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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 05753/2022

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ato la seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Croazia), il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 21/6/2021 del Tribunale di Torino; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Torino ha applicato ex art. 444 c.p.p. agli imputati elencati in epigrafe la pena dagli stessi concordata con il pubblico ministero per i reati di furto aggravato e ricettazione per come rispettivamente contestati.

2. Avverso la sentenza ricorrono con atti autonomi tutti gli imputati.

Sulejmanovic deduce vizi di motivazione del provvedimento impugnato in merito alla commisurazione degli aumenti disposti a titolo di continuazione.

Husejnovic e Osmanovic eccepiscono l'erronea qualificazione dei fatti loro contestati a titolo di ricettazione e vizi di motivazione in merito all'esclusione della partecipazione dei medesimi al reato di furto presupposto.

Ahmetovic deduce violazione di legge e difetto di motivazione in ordine al suo mancato proscioglimento nel merito ai sensi dell'art.129 c.p.p. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis c.p.p.

2. Infatti, ai sensi dell'art. 448 comma 2-bis c.p.p., così come introdotto dalla

I. n. 103/2017, il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena concordata esclusivamente per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto ed all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, mentre le censure proposte con i ricorsi attingono profili affatto diversi da quelli tassativamente elencati dalla disposizione richiamata, comprese quelle proposte ai sensi dell'art. 606 lett. b) c.p.p. con i ricorsi di Husejnovic e Osmanovic, nei quali si denunzia un'erronea applicazione della legge in ragione esclusivamente di una carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta in ragione dell'asserita valutazione di elementi del compendio probatorio (peraltro costituiti da mere dichiarazioni degli imputati).

3. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue ai sensi dell'art. 616 c.p.p. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro quattromila alla cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle Am

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Croazia), il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 21/6/2021 del Tribunale di Torino; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Torino ha applicato ex art. 444 c.p.p. agli imputati elencati in epigrafe la pena dagli stessi concordata con il pubblico ministero per i reati di furto aggravato e ricettazione per come rispettivamente contestati. 2. Avverso la sentenza ricorrono con atti autonomi tutti gli imputati. Sulejmanovic deduce vizi di motivazione del provvedimento impugnato in merito alla commisurazione degli aumenti disposti a titolo di continuazione. Husejnovic e Osmanovic eccepiscono l'erronea qualificazione dei fatti loro contestati a titolo di ricettazione e vizi di motivazione in merito all'esclusione della partecipazione dei medesimi al reato di furto presupposto. Ahmetovic deduce violazione di legge e difetto di motivazione in ordine al suo mancato proscioglimento nel merito ai sensi dell'art.129 c.p.p. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis c.p.p. 2. Infatti, ai sensi dell'art. 448 comma 2-bis c.p.p., così come introdotto dalla I. n. 103/2017, il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena concordata esclusivamente per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto ed all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, mentre le censure proposte con i ricorsi attingono profili affatto diversi da quelli tassativamente elencati dalla disposizione richiamata, comprese quelle proposte ai sensi dell'art. 606 lett. b) c.p.p. con i ricorsi di Husejnovic e Osmanovic, nei quali si denunzia un'erronea applicazione della legge in ragione esclusivamente di una carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta in ragione dell'asserita valutazione di elementi del compendio probatorio (peraltro costituiti da mere dichiarazioni degli imputati). 3. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue ai sensi dell'art. 616 c.p.p. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro quattromila alla cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle Am
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