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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 14 novembre 2025

Cassazione n. 30338/2025

Testo disponibile della fonte

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7240/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA]’ ROSALIA, rappresentata e difesa dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - intimato - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] n.7593/22 depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA].

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/11/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza n. 7593/22 depositata il 13/9/2022, la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, in parziale accoglimento dell’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], ha annullato gli avvisi di accertamento relativi alla TARSU, per gli anni dal 2006 al 2010, mentre ha dichiarato l’appellante tenuta al pagamento del tributo per il solo anno 2011 e senza l’applicazione delle sanzioni, oltre a disporre la compensazione delle spese del giudizio di appello in ragione della contumacia del Comune di Catania.

Contro la sentenza ha proposto ricorso la Zappalà, mentre il Comune di Catania è rimasto intimato.

La ricorrente ha infine depositato memoria ex art. 378 cod. proc. civ. in relazione all’adunanza in camera di consiglio. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., espone la denuncia di omessa pronuncia sulle spese di lite, in violazione dell’art. 15 d.lgs. 546/92, dell’art. 112 cod. proc. civ. e degli artt. 24 e 111 Cost., essendosi il giudice limitato a prevedere, per il solo grado di appello, “Nulla sulle spese stante la contumacia del Comune”, senza invece pronunciare sulle spese del primo grado.

1.1. Il motivo è fondato, essendo obiettiva la mancata pronuncia sulle spese del giudizio di primo grado.

1.2. Per giurisprudenza costante di questa Corte, il giudice d'appello, mentre nel caso di rigetto del gravame non può, in mancanza di uno specifico motivo di impugnazione, modificare la statuizione sulle spese processuali di primo grado, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere, anche d'ufficio, ad un nuovo regolamento di dette spese alla stregua dell'esito complessivo della lite, atteso che, in base al principio di cui all'art. 336 cod. proc. civ., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese (cfr. Cass. 21533/2025; 8400/2018; 1775/2017; 1717/2017; 11423/2016).

1.3. A tale obbligo la C.G.T. di secondo grado si è sottratta, statuendo solo sulle spese del giudizio d’appello, sicché va accolta la doglianza della ricorrente.

2. Col secondo motivo si censura, sempre con riferimento al capo sulle spese, la violazione dell’art. 15 d.lgs. 546/1992, dell’art.92 cod. proc. civ. e degli artt. 24 e 111 Cost., per aver il giudice di appello compensato le spese del grado in ragione della contumacia del Comune di Catania, che, invece, non rientra tra le gravi ed eccezionali ragioni per la compensazione delle spese.

Anche questa censura è fondata.

2.1. L'unica motivazione addotta a sostegno della compensazione delle spese del grado di appello è costituita dalla “contumacia del Comune”.

2.2. Il motivo, tuttavia, risulta irragionevole e contrario al consolidato indirizzo di questa Corte, cui il Collegio intende dare continuità, secondo il quale non rilevano in alcun modo quali gravi ed eccezionali ragioni giustificative della compensazione delle spese “né la contumacia della controparte, né la sua assenza di opposizione”.

La contumacia, infatti, è condotta in sé neutra, non espressiva di non opposizione o di adesione alle richieste di controparte (Cass.849/2025).

2.3. Peraltro, è decisiva la considerazione che, per far valere il suo diritto, la parte poi risultata vittoriosa ha comunque avuto la necessità di agire in giudizio, ragion per cui devono, pur ricorrendo tali situazioni, trovare pienamente applicazione i criteri ordinari della soccombenza e della causalità (Cass. 849/2025, cit.; 31861/2024).

2.4. D’altronde, già con riferimento all’analogo presupposto richiesto dall’art. 92 cod. proc. civ., nel testo introdotto dall’art. 54 l. 69/2009, si è precisato che le gravi ed eccezionali ragioni che giustificano la compensazione devono trovare riferimento in specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa, da indicare esplicitamente nella motivazione della sentenza, senza che possa darsi meramente rilievo alla «natura dell’impugnazione», o alla «riduzione della domanda in sede decisoria», ovvero alla «contumacia della controparte», permanendo in tali casi la sostanziale soccombenza di quest’ultima, che deve essere adeguatamente riconosciuta sotto il profilo della suddivisione del carico delle spese (ex multis, Cass. 3977/2020; 4696/2019; 22310/2017; 221/2016; 21083/2015; 16037/2014).

2.5. La mancata costituzione dell’amministrazione non giustificava, dunque, la compensazione delle spese processuali, sicché la pronuncia impugnata va cassata in parte qua, con rinvio della causa, anche per le spese di questo giudizio di legittimità, alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, affinché, in diversa composizione, proceda ad una nuova regolazione delle spese processuali, attenendosi al su enunciato principio di diritto.

P.Q.M La Corte accoglie il ricorso, cassa la decisione impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione.

Cos̀ deciso in Roma,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7240/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA]’ ROSALIA, rappresentata e difesa dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - intimato - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] n.7593/22 depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/11/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza n. 7593/22 depositata il 13/9/2022, la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, in parziale accoglimento dell’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], ha annullato gli avvisi di accertamento relativi alla TARSU, per gli anni dal 2006 al 2010, mentre ha dichiarato l’appellante tenuta al pagamento del tributo per il solo anno 2011 e senza l’applicazione delle sanzioni, oltre a disporre la compensazione delle spese del giudizio di appello in ragione della contumacia del Comune di Catania. Contro la sentenza ha proposto ricorso la Zappalà, mentre il Comune di Catania è rimasto intimato. La ricorrente ha infine depositato memoria ex art. 378 cod. proc. civ. in relazione all’adunanza in camera di consiglio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., espone la denuncia di omessa pronuncia sulle spese di lite, in violazione dell’art. 15 d.lgs. 546/92, dell’art. 112 cod. proc. civ. e degli artt. 24 e 111 Cost., essendosi il giudice limitato a prevedere, per il solo grado di appello, “Nulla sulle spese stante la contumacia del Comune”, senza invece pronunciare sulle spese del primo grado. 1.1. Il motivo è fondato, essendo obiettiva la mancata pronuncia sulle spese del giudizio di primo grado. 1.2. Per giurisprudenza costante di questa Corte, il giudice d'appello, mentre nel caso di rigetto del gravame non può, in mancanza di uno specifico motivo di impugnazione, modificare la statuizione sulle spese processuali di primo grado, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere, anche d'ufficio, ad un nuovo regolamento di dette spese alla stregua dell'esito complessivo della lite, atteso che, in base al principio di cui all'art. 336 cod. proc. civ., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese (cfr. Cass. 21533/2025; 8400/2018; 1775/2017; 1717/2017; 11423/2016). 1.3. A tale obbligo la C.G.T. di secondo grado si è sottratta, statuendo solo sulle spese del giudizio d’appello, sicché va accolta la doglianza della ricorrente. 2. Col secondo motivo si censura, sempre con riferimento al capo sulle spese, la violazione dell’art. 15 d.lgs. 546/1992, dell’art.92 cod. proc. civ. e degli artt. 24 e 111 Cost., per aver il giudice di appello compensato le spese del grado in ragione della contumacia del Comune di Catania, che, invece, non rientra tra le gravi ed eccezionali ragioni per la compensazione delle spese. Anche questa censura è fondata. 2.1. L'unica motivazione addotta a sostegno della compensazione delle spese del grado di appello è costituita dalla “contumacia del Comune”. 2.2. Il motivo, tuttavia, risulta irragionevole e contrario al consolidato indirizzo di questa Corte, cui il Collegio intende dare continuità, secondo il quale non rilevano in alcun modo quali gravi ed eccezionali ragioni giustificative della compensazione delle spese “né la contumacia della controparte, né la sua assenza di opposizione”. La contumacia, infatti, è condotta in sé neutra, non espressiva di non opposizione o di adesione alle richieste di controparte (Cass.849/2025). 2.3. Peraltro, è decisiva la considerazione che, per far valere il suo diritto, la parte poi risultata vittoriosa ha comunque avuto la necessità di agire in giudizio, ragion per cui devono, pur ricorrendo tali situazioni, trovare pienamente applicazione i criteri ordinari della soccombenza e della causalità (Cass. 849/2025, cit.; 31861/2024). 2.4. D’altronde, già con riferimento all’analogo presupposto richiesto dall’art. 92 cod. proc. civ., nel testo introdotto dall’art. 54 l. 69/2009, si è precisato che le gravi ed eccezionali ragioni che giustificano la compensazione devono trovare riferimento in specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa, da indicare esplicitamente nella motivazione della sentenza, senza che possa darsi meramente rilievo alla «natura dell’impugnazione», o alla «riduzione della domanda in sede decisoria», ovvero alla «contumacia della controparte», permanendo in tali casi la sostanziale soccombenza di quest’ultima, che deve essere adeguatamente riconosciuta sotto il profilo della suddivisione del carico delle spese (ex multis, Cass. 3977/2020; 4696/2019; 22310/2017; 221/2016; 21083/2015; 16037/2014). 2.5. La mancata costituzione dell’amministrazione non giustificava, dunque, la compensazione delle spese processuali, sicché la pronuncia impugnata va cassata in parte qua, con rinvio della causa, anche per le spese di questo giudizio di legittimità, alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, affinché, in diversa composizione, proceda ad una nuova regolazione delle spese processuali, attenendosi al su enunciato principio di diritto. P.Q.M La Corte accoglie il ricorso, cassa la decisione impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione. Cos̀ deciso in Roma,
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