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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 23 maggio 2026

Cassazione n. 15901/2026

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icorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocatoAlessio Gattamelata unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dellaLombardia, n. 1832/2020 depositata il 28/08/2020.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

Con la sentenza indicata in epigrafe la CTR ha rigettatol’appello dell’Agenzia delle entrate in giudizio avente ad oggettoimpugnazione di avviso di classamento catastale successivo aNumero registro generale 6476/2021Numero sezionale 3730/2026Numero di raccolta generale 15901/2026Data pubblicazione 23/05/2026procedura Docfa di aggiornamento 2016, con aumento di rendita,di impianto idroelettrico con paratoie regolatrici del flusso idrico.2. ricorre per cassazione l’Agenzia delle entrate con un solomotivo di ricorso;3. resiste con controricorso la contribuente che chiedel’inammissibilità o, comunque, il rigetto del ricorso.4.

Entrambi hanno depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Il motivo di ricorso risulta inammissibile; l’impugnazioneva quindi rigettata e le spese seguono la soccombenza.2.

Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia delle entrateprospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma244, l. n. 190 del 2014 e dell’art. 1, comma 21, l. n. 208 del 2015in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ..3.

Con il ricorso l’Agenzia richiede una nuova valutazione delfatto e non un giudizio di diritto, così come accertato dalle duedecisioni di merito, in doppia conforme: «È inammissibile il ricorsoper cassazione con cui si deduca, apparentemente, una violazionedi norme di legge mirando, in realtà, alla rivalutazione dei fattioperata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettiziatrasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, nonconsentito, terzo grado di merito (…)», Sez. 6 - 3, Ordinanza n.8758 del 04/04/2017, Rv. 643690 -

01. Il vincolo della doppiaconforme preclude la riqualificazione del motivo ex art. 360 co. 1n. 5) cpc.4.

La contribuente presentava Docfa con esclusione delleparatoie regolatrici del flusso idraulico, rendita di euro 13.678,00;l’Agenzia delle entrate con l’avviso di accertamento impugnatomodificava quanto dichiarato con la Docfa con categoria D/1 erendita di euro 30.330,00, ritenendo che le paratoie, qualiNumero registro generale 6476/2021Numero sezionale 3730/2026Numero di raccolta generale 15901/2026Data pubblicazione 23/05/2026strutture poste a monte del processo produttivo, dovessero – pura seguito dell’art.1 co. 21 l.208/15 - considerarsi ‘costruzioni’ enon ‘impianti’.Il giudice di merito ha tuttavia accertato in fatto, valutando leprove, come “le paratoie, lungi dall’assumere una pur minimaautonomia funzionale scissa dalla dinamica del processoproduttivo, non possono assurgere alla categoria delle costruzioniconcorrenti, al ciclo operativo della centrale idroelettrica.

E’ deltutto evidente, infatti, che il regolamento del flusso idrico è instretta e causale relazione con le condotte forzate all’interno dellequali viene fatta confluire l’acqua nelle quantità ritenute di volta involta necessarie alle esigenze produttive di energia.

E taleregolamento di flusso compete, per l’appunto, alle paratie mobiliin assenza delle quali mancherebbe un governo sistematico delleacque con evidente, automatica ricaduta sul funzionamento dellacentrale”.Per i giudici di merito le paratoie sono, quindi, unacomponente impiantistica necessaria, da non valutare comeimmobili autonomi, ma componente impiantistica rilevante per lal. 208 del 2015 cit. (in tal senso vedi in un caso analogo Cass.Sez.

Tributaria n. 33735 del 2025).

La valutazione della naturaimpiantistica o no è una tipica valutazione di merito censurabile insede di legittimità limitatamente al profilo della motivazione delladecisione (art. 360, primo comma, n. 4 e n. 5, cod. proc. civ.);censure che non sono state proposte in questa sede.4.

1. Infatti, questa Corte ha chiarito che «In materia diimmobili a destinazione speciale, a decorrere dal 1° gennaio 2016,i piani inclinati delle centrali elettriche, essendo funzionali al cicloproduttivo, non rilevano ai fini della determinazione della renditaNumero registro generale 6476/2021Numero sezionale 3730/2026Numero di raccolta generale 15901/2026Data pubblicazione 23/05/2026catastale, di talché, ai sensi dell'art. 1, comma 21, della l. n. 208del 2015, dal carico impositivo è sottratto il valore dellecomponenti impiantistiche, secondo un criterio distintivo cheprivilegia la destinazione ad attività produttive dei settori dellasiderurgia, manifattura, energia, indipendentemente dalla naturastrutturale e dalla rilevanza dimensionale del manufatto, sia essoo meno infisso al suolo. (In applicazione del principio, la S.C. harigettato il ricorso proposto dall'Agenzia delle Entrate con cuiintendeva assoggettare a stima, ai fini dell'attribuzione dellarendita catastale, i piani inclinati, essendo esclusa in essi unacomponente scindibile dal processo produttivo)» (Cass. Sez. 5,04/04/2024, n. 8985, Rv. 671022 - 01).4.

3. Inconferente il richiamo dell’Agenzia delle Entrate allaCircolare n. 2E del 2016 come specificata con la nota del 27 aprile2016, protocollo 60244 in quanto, come già evidenziato da questaCorte, le strutture comunque funzionali al processo produttivodevono escludersi dalla rendita: «Sono esclusi dalla stessa stimadiretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti,funzionali allo specifico processo produttivo.

L’orientamentointerpretativo consolidatosi è nel senso che ai fini del calcolo dellarendita catastale dell'impianto eolico, a mente dell'art. 1, comma21, della legge n. 208/2015, non va computata la torre chesostiene il peso della navicella e del rotore, trattandosi dielemento funzionale allo specifico processo produttivo» (Sez. 5,tributaria n. 7399 del 2025 e molte altre).Quello che rileva è, quindi, il rapporto di strumentalitàrispetto al processo produttivo e non il tipo di costruzione; laspecifica funzionalità delle paratoie, pertanto, comporta la loroesclusione dai calcoli.Numero registro generale 6476/2021Numero sezionale 3730/2026Numero di raccolta generale 15901/2026Data pubblicazione 23/05/20265.

Nei confronti dell’amministrazione pubblica difesadall’Avvocatura dello Stato, ammessa alla prenotazione a debitodel contributo unificato, non si applica l’art. 13, comma 1-quater,d.P.R. 30 maggio 2022 n. 115 («Nei casi di impugnazione respintaintegralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile, l’obbligodi versare, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228del 2012, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, nonpuò trovare applicazione nei confronti delle Amministrazioni delloStato che, mediante il meccanismo della prenotazione a debito,sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse che gravanosul processo. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha esclusola sussistenza dei presupposti per il raddoppio, pur avendodichiarato inammissibile un ricorso del Ministero dell’Interno perl’inapplicabilità dello speciale regime impugnatorio di cui all’art. 11della l. n. 206 del 2004)», Sez. 6 – L, Ordinanza n. 1778 del29/0/2016, Rv. 638714 – 01).

P.Q.Mrigetta il ricorso.Condanna la ricorrente al pagamento, in favore dellacontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquidain € 4.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nellamisura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in € 200,00, ed agliaccessori di leggeCosì deciso in Roma, nella camera di consiglio del 30/04/2026 .Il PresidenteGiacomo [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
icorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocatoAlessio Gattamelata unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dellaLombardia, n. 1832/2020 depositata il 28/08/2020.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Con la sentenza indicata in epigrafe la CTR ha rigettatol’appello dell’Agenzia delle entrate in giudizio avente ad oggettoimpugnazione di avviso di classamento catastale successivo aNumero registro generale 6476/2021Numero sezionale 3730/2026Numero di raccolta generale 15901/2026Data pubblicazione 23/05/2026procedura Docfa di aggiornamento 2016, con aumento di rendita,di impianto idroelettrico con paratoie regolatrici del flusso idrico.2. ricorre per cassazione l’Agenzia delle entrate con un solomotivo di ricorso;3. resiste con controricorso la contribuente che chiedel’inammissibilità o, comunque, il rigetto del ricorso.4. Entrambi hanno depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il motivo di ricorso risulta inammissibile; l’impugnazioneva quindi rigettata e le spese seguono la soccombenza.2. Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia delle entrateprospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma244, l. n. 190 del 2014 e dell’art. 1, comma 21, l. n. 208 del 2015in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ..3. Con il ricorso l’Agenzia richiede una nuova valutazione delfatto e non un giudizio di diritto, così come accertato dalle duedecisioni di merito, in doppia conforme: «È inammissibile il ricorsoper cassazione con cui si deduca, apparentemente, una violazionedi norme di legge mirando, in realtà, alla rivalutazione dei fattioperata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettiziatrasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, nonconsentito, terzo grado di merito (…)», Sez. 6 - 3, Ordinanza n.8758 del 04/04/2017, Rv. 643690 - 01. Il vincolo della doppiaconforme preclude la riqualificazione del motivo ex art. 360 co. 1n. 5) cpc.4. La contribuente presentava Docfa con esclusione delleparatoie regolatrici del flusso idraulico, rendita di euro 13.678,00;l’Agenzia delle entrate con l’avviso di accertamento impugnatomodificava quanto dichiarato con la Docfa con categoria D/1 erendita di euro 30.330,00, ritenendo che le paratoie, qualiNumero registro generale 6476/2021Numero sezionale 3730/2026Numero di raccolta generale 15901/2026Data pubblicazione 23/05/2026strutture poste a monte del processo produttivo, dovessero – pura seguito dell’art.1 co. 21 l.208/15 - considerarsi ‘costruzioni’ enon ‘impianti’.Il giudice di merito ha tuttavia accertato in fatto, valutando leprove, come “le paratoie, lungi dall’assumere una pur minimaautonomia funzionale scissa dalla dinamica del processoproduttivo, non possono assurgere alla categoria delle costruzioniconcorrenti, al ciclo operativo della centrale idroelettrica. E’ deltutto evidente, infatti, che il regolamento del flusso idrico è instretta e causale relazione con le condotte forzate all’interno dellequali viene fatta confluire l’acqua nelle quantità ritenute di volta involta necessarie alle esigenze produttive di energia. E taleregolamento di flusso compete, per l’appunto, alle paratie mobiliin assenza delle quali mancherebbe un governo sistematico delleacque con evidente, automatica ricaduta sul funzionamento dellacentrale”.Per i giudici di merito le paratoie sono, quindi, unacomponente impiantistica necessaria, da non valutare comeimmobili autonomi, ma componente impiantistica rilevante per lal. 208 del 2015 cit. (in tal senso vedi in un caso analogo Cass.Sez. Tributaria n. 33735 del 2025). La valutazione della naturaimpiantistica o no è una tipica valutazione di merito censurabile insede di legittimità limitatamente al profilo della motivazione delladecisione (art. 360, primo comma, n. 4 e n. 5, cod. proc. civ.);censure che non sono state proposte in questa sede.4. 1. Infatti, questa Corte ha chiarito che «In materia diimmobili a destinazione speciale, a decorrere dal 1° gennaio 2016,i piani inclinati delle centrali elettriche, essendo funzionali al cicloproduttivo, non rilevano ai fini della determinazione della renditaNumero registro generale 6476/2021Numero sezionale 3730/2026Numero di raccolta generale 15901/2026Data pubblicazione 23/05/2026catastale, di talché, ai sensi dell'art. 1, comma 21, della l. n. 208del 2015, dal carico impositivo è sottratto il valore dellecomponenti impiantistiche, secondo un criterio distintivo cheprivilegia la destinazione ad attività produttive dei settori dellasiderurgia, manifattura, energia, indipendentemente dalla naturastrutturale e dalla rilevanza dimensionale del manufatto, sia essoo meno infisso al suolo. (In applicazione del principio, la S.C. harigettato il ricorso proposto dall'Agenzia delle Entrate con cuiintendeva assoggettare a stima, ai fini dell'attribuzione dellarendita catastale, i piani inclinati, essendo esclusa in essi unacomponente scindibile dal processo produttivo)» (Cass. Sez. 5,04/04/2024, n. 8985, Rv. 671022 - 01).4. 3. Inconferente il richiamo dell’Agenzia delle Entrate allaCircolare n. 2E del 2016 come specificata con la nota del 27 aprile2016, protocollo 60244 in quanto, come già evidenziato da questaCorte, le strutture comunque funzionali al processo produttivodevono escludersi dalla rendita: «Sono esclusi dalla stessa stimadiretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti,funzionali allo specifico processo produttivo. L’orientamentointerpretativo consolidatosi è nel senso che ai fini del calcolo dellarendita catastale dell'impianto eolico, a mente dell'art. 1, comma21, della legge n. 208/2015, non va computata la torre chesostiene il peso della navicella e del rotore, trattandosi dielemento funzionale allo specifico processo produttivo» (Sez. 5,tributaria n. 7399 del 2025 e molte altre).Quello che rileva è, quindi, il rapporto di strumentalitàrispetto al processo produttivo e non il tipo di costruzione; laspecifica funzionalità delle paratoie, pertanto, comporta la loroesclusione dai calcoli.Numero registro generale 6476/2021Numero sezionale 3730/2026Numero di raccolta generale 15901/2026Data pubblicazione 23/05/20265. Nei confronti dell’amministrazione pubblica difesadall’Avvocatura dello Stato, ammessa alla prenotazione a debitodel contributo unificato, non si applica l’art. 13, comma 1-quater,d.P.R. 30 maggio 2022 n. 115 («Nei casi di impugnazione respintaintegralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile, l’obbligodi versare, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228del 2012, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, nonpuò trovare applicazione nei confronti delle Amministrazioni delloStato che, mediante il meccanismo della prenotazione a debito,sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse che gravanosul processo. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha esclusola sussistenza dei presupposti per il raddoppio, pur avendodichiarato inammissibile un ricorso del Ministero dell’Interno perl’inapplicabilità dello speciale regime impugnatorio di cui all’art. 11della l. n. 206 del 2004)», Sez. 6 – L, Ordinanza n. 1778 del29/0/2016, Rv. 638714 – 01). P.Q.Mrigetta il ricorso.Condanna la ricorrente al pagamento, in favore dellacontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquidain € 4.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nellamisura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in € 200,00, ed agliaccessori di leggeCosì deciso in Roma, nella camera di consiglio del 30/04/2026 .Il PresidenteGiacomo [OSCURATO:PERSONA]
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