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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 17 giugno 2024

Cassazione n. 30081/2024

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to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza in data 28/9/2023 della Corte d'Appello di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni trasmesse in data 17/6/2024 dal Procuratore generale nella persona del sostituto dott. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'appello di Napoli, decidendo a seguito di annullamento disposto dalla Corte di cassazione in data 1/12/2022 della sentenza della Corte d'appello di Napoli del 18/5/2021, che aveva parzialmente riformato la sentenza del GUP del Tribunale di Napoli in data 1/7/2020, previo riconoscimento delle attenuanti generiche equivalenti alla circostanza aggravante di cui all'art. 74 comma 4 dPR 309/90, rideterminò la pena inflitta ad [OSCURATO:PERSONA] in anni otto di reclusione.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, che ha denunciato il vizio di motivazione sostenendo che d i- la Corte territoriale aveva giustificato l'aggravante della transnazionalità con una motivazione apparente che non dava conto delle ragioni per la quale era stata ritenuta l'integrazione della circostanza nonostante Aprea fosse stato riconosciuto intraneo all'associazione facente capo a [OSCURATO:PERSONA], nonché dei "parametri considerati per il calcolo dell'aumento applicato".

3. Con atto inoltrato il 17/6/2024 il Procuratore Generale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è manifestamente infondato.

1. L'integrazione dell'aggravante contestata, a seguito della sentenza rescindente, non era più sub iudice, avendo la Quarta Sezione disposto l'annullamento della sentenza in data 18/5/2021 ritenendo che la Corte d'appello di Napoli non avesse adempiuto all'onere di motivazione in ordine all'aumento di pena comminato, ai sensi dell'art. 63 comma 4 cod. pen., per "l'aggravante di cui all'art. 3

I. 146/2003".

Il rinvio, pertanto, era stato disposto non per verificare se l'aggravante fosse rimasta integrata ma per determinarne l'incidenza sul trattamento sanzionatorio.

2. La sentenza impugnata, nel confermare la pena irrogata il 18/5/2021, ha fornito una motivazione adeguata che attiene alla "particolare gravità" della condotta accertata, rilevando che il traffico di stupefacenti nel quale l'imputato era rimasto coinvolto aveva riguardato "più paesi stranieri, anche extracomunitari" e si era protratto per un "periodo di tempo molto lungo", e al ruolo svolto da Aprea, che "aveva mantenuto i contatti per lo stoccaggio in territorio estero della cocaina, occupandosi anche dell'approvvigionamento e del trasporto dello stupefacente dagli altri paesi europei extraeuropei".

3. Si tratta di motivazione coerente la cui tenuta logica non è intaccata dalle aspecifiche censure difensive in quanto, una volta accertata definitivamente l'integrazione dell'aggravante della transnazionalità, la forza e l'espansione del gruppo cui l'imputato faceva parte e la rilevanza delle attività svolte da Aprea all'estero potevano essere legittimamente valorizzate al fine di determinare l'incremento sanzionatorio disposto ai sensi dell'art. 63 comma 4 cod. pen..

4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi delle art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.

M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Roma, 3/7/2024 Il Consigliere

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza in data 28/9/2023 della Corte d'Appello di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni trasmesse in data 17/6/2024 dal Procuratore generale nella persona del sostituto dott. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'appello di Napoli, decidendo a seguito di annullamento disposto dalla Corte di cassazione in data 1/12/2022 della sentenza della Corte d'appello di Napoli del 18/5/2021, che aveva parzialmente riformato la sentenza del GUP del Tribunale di Napoli in data 1/7/2020, previo riconoscimento delle attenuanti generiche equivalenti alla circostanza aggravante di cui all'art. 74 comma 4 dPR 309/90, rideterminò la pena inflitta ad [OSCURATO:PERSONA] in anni otto di reclusione. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, che ha denunciato il vizio di motivazione sostenendo che d i- la Corte territoriale aveva giustificato l'aggravante della transnazionalità con una motivazione apparente che non dava conto delle ragioni per la quale era stata ritenuta l'integrazione della circostanza nonostante Aprea fosse stato riconosciuto intraneo all'associazione facente capo a [OSCURATO:PERSONA], nonché dei "parametri considerati per il calcolo dell'aumento applicato". 3. Con atto inoltrato il 17/6/2024 il Procuratore Generale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è manifestamente infondato. 1. L'integrazione dell'aggravante contestata, a seguito della sentenza rescindente, non era più sub iudice, avendo la Quarta Sezione disposto l'annullamento della sentenza in data 18/5/2021 ritenendo che la Corte d'appello di Napoli non avesse adempiuto all'onere di motivazione in ordine all'aumento di pena comminato, ai sensi dell'art. 63 comma 4 cod. pen., per "l'aggravante di cui all'art. 3 I. 146/2003". Il rinvio, pertanto, era stato disposto non per verificare se l'aggravante fosse rimasta integrata ma per determinarne l'incidenza sul trattamento sanzionatorio. 2. La sentenza impugnata, nel confermare la pena irrogata il 18/5/2021, ha fornito una motivazione adeguata che attiene alla "particolare gravità" della condotta accertata, rilevando che il traffico di stupefacenti nel quale l'imputato era rimasto coinvolto aveva riguardato "più paesi stranieri, anche extracomunitari" e si era protratto per un "periodo di tempo molto lungo", e al ruolo svolto da Aprea, che "aveva mantenuto i contatti per lo stoccaggio in territorio estero della cocaina, occupandosi anche dell'approvvigionamento e del trasporto dello stupefacente dagli altri paesi europei extraeuropei". 3. Si tratta di motivazione coerente la cui tenuta logica non è intaccata dalle aspecifiche censure difensive in quanto, una volta accertata definitivamente l'integrazione dell'aggravante della transnazionalità, la forza e l'espansione del gruppo cui l'imputato faceva parte e la rilevanza delle attività svolte da Aprea all'estero potevano essere legittimamente valorizzate al fine di determinare l'incremento sanzionatorio disposto ai sensi dell'art. 63 comma 4 cod. pen.. 4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi delle art. 616 cod. proc. pen.. P.Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Roma, 3/7/2024 Il Consigliere
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