CassazionedecretoSezione 1Decisione del 23 giugno 2026
Cassazione n. 21270/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
zo, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],rappresentati e difesi dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],ricorrenti;nei confronti diSiena [OSCURATO:SOCIETA]., quale cessionaria del credito di [OSCURATO:PERSONA] deiPaschi di [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata da [OSCURATO:SOCIETA]. (già Italfondiarios.p.a.), rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA],controricorrente;avverso la sentenza n. 2005/2021 emessa dalla Corte di appello di Venezia il 19luglio 2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 maggio 2026 dalConsigliere relatore, [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 5089/2022Numero sezionale 2119/2026Numero di raccolta generale 21270/2026Data pubblicazione 23/06/20261. — Con due distinti atti di citazione, [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione,quale debitrice principale, e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],in giudizio, davanti al Tribunale di Padova, la [OSCURATO:PERSONA] dei Paschi di Sienas.p.a. proponendo opposizione avverso al decreto n. 4959/2014 con il qualeveniva ingiunto loro di pagare, in favore dell’istituto di credito, la complessivasomma di €. 271.501,21, a titolo di scoperto del conto corrente n. 12105,41 (sulquale operavano due aperture di credito stipulate rispettivamente il 26 luglio2005 e l’11 dicembre 2007).Costituitasi la [OSCURATO:PERSONA] dei paschi di Siena ed istruita la causamediante consulenza tecnica, il Tribunale di Padova riteneva: quantoall’anatocismo, che “il contratto di conto corrente contiene le previsioni diinteressi debitori e creditori nonché una clausola sulla capitalizzazione degliinteressi specificatamente sottoscritta”; quanto all’usura originaria che “ilcontratto di apertura di conto corrente é pure rispettoso delle disposizioni dellalegge nr. 108 del 1996”; quanto alla nullità per mancanza di firma, che ilcontratto è valido, “ritenuta irrilevante l'assenza di sottoscrizione della banca”;che è prescritto il diritto di [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione di ripetere gli indebitiillegittimi pagati con rimesse effettuate fino al 2 gennaio 2005. Il Tribunale,inoltre, sollevava, d’ufficio, la questione della usurarietà dei contratti di aperturadi credito del 26 luglio 2005 e dell’11 dicembre 2007 e dichiarava la nullità dellerelative clausole determinative degli interessi.Alla luce di tali considerazioni, il Tribunale di Padova accertava un saldo afavore della correntista di €. 177.506,52 e, quindi, revocava il decreto ingiuntivoopposto.Interposto gravame dalla [OSCURATO:PERSONA] dei Paschi di Siena, la Corte diappello di Venezia, in riforma della decisione di primo grado, ha condannato gliopponenti [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, [OSCURATO:PERSONA], BortolozzoGianfranco, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] a pagare aNumero registro generale 5089/2022Numero sezionale 2119/2026Numero di raccolta generale 21270/2026Data pubblicazione 23/06/2026Banca Monte dei Paschi di Siena la complessiva somma di €. 239.271,76, oltreinteressi al tasso legale dal 9 ottobre 2014 sino al saldo.2. — Avverso detta sentenza, [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, GianfrancoBortolozzo, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e LoredanaTaccin propongono, dunque, ricorso per cassazione, affidato a tre motivi. [OSCURATO:SOCIETA]. resiste con controricorso.Entrambe le parti hanno depositato memoria.3. — Il ricorso è stato fissato e deciso in adunanza camerale il 1° aprile2026.RAGIONI DELLA DECISIONE1. — Va premesso, per quanto di interesse in questa sede, che la Corte diappello di Venezia ha riformato la sentenza di primo grado nella parte in cui,dopo avere sollevato d’ufficio la questione della nullità, ha accertato l’usurarietàdei contratti di apertura di credito del 26 luglio 2005 e dell’11 dicembre 2007. Silegge, infatti, nella motivazione della decisione della Corte territoriale: «ritiene ilCollegio che la rilevabilità d’ufficio delle clausole che prevedono un tassod’interesse usurario debba pur sempre presupporre la tempestiva allegazionedegli elementi di fatto da cui la nullità deriverebbe, dovendo la pronuncia dinullità basarsi sul medesimo quadro di riferimento concretamente delineato dalleallegazioni delle parti, e non su fatti nuovi, implicanti un diverso tema di indaginee di decisione; tale allegazione deve altresì essere tempestiva, ovvero deveavvenire al massimo entro il termine ultimo in relazione al quale nel processo diprimo grado si determina definitivamente il thema decidendum e deve esserecorredata dalla specifica deduzione del fatto, che è riservata alla parte, nonpotendo il Giudice procedere autonomamente alla ricerca, sia pure nell’ambitodei documenti prodotti in atti, delle ragioni che potrebbero fondare la domanda ol’eccezione, pur rilevabile d’ufficio. Né la richiesta di consulenza tecnica d’ufficiopuò essere utilizzata al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quantoassume, e deve essere negata qualora la parte tenda con essa a supplire alladeficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero a compiere unaNumero registro generale 5089/2022Numero sezionale 2119/2026Numero di raccolta generale 21270/2026Data pubblicazione 23/06/2026indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati. Nelcaso di specie, come già sopra ricordato, gli opponenti hanno svolto eccezioniesclusivamente in relazione al contratto di conto corrente azionato dalla Banca invia monitoria, nulla deducendo in relazione ai contratti di apertura di creditoprodotti dalla Banca, con riguardo ai quali il primo Giudice, d’ufficio, ha rilevatol’usurarietà della pattuizione del tasso di interesse. Non appare sufficiente, al finedel rilievo officioso della nullità, la circostanza che i contratti di apertura dicredito sia stati prodotti dalla Banca – per tutt’altra finalità – in difetto, all’esitodella produzione, di un’idonea allegazione da parte del soggetto interessato a farvalere detta nullità».Al contrario, la Corte di appello ha ritenuto non dovute le sommecorrisposte dal debitore a titolo di commissioni di massimo scoperto, nonessendo state queste ultime correttamente pattuite: conseguentemente, detratti(dalla somma oggetto del decreto monitorio) gli importi a tale titolo addebitati,condannava gli attori opponenti al pagamento alla [OSCURATO:PERSONA] dei Paschi diSiena la complessiva somma di €. 239.271,76, oltre accessori.2. — Il primo mezzo è così rubricato: «art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.“Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto” in relazione alla violazionedel principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato ex art. 112 c.p.c.».Secondo i ricorrenti, ritenendo che il giudice di primo grado non avrebbepotuto rilevare d’ufficio la nullità per usurarietà dei contratti di apertura di creditoavendo gli opponenti svolto eccezioni unicamente in relazione al contratto diconto corrente azionato dalla Banca in via monitoria, la Corte avrebbe violato ilprincipio espresso dall’art. 112 c.p.c. L’affermazione della Corte di Appello diVenezia, secondo cui il Giudice di primo grado avrebbe violato il principio dicorrispondenza tra chiesto e pronunciato, avendo pronunciato di ufficio sueccezioni che potevano essere sollevate solo dalle parti, costituisce violazione ofalsa applicazione della legge, perché trae dalla predetta norma conseguenzegiuridiche non coerenti con l’esatta interpretazione.Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: «art. 360, comma 1, n. 3c.p.c. “Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto” in relazione allaviolazione dei principi generali del contraddittorio ex art. 101 c.p.c. e 115 c.p.c.».Numero registro generale 5089/2022Numero sezionale 2119/2026Numero di raccolta generale 21270/2026Data pubblicazione 23/06/2026Con esso, i ricorrenti contestano la violazione e/o la falsa applicazionedelle norme sul contraddittorio artt. 101 e 115 c.p.c. poiché la Corte di appello diVenezia ha ritenuto che il Giudice di primo grado non avrebbe garantito ilcontraddittorio, rilevando una nullità di ufficio, in difetto di idonea allegazione diparte. Sempre secondo parte ricorrente, è stata proprio la banca, convenutaopposta, ad avere prodotto i contratti di apertura di credito, prendendo, dunque,posizione sulla questione della loro validità ed efficacia e sulle loro condizioni,chiedendo al giudice di ordinare i ricalcoli necessari e collaborando con l’autoritàgiudiziaria per l’identificazione del tasso di interesse. Fatta questa premessa, edanche a voler dare credito alla prospettazione della Corte territoriale – secondo laquale il titolo costitutivo della domanda formulata dalla Banca sarebbe ravvisabileunicamente nel contratto di conto corrente del 2000 – è pacifico che il potere delgiudice di rilevare la nullità possa estendersi anche ad aspetti contrattuali nonesplicitamente dedotti come oggetto di giudizio ma, comunque, presenti eallegati dalle parti.Con il terzo motivo di ricorso, i ricorrenti lamentano, ai sensi dell’art. 360,comma 1, n. 3 c.p.c., la «violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto” inrelazione alla rilevabilità di ufficio della nullità di un atto ex art. 1421 c.c. incombinato disposto con artt. 644 c.p. e 1418 c.c.».Secondo i medesimi, la Corte di Appello di Venezia trae dalla normadell’art. 1421 c.c. (“Salvo diverse disposizioni di legge, la nullità può essere fattavalere da chiunque vi abbia interesse e può essere rilevata di ufficio dal giudice”)conseguenze giuridiche che ne contraddicono la corretta interpretazione,ritenendo che in particolare la norma che regola la rilevabilità d’ufficio delleclausole che prevedono un interesse usurario debba pur sempre presupporre latempestiva allegazione degli elementi di fatto da cui la nullità deriverebbe, nonpotendo il Giudice procedere autonomamente alla ricerca, sia pure nell’ambitodei documenti prodotti in atti, delle ragioni che potrebbero fondare la domanda el’eccezione, pur rilevabile d’ufficio. Invece, la norma espressa dall’art. 1421 c.c.prevede che la nullità di un atto può essere rilevata d’ufficio dal giudice». Tantopremesso, si appalesa come del tutto infondata anche l’affermazione della Corted’Appello secondo la quale la questione di nullità sollevata d’ufficio dal giudiceNumero registro generale 5089/2022Numero sezionale 2119/2026Numero di raccolta generale 21270/2026Data pubblicazione 23/06/2026rientrerebbe tra le eccezioni riservate alle parti, le quali, nel caso che ci occupa,sarebbero rimaste totalmente inerti.3. — Il primo ed il terzo motivo - con i quali, sotto diversi profili, iricorrenti lamentano che la Corte di appello avrebbe errato nel ritenere che ilgiudice di primo grado non avrebbe potuto dichiarare la nullità dei contratti diapertura di credito in ragione della pattuizione, in essi, di interessi usurari -possono essere trattati congiuntamente attesa la loro intima connessione.Essi sono inammissibili in quanto, da un lato, la decisione della Corte dimerito è conforme alla giurisprudenza di legittimità e, dall’altro, i motivi difettanodel requisito della autosufficienza.Secondo la Corte di appello gli opponenti (oggi ricorrenti) non hannoallegato il carattere usurario del tasso di interesse relativo ai contratti di aperturadi credito, hanno sollecitato l’espletamento di una c.t.u. avente diverso oggettorispetto a quella disposta dal Giudice ed hanno precisato le conclusioni inconformità alle conclusioni dei rispettivi atti del introduttivi del giudizio, oveavevano eccepito la nullità del tasso soglia usura esclusivamente con riguardo alcontratto di conto corrente, nullità ritenuta insussistente dal primo Giudice.Quindi, secondo la Corte, ha errato il giudice di primo grado a rilevare lausurarietà dei tassi convenuti nei contratti di apertura di credito, in quanto, se èvero che la nullità di un contratto può essere sempre rilevata d’ufficio, a tal fine èpur sempre necessario che quella nullità possa ricavarsi da elementilegittimamente acquisiti agli atti.Ciò posto, come accennato, il principio di diritto applicato dalla Corte diappello è conforme alla giurisprudenza di legittimità secondo la quale la nullitàdel contratto per violazione di norme imperative, siccome oggetto di un'eccezionein senso lato, è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo, a condizioneche i relativi presupposti di fatto, anche se non interessati da specifica deduzionedella parte interessata, siano stati acquisiti al giudizio di merito nel rispetto dellepreclusioni assertive e istruttorie, ferma restando l'impossibilità di ammetterenuove prove funzionali alla dimostrazione degli stessi (Cass. Sez. 3, 23/02/2024,n. 4867, Rv. 670332 - 01; Cass. Sez. L., 23/11/2021, n. 36353, Rv. 662922 - 01secondo la quale il rilievo d'ufficio di una nullità sostanziale è ammissibileNumero registro generale 5089/2022Numero sezionale 2119/2026Numero di raccolta generale 21270/2026Data pubblicazione 23/06/2026esclusivamente se basato su fatti ritualmente introdotti, o comunque acquisiti incausa, secondo le regole che disciplinano, anche dal punto di vista temporale, illoro ingresso nel processo, non potendosi fondare su fatti di cui il giudice (o laparte, tardivamente rispetto ai propri oneri) possa ipotizzare solo in astratto laverificazione e la cui introduzione presupponga l'esercizio di un potere diallegazione ormai precluso in rito).Sotto questo aspetto, vale la pena di osservare che la corte territoriale nonha mai ritenuto che la nullità del contratto per usurarietà dei tassi costituisca unaeccezione riservata alla parte, avendo, al contrario, semplicemente osservato cheil rilievo e l’accertamento d’ufficio della nullità presuppone l’acquisizione agli attidegli elementi che consentono quello stesso accertamento. D’altra parte, nonresta che aggiungere la valutazione concernente la sufficienza o meno deglielementi acquisiti agli atti per consentire il rilievo d’ufficio della nullità costituisceuna valutazione riservata, in via esclusiva, al giudice merito.Sotto altro profilo, i motivi in esame risultano privi del requisito dellaautosufficienza.Come è noto, infatti, in tema di ricorso per cassazione, il principio diautosufficienza, che impone l'indicazione espressa degli atti processuali o deidocumenti sui quali il ricorso si fonda, va inteso nel senso che occorre specificareanche in quale sede processuale il documento risulta prodotto, poiché indicare undocumento significa necessariamente, oltre che specificare gli elementi chevalgono ad individuarlo, riportandone il contenuto, dire dove nel processo esso èrintracciabile, sicchè la mancata “localizzazione” del documento basta per ladichiarazione di inammissibilità del ricorso, senza necessità di soffermarsisull'osservanza del principio di autosufficienza dal versante “contenutistico”(Cass. Sez. 1, 10/12/2020, n. 28184, Rv. 660090 - 01; Cass. Sez. 3,30/07/2024, n. 21346, Rv. 671835 - 01 secondo la quale, in tema di ricorso percassazione, il principio di autosufficienza di cui all'art. 366, comma 1, n. 6), c.p.c.in caso di deduzione di errores in procedendo, impone la trascrizione essenzialedegli atti e dei documenti per la parte d'interesse, in modo da contemperare ilfine legittimo di semplificare l'attività del giudice di legittimità e garantire lacertezza del diritto e la corretta amministrazione della giustizia, salvaguardandoNumero registro generale 5089/2022Numero sezionale 2119/2026Numero di raccolta generale 21270/2026Data pubblicazione 23/06/2026la funzione nomofilattica della Corte ed il diritto di accesso della parte ad unorgano giudiziario, in misura tale da non inciderne la stessa sostanza).Nel caso di specie, i ricorrenti avrebbero dovuto indicare, nel ricorso percassazione, quali elementi di fatto consentivano il rilievo d’ufficio della nullità deicontratti di apertura di credito e in quale atto processuale gli attori-opponenti liavevano sottoposti all’attenzione del giudice.Peraltro, dagli atti del giudizio di legittimità, non risulta in modo chiaroneppure la relatio tra il contratto di conto corrente ed i contratti di apertura dicredito.4. — Il terzo motivo di ricorso è parimenti inammissibile, in quanto partericorrenti non coglie la ratio decidendi posta a fondamento della sentenza dallaCorte di appello di Venezia.La Corte territoriale, infatti, non ha in alcun modo revocato in dubbio lapossibilità, per il giudice, di rilevare d’ufficio la nullità di uno o più contratti, nellospecifico i contratti di apertura di credito. Più semplicemente, come già più volteevidenziato, ha ritenuto che quella nullità in tanto può essere rilevata, in quantosiano stati acquisiti agli atti gli elementi di fatto che quel rilievo consentono.5. — Alla luce delle precedenti considerazioni, il ricorso per cassazionedeve essere dichiarato inammissibile, con condanna della parte ricorrente alpagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio dilegittimità. P.Q.MLa Cortedichiara inammissibile il ricorso;condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente,delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in €. 7.000,00 per compensi,oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in €.200,00 ed agli accessori di legge;ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza deiNumero registro generale 5089/2022Numero sezionale 2119/2026Numero di raccolta generale 21270/2026Data pubblicazione 23/06/2026presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello stabilito per il ricorso, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima sezione dellaCorte di cassazione, il 12 maggio 2026Il PresidenteMauro [OSCURATO:PERSONA]