CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 14830/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
23/05/2025 della [OSCURATO:PERSONA] FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria diinammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del Tribunale di Arezzo in data 5 dicembre 2022, FrancoJovanovic fu condannato alla pena di 3 anni e 1 mese di reclusione e di 350 eurodi multa in quanto riconosciuto colpevole, con l’esclusione della recidiva, dei reati,unificati dalla continuazione, previsti dagli artt. 110, 624-bis, ultimo comma inrelazione all’art. 625, primo comma, nn. 2 e 3, cod. pen., commesso in data 9novembre 2013, per essersi introdotto, in concorso con altre persone,nell’abitazione di [OSCURATO:PERSONA], previa effrazione di una finestra, asportandomonili in oro (capo C), dagli artt. 56, 110, 624-bis, ultimo comma, in relazioneall’art. 625, primo comma, nn. 2 e 3, cod. pen., commesso in data 9 novembre2013, perché, in concorso con altre persone, compiva atti idonei e diretti in modonon equivoco a impossessarsi di quanto contenuto nell’abitazione di FiorettaLazzeri (capo D), nonché dagli artt. 56, 110, 624-bis, ultimo comma, in relazioneall’art. 625, primo comma, nn. 2 e 3, cod. pen., commesso in data 9 novembre2013, perché, con altre persone, compiva atti idonei e diretti in modo non equivocoad impossessarsi di quanto contenuto nell’abitazione di [OSCURATO:PERSONA] (capo E).2. Con sentenza in data 23 maggio 2025, la Corte di appello di Firenze, inparziale riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato non doversiprocedere nei confronti dello stesso [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati a lui ascritti aicapi D) ed E), essendo i fatti ormai estinti per prescrizione, per l’effettorideterminando, in relazione al residuo reato di cui al capo C), la pena in 3 anni direclusione e 300 euro di multa, con conferma della pena accessoria dellainterdizione dai pubblici uffici per la durata di 5 anni.3. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza diappello per il tramite del difensore di fiducia, Avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo tredistinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamentenecessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.3.1. Con il primo motivo, il ricorso lamenta, ai sensi dell’art. 606, comma 1,lett. b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell’art. 648cod. pen., nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità dellamotivazione in relazione alla responsabilità dell’imputato per il delitto di furto. Essasarebbe stata fondata su mere congetture, prive di riscontro, ovvero sul fatto cheegli sarebbe stato identificato come colui che, con il soprannome di «Rocky»,aveva intrattenuto la conversazione telefonica n. 428 delle 19.24 del 9 novembre2013. In realtà, l’identificazione dell’imputato si fonderebbe sul fatto che egli erastato fermato a bordo di un’autovettura, con altri soggetti, su cui era statarinvenuta parte della refurtiva. Ma ciò non varrebbe ad affermare la responsabilitàdell’imputato per furto, quanto semmai per ricettazione, secondo quanto richiestodalla difesa nell’atto di appello, senza che la sentenza si sia pronunciata sul punto.Analogamente, la Corte di appello avrebbe omesso di motivare con riferimento allasussistenza del dolo di furto.3.2. Con il secondo motivo, il ricorso censura, ex art. 606, comma 1, lett. b)ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 132, 133e 62-bis cod. pen. La Corte di appello non avrebbe riconosciuto le attenuantigeneriche senza però motivare sul punto, non potendo i precedenti penali essere,di per sé, ostativi e non potendo valutarsi soltanto la gravità della contestazionesenza considerate le peculiari connotazioni del fatto, caratterizzato da un’attivitàoccasionale temporalmente limitata, né la personalità dell’autore, con i suoibisogni connessi al reinserimento e al recupero sociale. Per le stesse ragioni, laCorte avrebbe dovuto determinare la pena base in misura pari al minimo edittale.3.3. Con il terzo motivo, il ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 606, comma 1,lett. b), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione della legge penalein relazione al rigetto della richiesta di applicazione di sanzioni sostitutive brevi,fondato sull’asserita assenza di procura speciale. Secondo la difesa, l’imputatoavrebbe, in realtà, conferito apposita procura speciale al difensore con tutti i poteridi legge, compreso quello di richiedere l’accesso alle sanzioni sostitutive. In ognicaso la richiesta in parola avrebbe potuto essere formalizzata nel corsodell’udienza di discussione, anche tenuto conto che l’imputato aveva giàbeneficiato, ex art 684 cod. proc. pen., della detenzione domiciliare a causadell’incompatibilità delle sue condizioni di salute con l’ambiente carcerano.3. In data 22 dicembre 2025 è pervenuta in Cancelleria la requisitoria scrittadel Procuratore generale presso questa Corte, con la quale è stata chiesta ladeclaratoria di inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è, nel suo complesso, infondato e, pertanto, deve essere respinto.2. Infondato è il primo motivo, con cui la difesa lamenta la natura congetturaledell’affermazione di responsabilità dell’imputato, asseritamente fondata suun’intercettazione telefonica di incerto significato probatorio e sul dato delrinvenimento, anch’esso ritenuto equivoco dal ricorrente, di parte della refurtivadel delitto contestato al capo C) sulla vettura a bordo della quale egli si trovava.Giova osservare, al riguardo, che secondo quanto riportato in sentenza,l’attività di polizia giudiziaria aveva fatto emergere le seguenti, pacifiche,circostanze: in data 9 novembre 2013 era stato commesso un furto nell’abitazionedi [OSCURATO:PERSONA], sita in Montevarchi; a distanza di circa due ore dai fatti lee che stava procedendo in direzione di Napoli, a bordo della quale si trovavanoRambo [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e oveera stata trovava parte della refurtiva del predetto furto in abitazione; adisposizione di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] era risultatala presenza di altrettanti telefonini, sui quali era collocata una SIM, mentre il solodall’esame delle SIM in uso ai tre coimputati e di una quarta SIM, associata alnumero telefonico 3295767709, era emerso che i tre soggetti, i quali abitavano,unitamente a [OSCURATO:PERSONA], presso il campo nomadi di Napoli - Secondigliano,in data 9 novembre 2013 si erano mossi da tale luogo, insieme all’intestatario dellaSIM associata all’utenza 3295767709, per recarsi in Toscana; i tre, unitamente alsoggetto che aveva nella disponibilità della quarta utenza telefonica, avevanoagganciato le celle corrispondenti alle aree nelle quali si trovava l’abitazione dellaPolizzi interessata dal furto e in orario corrispondente al delitto, che secondo lapersona offesa era stato commesso intorno alle 19 circa (segnatamente: alle 18.21le utenze in uso a [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA] avevano agganciato unacella di [OSCURATO:PERSONA]; alle 18.34 vi era stata una telefonata tra l’utenzain uso a [OSCURATO:PERSONA] e l’utilizzatore dell’utenza 3295767709, in occasionedella quale le due utenze avevano agganciato una cella collocata tra San GiovanniValdarno e [OSCURATO:PERSONA]; nel corso della conversazione n. 425 delle 18.36tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i rispettivi cellulari avevano agganciatola cella in [OSCURATO:PERSONA], sita a circa due km. dall’abitazione della [OSCURATO:PERSONA];l’utenza di [OSCURATO:PERSONA] aveva agganciato la cella in Montevarchi sia alle18.59 e sia alle 19.24, quando essa era stata agganciata anche dall’utenza diLjubisa [OSCURATO:PERSONA]); dalle intercettazioni telefoniche effettuate sull’utenza in uso aRambo [OSCURATO:PERSONA] era emerso che, in piena corrispondenza spazio-temporale conl’episodio del furto ai danni della [OSCURATO:PERSONA], i tre coimputati comunicavano tra loro,coordinandosi per l’esecuzione del reato e che, insieme ad essi, vi era una quartapersona, identificata con il soprannome di «Rocky», presente sul luogo del delitto,che era entrata nell’abitazione della [OSCURATO:PERSONA] e che, per logica, non poteva essereidentificato in nessuno degli altri tre, i quali a lui facevano rifermento nelleconversazioni (si vedano, al riguardo, le conversazioni n. 425 delle 18.36 traRambo [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; n. 427 delle 18.59 tra [OSCURATO:PERSONA] eLjubisa [OSCURATO:PERSONA]; nonché quella n. 428 delle 19.24 tra [OSCURATO:PERSONA] e RamboDjordjevic, in cui essi avevano fatto riferimento a «Rocky», presente insieme aloro durante l’esecuzione del furto); «Rocky» era risultato intestatario dell’utenza3295767709 in quanto essa aveva agganciato, negli stessi momenti, le medesimecelle agganciate dagli apparecchi in uso agli altri tre.Sulla base di tali elementi di fatto, la sentenza impugnata, facendo correttouso di regole di inferenza logica, ha concluso che la quarta persona dovesse esserel’odierno imputato, che abitava, con gli altri, nel campo nomadi di Secondigliano,dal quale, insieme ad essi, si era mosso l’intestatario dell’utenza 3295767709; eche era stato rinvenuto mentre, insieme agli altri tre, faceva ritorno, subito dopoil furto, nella città partenopea, in un momento in cui la predetta utenza agganciavaesattamente le stesse celle agganciate dalle utenze in uso ai coimputati eprecisamente allorché, intorno alle ore 21.30, essi erano stati controllati pressoPontedera a bordo della BMW in cui era rinvenuta parte della refurtiva prelevatadall’abitazione della [OSCURATO:PERSONA]. Inoltre, la circostanza che la SIM corrispondenteall’utenza indicata con il n. 3295767709, geolocalizzata, tramite i tabulati, nellestesse località in cui era stato consumato il furto ai danni della [OSCURATO:PERSONA], non fossestata rinvenuta all’atto del fermo del veicolo, è stata spiegata, in maniera del tuttologica, con il fatto che l’imputato, unico sprovvisto della SIM, avesse avuto il tempomateriale di disfarsene prima del fermo.Dunque, il primo motivo, con cui il ricorso lamenta che l’affermazione dellaresponsabilità dell’imputato si fondi su mere congetture, prive di riscontro, si rivelainfondato, avendo la sentenza ricostruito, alla stregua di un puntualeragionamento probatorio, gli elementi istruttori indicativi della attivapartecipazione dell’imputato al furto in abitazione contestato. Una ricostruzioneche, ovviamente, non consente di accedere all’alternativa ipotesi difensiva, chevorrebbe sussumere la condotta di [OSCURATO:PERSONA] nell’alveo della ricettazione e che,altrettanto palesemente, rende del tutto superflua ogni considerazione sullaconfigurabilità del dolo, agevolmente ricavabile dalla complessiva vicenda, che havisto l’imputato recarsi in trasferta, da Secondigliano, per realizzare, unitamenteai complici, una serie di furti in abitazione, alcuni dei quali, peraltro, prescritti.3. Venendo, quindi, alle censure formulate in relazione alla concreta dosimetriasanzionatoria e alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche,i rilievi difensivi si rivelano parimenti infondati.Quanto al mancato riconoscimento delle circostanze previste dall’art. 62-biscod. pen., ribadito che le attenuanti generiche possono essere accordate quandorisultino, in positivo, dei concreti elementi di fatto idonei a giustificare lamitigazione del trattamento sanzionatorio, la sentenza impugnata hapuntualmente giustificato la relativa scelta, evidenziando come l’imputato nonabbia dato segnali di resipiscenza, di consapevolezza del disvalore penale e socialedella condotta e come egli risulti gravato da precedenti penali specifici, relativi areati commessi, senza soluzione di continuità, sia prima che dopo l’episodio percui è processo.Quanto, invece, alla richiesta di applicazione del trattamento sanzionatorio piùmite, essa è palesemente inammissibile avendo il ricorso articolato la doglianzacome istanza di rideterminazione del trattamento sanzionatorio da parte delGiudice di legittimità, ovviamente non consentita; mentre le censure circa lamancata esplicitazione, nella motivazione, dei criteri di esercizio del poterediscrezionale attribuito al giudice di merito dagli artt. 132 e 133 cod. pen. nonrisultano essere state formulate, alla luce della incontestata sintesi dei motivi diappello contenuta nella sentenza impugnata, con l’impugnazione di merito, sicchéil motivo deve ritenersi nuovo ai sensi dell’art. 606, comma 3, cod. proc. pen.4. Per quanto riguarda, infine, il terzo motivo di ricorso, la difesa lamenta chela valutazione della Corte territoriale, secondo cui l’imputato non avrebbe conferitoal proprio difensore la procura speciale necessaria per la richiesta di applicazionedi una pena sostitutiva, sia smentita, in fatto, dal rilascio di una apposita procurarelativa all’esercizio di tutti i poteri di legge, tra i quali rientrerebbe anche quellodi richiedere l’accesso alle pene sostitutive.Tale assunto, nondimeno, non ha trovato alcun riscontro negli atti del fascicolo,né, del resto, la difesa ha inteso sostenere la propria deduzione supportandola daelementi documentali, sicché essa deve ritenersi inammissibile. E, ovviamente, inassenza della procura speciale e non essendo l’imputato comparso, diventairrilevante che la richiesta in parola, comunque già avanzata in sede di motiviaggiunti, potesse essere formalizzata nel corso dell’udienza di discussione, comededotto dalla difesa con il presente motivo.5. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato,con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così deciso il 15/01/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteCarlo [OSCURATO:PERSONA]