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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 gennaio 2023

Cassazione n. 04107/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/01/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché replica profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con, puntuali, logici e corretti argomenti giuridici dal giudice di merito sia in relazione alla configurabilità dell'evasione contestata anche nei suoi costituti soggettivi (escludendo in radice ogni possibile applicazione alla specie del disposto di cui all'art 54 cp), sia in relazione al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, perché anche sul punto la sentenza è sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 9 gennaio 2023.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/01/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché replica profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con, puntuali, logici e corretti argomenti giuridici dal giudice di merito sia in relazione alla configurabilità dell'evasione contestata anche nei suoi costituti soggettivi (escludendo in radice ogni possibile applicazione alla specie del disposto di cui all'art 54 cp), sia in relazione al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, perché anche sul punto la sentenza è sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9 gennaio 2023.
Sentenza Cassazione n. 04107/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris