CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 16 marzo 1994
Cassazione n. 17816/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bari nel procedimento a carico di: SUMBUNDU Mohammed, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 16/03/1994 avverso l'ordinanza emessa il 27/09/2023 dal Tribunale di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 27/09/2023, il Tribunale di Bari ha rigettato, ritenendo insussistente il requisito della flagranza di reato, la richiesta di convalida dell'arresto di SUMBUNDU Mohammed (in relazione al delitto di cessione di due dosi di marijuana) formulata, all'esito del giudizio di convalida, dal P.M. presso il Tribunale di Bari. 2. Quest'ultimo ricorre per cassazione avverso tale provvedimento, deducendo violazione di legge. Si osserva, anzitutto, che nel verbale di arresto si era dato esplicitamente atto della diretta percezione di uno scambio tra due soggetti (poi identificati nel SUMBUNDU e in JAIANI Ramaz), notato dagli operanti fermi al semaforo. Inoltre, e in ogni caso, erano certamente sussistenti i presupposti della quasi flagranza, essendo il SUMBUNDU stato sorpreso nel possesso di numerose bustine in cellophane autosigillanti e della somma di Euro 50 suddivisa in due banconote da 20 ed una da 10 Euro (mentre il cessionario aveva riferito agli operanti, subito intervenuti, di avere appena acquistato la droga dal SUMBUNDU pagandola 30 Euro). 3. Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita l'annullamento senza rinvio dell'impugnata ordinanza, condividendo i rilievi del P.M. ricorrente in ordine alla configurabilità, quanto meno, della quasi flagranza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Del tutto condivisibili appaiono infatti le argomentazioni sviluppate dal P.M. ricorrente, sia quanto alla configurabilità della flagranza di reato, sia - in ogni caso - quanto alla sussistenza, nella fattispecie in esame, degli elementi costitutivi della c.d. quasi flagranza. Sotto il primo profilo, appare del tutto congruo il riferimento del ricorrente al contenuto del verbale d'arresto, nella parte in cui si precisa - come già accenato - che gli operanti, fermi al semaforo, avevano notato "la cessione tra due soggetti a piedi di cui uno di colore" (cfr. pag. 3 del ricorso e all. 2). Si tratta evidentemente di una situazione riconducibile alla prima parte dell'art. 382, comma 1, cod. proc. pen., ai sensi del quale "è in stato di flagranza chi viene colto nell'atto di commettere il reato". Sotto il secondo profilo, viene in rilievo l'insegnamento di questa Suprema Corte secondo cui «in tema di arresto in flagranza, l'integrazione dell'ipotesi di c.d. "quasi flagranza", costituita dalla "sorpresa" dell'indiziato "con cose o tracce dalle quali appaia che egli abbia commesso il reato immediatamente prima", non richiede che la polizia giudiziaria abbia diretta percezione dei fatti, né che la sorpresa avvenga in modo non casuale, correlandosi invece alla diretta percezione da parte della stessa soltanto degli elementi idonei a farle ritenere sussistente, con altissima probabilità, la responsabilità del medesimo, nei limiti temporali determinati dalla commissione del reato "immediatamente prima"» (Sez. 4, n. 38404 del 19/06/2019, Rencricca, Rv. 277187 - 01). Ponendosi in tale condivisibile prospettiva, il ricorrente ha valorizzato il possesso, da parte del SUMBUNDU, di 86 bustine di cellophane trasparente auto-sigillanti nonché della somma di 50 Euro suddivisa in due banconote da 20 e una da 10 Euro: elementi che - uniti all'esito della perquisizione di 3AllANI Ramaz (trovato in possesso di due bustine contenenti marijuana), e alle dichiarazioni di quest'ultimo (pienamente coerenti rispetto a quanto osservato dagli operanti fermi al semaforo) - consentono di ritenere pacificamente integrati gli estremi della quasi flagranza, in ogni caso configurabile - alla luce dell'elaborazione giurisprudenziale sopra richiamata - anche nell'ipotesi in cui non vi fosse stata percezione diretta dello scambio. 3. Le considerazioni fin qui svolte impongono l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata, essendo stato l'arresto del SUMBUMU legittimamente eseguito. P.Q.MI. Annulla senza rinvio la ordinanza impugnata, perché l'arresto è stato legittimamente eseguito. Così deciso il 7 febbr