di conformità ossia di corrispondenza formale dei dati utilizzati per la predisposizione del piano a quelli risultanti dalla contabilità», sicché detta relazione era risultata «generica e vaga» nonché «sganciata dal piano concordatario proposto»;

1.2. avverso detta decisione il Meriani ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, illustrato da memoria;

1.3. il [OSCURATO:PERSONA] intimato non ha svolto difese;

1.4. a seguito di deposito della proposta ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. è stata ritualmente fissata l'adunanza della Corte in camera di consiglio.

Ric. 2021 n. 01249 sez.

M1 - ud. 06-04-2022 -2- F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : B I S O G N I G I A C I N T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 c c c 6 d e e a e 9 1 e 6 a 9 c f d 1 f f 1 b 1 3 a 7 7 2 4 6 Numero registro generale 1249/2021 Numero sezionale 3606/2022 Numero di raccolta generale 17311/2022 Data pubblicazione 27/05/2022 Considerato che:

2. il ricorrente denunzia «Violazione e falsa applicazione dell’art. 1176 c.c., in relazione all’art. 360, n. 3; Mancata motivazione laddove si richiama il presupposto per l’applicabilità dell’art. 1176 c.c. di fatto in atti inesistente e quindi motivazione apparente nella parte in cui non viene qualificato l’inadempimento ma genericamente la norma»;

2.1. lamenta, in particolare, che tanto il giudice delegato quanto il tribunale hanno richiamato un’eccezione di inadempimento che invece i curatori non avrebbero mai formulato, sicché l’intera motivazione sarebbe apparente, perché basata su un presupposto errato; in altri termini, la decisione impugnata sarebbe fondata «sulla erronea valutazione di un presupposto di fatto, nel caso di specie la presunta eccezione di inadempimento, che gli organi del fallimento non hanno mai contestato al ricorrente, dando così vita ad un errore di interpretazione degli atti, errore formatosi, come sostenuto da consolidata giurisprudenza, sulla base di errata valutazione o interpretazione di atti, fatti, documenti e risultanze processuali che investano direttamente la formulazione del giudizio sul piano logico-giuridico, poiché tale tipo di errore, se fondato costituisce un errore di giudizio e non un errore di fatto (cfr. Cass. Civ. 26.07.2019, n. 20341)»;

3. il motivo è inammissibile per plurime ragioni;

3.1. innanzitutto esso pone una questione nuova, poiché a pag. 2 del decreto impugnato il tribunale riferisce come fosse stato lo stesso opponente ad aver «dedotto ed allegato, a sostegno delle proprie pretese» che il proprio credito era stato escluso «in quanto il ricorso per concordato preventivo era stato dichiarato inammissibile e i curatori avevano sollevato eccezione di inadempimento», contestando (solo) che si trattava «di una obbligazione di mezzi e non di risultato» e che «la procedura si era chiusa con decreto di inammissibilità ex art. 162 legge fallimentare ma previa apertura ex art. 163 comma 2 n. 3 della relativa procedura e nomina dei commissari giudiziali, e pertanto doveva ritenersi che proprio grazie alla detta relazione dell'attestatore si era aperta la procedura di concordato»; Ric. 2021 n. 01249 sez.

M1 - ud. 06-04-2022 -3- F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : B I S O G N I G I A C I N T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 c c c 6 d e e a e 9 1 e 6 a 9 c f d 1 f f 1 b 1 3 a 7 7 2 4 6 Numero registro generale 1249/2021 Numero sezionale 3606/2022 Numero di raccolta generale 17311/2022 Data pubblicazione 27/05/2022

3.2. anche dalla sintesi esposta a pag. 5 del ricorso non risulta che in sede di opposizione il Meriani avesse contestato l’errore che in questa sede attribuisce al giudice delegato, prima ancora che al tribunale;

3.3. sul punto, il motivo difetta anche di autosufficienza, poiché non riferisce nulla di specifico sul tenore delle osservazioni formulate ai sensi dell’art. 95 l.fall. contro il progetto di stato passivo (cui si fa cenno a pag. 4 del ricorso) né, soprattutto, delle eventuali deduzioni svolte dal creditore in sede di udienza di verifica (v. pag. 5 del ricorso);

3.4. peraltro, il tribunale afferma recisamente, a pag. 3 del decreto, «che dall’esame del verbale con cui è stato dichiarato esecutivo lo stato passivo risulta che il curatore del fallimento ha sollevato eccezione di inadempimento, ed in base ad essa il detto credito è stato escluso»;

4. al riguardo, il ricorrente evoca – come detto per la prima volta in questa sede – l’ipotesi del “travisamento” delle risultanze processuali, già ritenuto sindacabile quale errore di giudizio sotto il profilo della insufficienza o contraddittorietà della motivazione (Cass. 10749/2015, 9356/2017, 9673/2017, 28174/2018), ma ora ritenuto non più sussumibile nel vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., che – a seguito della novella di cui all’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv. dalla l. n. 134 del 2012 – può essere declinato solo in termini di omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo, nel senso che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia (Cass. 24395/2020); a meno che – si è detto – si tratti di travisamento della prova che, senza implicare una valutazione dei fatti, integri un’informazione probatoria utilizzata dal giudice e contraddetta da uno specifico atto processuale, così da «mettere in crisi irreversibile la struttura del percorso argomentativo del giudice di merito» (Cass.3796/2020, 1163/2020);

4.1. semmai, nel caso di specie l’asserita esistenza di un contrasto fra due rappresentazioni dello stesso oggetto – risultanti l’una dal Ric. 2021 n. 01249 sez.

M1 - ud. 06-04-2022 -4- F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : B I S O G N I G I A C I N T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 c c c 6 d e e a e 9 1 e 6 a 9 c f d 1 f f 1 b 1 3 a 7 7 2 4 6 Numero registro generale 1249/2021 Numero sezionale 3606/2022 Numero di raccolta generale 17311/2022 Data pubblicazione 27/05/2022 decreto impugnato e l'altra dagli atti processuali – avrebbe potuto integrare (ricorrendone le condizioni) un errore su un fatto processuale di tipo revocatorio, il quale, ai sensi dell’art. 395 n. 4 c.p.c., consiste in un errore di percezione o in una mera svista materiale che abbia indotto il giudice ad affermare o supporre l'esistenza o l’inesistenza di un fatto che, senza bisogno di particolari indagini, risulti incontestabilmente escluso alla stregua degli atti e documenti di causa, sempre che il fatto stesso non attenga ad un'errata valutazione delle risultanze processuali, sia decisivo e non abbia costituito oggetto di un punto controverso sul quale il giudice si sia pronunciato (Cass. 2236/2022, 16439/2021, 14610/2021, 26890/2019, 9527/2019, 20635/2017, 17443/2008);

5. per il resto, si tratta di profili di merito, ampiamente supportati dal richiamo fatto dal tribunale alle gravi mancanze dell’attestazione, puntualmente evidenziate nel decreto di inammissibilità del concordato preventivo (cfr. Cass. Sez.

U, 42093/2021);

6. nulla sulle spese, in assenza di difese del [OSCURATO:PERSONA] intimato;

7. ricorrono i presupposti processuali per il cd. raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, co.1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002 (cfr. Cass. Sez.

U, 4315/2020).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del d.P.R. 115/02, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 06/04/2022 [OSCURATO:PERSONA]. 2021 n. 01249 sez.

M1 - ud. 06-04-2022 -5- F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 1249-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 2-A, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] I.M.I. - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].; - intimato - avverso il decreto n. cronol. 611/2020 del TRIBUNALE di BENEVENTO, depositato l'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 06/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : B I S O G N I G I A C I N T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 c c c 6 d e e a e 9 1 e 6 a 9 c f d 1 f f 1 b 1 3 a 7 7 2 4 6 Numero registro generale 1249/2021 Numero sezionale 3606/2022 Numero di raccolta generale 17311/2022 Data pubblicazione 27/05/2022 Rilevato che: 1. il Tribunale di Benevento ha rigettato l’opposizione allo stato passivo del [OSCURATO:PERSONA] IMI-[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] s.n.c., proposto ai sensi dell’art. 98 l.fall. dal dott. [OSCURATO:PERSONA] contro l’esclusione del credito di Euro13.572,35 insinuato con domanda tardiva, in prededuzione ex art. 111, comma 2, l.fall. e con il privilegio ex art. 2751-bis n. 2 c.c., a titolo di compenso per le prestazioni rese in favore della società in bonis, consistite nella redazione della attestazione di veridicità dei dati aziendali e fattibilità del piano di concordato preventivo, ex art. 161, comma 3, l.fall.; 1.1. in particolare, nella contumacia della curatela fallimentare, ha osservato che, pur trattandosi di obbligazione di mezzi e non di risultato, a fronte dell’eccezione di inadempimento sollevata dai curatori «era onere del Meriani fornire la prova di aver correttamente adempiuto all’obbligazione contrattuale assunta (…) secondo la diligenza qualificata di cui all’art. 1176 comma 2» c.c., mentre l’opponente «nulla aveva dedotto»; inoltre, dallo stesso decreto di inammissibilità risultava che «la relazione di attestazione di cui all'art. 161, comma 3, L.F. si caratterizza per l'assoluta mancanza dell'analisi dei profili più problematici del piano», avendo l’attestatore «formulato una relazione, oltre che palesemente parziale (..) del tutto carente», non potendo il giudizio dell’attestatore «limitarsi, come avvenuto nel caso di specie, ad una mera dichiarazione di conformità ossia di corrispondenza formale dei dati utilizzati per la predisposizione del piano a quelli risultanti dalla contabilità», sicché detta relazione era risultata «generica e vaga» nonché «sganciata dal piano concordatario proposto»; 1.2. avverso detta decisione il Meriani ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, illustrato da memoria; 1.3. il [OSCURATO:PERSONA] intimato non ha svolto difese; 1.4. a seguito di deposito della proposta ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. è stata ritualmente fissata l'adunanza della Corte in camera di consiglio. Ric. 2021 n. 01249 sez. M1 - ud. 06-04-2022 -2- F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : B I S O G N I G I A C I N T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 c c c 6 d e e a e 9 1 e 6 a 9 c f d 1 f f 1 b 1 3 a 7 7 2 4 6 Numero registro generale 1249/2021 Numero sezionale 3606/2022 Numero di raccolta generale 17311/2022 Data pubblicazione 27/05/2022 Considerato che: 2. il ricorrente denunzia «Violazione e falsa applicazione dell’art. 1176 c.c., in relazione all’art. 360, n. 3; Mancata motivazione laddove si richiama il presupposto per l’applicabilità dell’art. 1176 c.c. di fatto in atti inesistente e quindi motivazione apparente nella parte in cui non viene qualificato l’inadempimento ma genericamente la norma»; 2.1. lamenta, in particolare, che tanto il giudice delegato quanto il tribunale hanno richiamato un’eccezione di inadempimento che invece i curatori non avrebbero mai formulato, sicché l’intera motivazione sarebbe apparente, perché basata su un presupposto errato; in altri termini, la decisione impugnata sarebbe fondata «sulla erronea valutazione di un presupposto di fatto, nel caso di specie la presunta eccezione di inadempimento, che gli organi del fallimento non hanno mai contestato al ricorrente, dando così vita ad un errore di interpretazione degli atti, errore formatosi, come sostenuto da consolidata giurisprudenza, sulla base di errata valutazione o interpretazione di atti, fatti, documenti e risultanze processuali che investano direttamente la formulazione del giudizio sul piano logico-giuridico, poiché tale tipo di errore, se fondato costituisce un errore di giudizio e non un errore di fatto (cfr. Cass. Civ. 26.07.2019, n. 20341)»; 3. il motivo è inammissibile per plurime ragioni; 3.1. innanzitutto esso pone una questione nuova, poiché a pag. 2 del decreto impugnato il tribunale riferisce come fosse stato lo stesso opponente ad aver «dedotto ed allegato, a sostegno delle proprie pretese» che il proprio credito era stato escluso «in quanto il ricorso per concordato preventivo era stato dichiarato inammissibile e i curatori avevano sollevato eccezione di inadempimento», contestando (solo) che si trattava «di una obbligazione di mezzi e non di risultato» e che «la procedura si era chiusa con decreto di inammissibilità ex art. 162 legge fallimentare ma previa apertura ex art. 163 comma 2 n. 3 della relativa procedura e nomina dei commissari giudiziali, e pertanto doveva ritenersi che proprio grazie alla detta relazione dell'attestatore si era aperta la procedura di concordato»; Ric. 2021 n. 01249 sez. M1 - ud. 06-04-2022 -3- F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : B I S O G N I G I A C I N T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 c c c 6 d e e a e 9 1 e 6 a 9 c f d 1 f f 1 b 1 3 a 7 7 2 4 6 Numero registro generale 1249/2021 Numero sezionale 3606/2022 Numero di raccolta generale 17311/2022 Data pubblicazione 27/05/2022 3.2. anche dalla sintesi esposta a pag. 5 del ricorso non risulta che in sede di opposizione il Meriani avesse contestato l’errore che in questa sede attribuisce al giudice delegato, prima ancora che al tribunale; 3.3. sul punto, il motivo difetta anche di autosufficienza, poiché non riferisce nulla di specifico sul tenore delle osservazioni formulate ai sensi dell’art. 95 l.fall. contro il progetto di stato passivo (cui si fa cenno a pag. 4 del ricorso) né, soprattutto, delle eventuali deduzioni svolte dal creditore in sede di udienza di verifica (v. pag. 5 del ricorso); 3.4. peraltro, il tribunale afferma recisamente, a pag. 3 del decreto, «che dall’esame del verbale con cui è stato dichiarato esecutivo lo stato passivo risulta che il curatore del fallimento ha sollevato eccezione di inadempimento, ed in base ad essa il detto credito è stato escluso»; 4. al riguardo, il ricorrente evoca – come detto per la prima volta in questa sede – l’ipotesi del “travisamento” delle risultanze processuali, già ritenuto sindacabile quale errore di giudizio sotto il profilo della insufficienza o contraddittorietà della motivazione (Cass. 10749/2015, 9356/2017, 9673/2017, 28174/2018), ma ora ritenuto non più sussumibile nel vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., che – a seguito della novella di cui all’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv. dalla l. n. 134 del 2012 – può essere declinato solo in termini di omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo, nel senso che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia (Cass. 24395/2020); a meno che – si è detto – si tratti di travisamento della prova che, senza implicare una valutazione dei fatti, integri un’informazione probatoria utilizzata dal giudice e contraddetta da uno specifico atto processuale, così da «mettere in crisi irreversibile la struttura del percorso argomentativo del giudice di merito» (Cass.3796/2020, 1163/2020); 4.1. semmai, nel caso di specie l’asserita esistenza di un contrasto fra due rappresentazioni dello stesso oggetto – risultanti l’una dal Ric. 2021 n. 01249 sez. M1 - ud. 06-04-2022 -4- F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : B I S O G N I G I A C I N T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 c c c 6 d e e a e 9 1 e 6 a 9 c f d 1 f f 1 b 1 3 a 7 7 2 4 6 Numero registro generale 1249/2021 Numero sezionale 3606/2022 Numero di raccolta generale 17311/2022 Data pubblicazione 27/05/2022 decreto impugnato e l'altra dagli atti processuali – avrebbe potuto integrare (ricorrendone le condizioni) un errore su un fatto processuale di tipo revocatorio, il quale, ai sensi dell’art. 395 n. 4 c.p.c., consiste in un errore di percezione o in una mera svista materiale che abbia indotto il giudice ad affermare o supporre l'esistenza o l’inesistenza di un fatto che, senza bisogno di particolari indagini, risulti incontestabilmente escluso alla stregua degli atti e documenti di causa, sempre che il fatto stesso non attenga ad un'errata valutazione delle risultanze processuali, sia decisivo e non abbia costituito oggetto di un punto controverso sul quale il giudice si sia pronunciato (Cass. 2236/2022, 16439/2021, 14610/2021, 26890/2019, 9527/2019, 20635/2017, 17443/2008); 5. per il resto, si tratta di profili di merito, ampiamente supportati dal richiamo fatto dal tribunale alle gravi mancanze dell’attestazione, puntualmente evidenziate nel decreto di inammissibilità del concordato preventivo (cfr. Cass. Sez. U, 42093/2021); 6. nulla sulle spese, in assenza di difese del [OSCURATO:PERSONA] intimato; 7. ricorrono i presupposti processuali per il cd. raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, co.1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002 (cfr. Cass. Sez. U, 4315/2020). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi del d.P.R. 115/02, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 06/04/2022 [OSCURATO:PERSONA]. 2021 n. 01249 sez. M1 - ud. 06-04-2022 -5- F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m
Decreto Cassazione n. 17311/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris