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Corte costituzionalesentenza

Corte costituzionale n. 488/1989

ECLI:IT:COST:1989:488
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Nel corso di un giudizio in cui il ricorrente, titolare di pensione d'invalidità a carico della Gestione speciale artigiani, aveva richiesto l'integrazione al minimo della pensione di riversibilità erogata dal Fondo speciale per coltivatori diretti, mezzadri e coloni, il Pretore di Torino, con ordinanza emessa il 20 aprile 1989, ha sollevato, in relazione all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9, nella parte in cui preclude l'integrazione al minimo del trattamento superstiti a carico del Fondo predetto in caso di cumulo con la pensione diretta avanti citata.

Rileva il giudice a quo che la disposizione impugnata, pur essendo stata oggetto di numerose decisioni d'illegittimità costituzionale, dovrebbe ritenersi nella fattispecie tuttora in vigore.

1. - [OSCURATO:PERSONA] rimettente dubita della legittimità costituzionale dell'art. 2, secondo comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9 (Elevazione dei trattamenti minimi di pensione e riordinamento delle norme in materia di previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri), nella parte in cui non consente l'integrazione al minimo del trattamento superstiti a carico del Fondo speciale per i coltivatori diretti in caso di contitolarità di pensione erogata dalla Gestione speciale artigiana.

2. - La questione è fondata.

Il divieto di cui alla presente questione, seppure assimilabile ad una ratio identica a quella sottesa ad analoghe preclusioni, già dichiarate illegittime (cfr. sentenze n. 373 del 1989; n. 1144 del 1988; n. 184 del 1988; n. 102 del 1982), risulta tuttora vigente e non riconducibile ad alcuna delle menzionate declaratorie.

Con la propria, copiosa giurisprudenza sul punto, la Corte ha conferito generale portata al principio che consente la cumulabilità di più integrazioni, sottolineando altresì che le Gestioni speciali "afferiscono pur sempre all'ordinamento previdenziale generale" onde "la loro peculiarità risiede solo in aspetti contabili-finanziari" (cfr. sentenza n. 355 del 1989).

Anche in parte qua la norma impugnata contrasta con il principio d'eguaglianza e va quindi dichiarata illegittima, ribadendosi l'auspicio, già formulato nella sentenza n. 373 del 1989, circa un sollecito adeguamento da parte dell'I.N.P.S. alle ormai consolidate affermazioni in materia.

P.Q.M.

per questi motivi

[OSCURATO:PERSONA]

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9 (Elevazione dei trattamenti minimi di pensione e riordinamento delle norme in materia di previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri), nella parte in cui esclude l'integrazione al minimo della pensione di riversibilità erogata dal Fondo speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, in caso di cumulo con pensione d'invalidità a carico della Gestione speciale artigiani, qualora, per effetto del cumulo, il trattamento complessivo risulti superiore al minimo anzidetto.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 ottobre 1989.

Il Presidente: [OSCURATO:PERSONA] Il redattore: [OSCURATO:PERSONA] Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 7 novembre 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Nel corso di un giudizio in cui il ricorrente, titolare di pensione d'invalidità a carico della Gestione speciale artigiani, aveva richiesto l'integrazione al minimo della pensione di riversibilità erogata dal Fondo speciale per coltivatori diretti, mezzadri e coloni, il Pretore di Torino, con ordinanza emessa il 20 aprile 1989, ha sollevato, in relazione all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9, nella parte in cui preclude l'integrazione al minimo del trattamento superstiti a carico del Fondo predetto in caso di cumulo con la pensione diretta avanti citata. Rileva il giudice a quo che la disposizione impugnata, pur essendo stata oggetto di numerose decisioni d'illegittimità costituzionale, dovrebbe ritenersi nella fattispecie tuttora in vigore. 1. - [OSCURATO:PERSONA] rimettente dubita della legittimità costituzionale dell'art. 2, secondo comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9 (Elevazione dei trattamenti minimi di pensione e riordinamento delle norme in materia di previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri), nella parte in cui non consente l'integrazione al minimo del trattamento superstiti a carico del Fondo speciale per i coltivatori diretti in caso di contitolarità di pensione erogata dalla Gestione speciale artigiana. 2. - La questione è fondata. Il divieto di cui alla presente questione, seppure assimilabile ad una ratio identica a quella sottesa ad analoghe preclusioni, già dichiarate illegittime (cfr. sentenze n. 373 del 1989; n. 1144 del 1988; n. 184 del 1988; n. 102 del 1982), risulta tuttora vigente e non riconducibile ad alcuna delle menzionate declaratorie. Con la propria, copiosa giurisprudenza sul punto, la Corte ha conferito generale portata al principio che consente la cumulabilità di più integrazioni, sottolineando altresì che le Gestioni speciali "afferiscono pur sempre all'ordinamento previdenziale generale" onde "la loro peculiarità risiede solo in aspetti contabili-finanziari" (cfr. sentenza n. 355 del 1989). Anche in parte qua la norma impugnata contrasta con il principio d'eguaglianza e va quindi dichiarata illegittima, ribadendosi l'auspicio, già formulato nella sentenza n. 373 del 1989, circa un sollecito adeguamento da parte dell'I.N.P.S. alle ormai consolidate affermazioni in materia. P.Q.M. per questi motivi [OSCURATO:PERSONA] Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9 (Elevazione dei trattamenti minimi di pensione e riordinamento delle norme in materia di previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri), nella parte in cui esclude l'integrazione al minimo della pensione di riversibilità erogata dal Fondo speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, in caso di cumulo con pensione d'invalidità a carico della Gestione speciale artigiani, qualora, per effetto del cumulo, il trattamento complessivo risulti superiore al minimo anzidetto. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 ottobre 1989. Il Presidente: [OSCURATO:PERSONA] Il redattore: [OSCURATO:PERSONA] Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 7 novembre 1989. Il direttore della cancelleria: MINELLI