Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE n. 806/2025
ECLI:EU:C:2025:159
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62024CC0004
CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA]
presentate il 6 marzo 2025 (
1
)
Causa C‑4/24 P
BNP [OSCURATO:PERSONA] SA
contro
[OSCURATO:PERSONA] di risoluzione unico
«Impugnazione – Politica economica e monetaria – Unione economica e monetaria – Unione bancaria – Meccanismo di risoluzione unico degli enti creditizi e di talune imprese di investimento (SRM) – Fondo di risoluzione unico (SRF) – Somme versate a garanzia di impegni di pagamento irrevocabili – Decisione del [OSCURATO:PERSONA] di risoluzione unico (SRB) di diniego di restituzione delle somme versate»
I.
Introduzione
1.
Le presenti conclusioni vertono su un’impugnazione proposta dalla società BNP [OSCURATO:PERSONA] SA, ricorrente nella presente causa, diretta all’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 25 ottobre 2023, BNP [OSCURATO:PERSONA]/SRB (CRU) (T‑688/21; in prosieguo: la «sentenza impugnata»,
EU:T:2023:675
).
2.
Con detta sentenza, il Tribunale ha respinto il ricorso della ricorrente, fondato sull’articolo 272 e sull’articolo 340, primo comma, TFUE, che mirava, in sostanza, ad ottenere la restituzione da parte del [OSCURATO:PERSONA] di risoluzione unico (SRB o CRU) delle garanzie accordate in relazione agli impegni di pagamento irrevocabili sottoscritti dalla ricorrente tra il 2016 e il 2021 conformemente agli obblighi imposti dal regolamento (UE) n. 806/2014 (
2
) e dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/81 (
3
). Il ricorso della ricorrente mirava inoltre, sul fondamento dell’articolo 340, secondo comma, TFUE, a far dichiarare che il rifiuto di restituirle tali garanzie, relativamente sia agli impegni summenzionati sia all’impegno da essa stessa sottoscritto in precedenza nel 2015, costituiva un arricchimento senza causa cui doveva essere posto rimedio a titolo di risarcimento del danno.
3.
Il Tribunale ha dichiarato, in particolare, che né le disposizioni applicabili nel caso di specie, segnatamente gli articoli 69 e 70 del regolamento n. 806/2014 e l’articolo 7 del regolamento di esecuzione 2015/81, né le clausole del contratto concluso tra la ricorrente e il SRB contraddicevano la posizione espressa da quest’ultimo nella lettera da esso inviata alla ricorrente a seguito della domanda di restituzione delle garanzie di cui trattasi. Secondo il SRB, tale restituzione poteva aver luogo solo dopo il versamento di un importo corrispondente a quello del contributo che gli impegni di pagamento irrevocabili hanno sostituito. Analogamente, il Tribunale ha considerato, contrariamente alla posizione sostenuta dalla ricorrente, che la decisione del SRB non costituiva un arricchimento senza causa da parte sua.
4.
La presente impugnazione offre alla Corte la possibilità di interpretare disposizioni che rivestono un’importanza fondamentale nell’ambito dei regolamenti adottati dal Parlamento europeo e dal Consiglio in risposta alla crisi finanziaria del 2008 e che mirano a garantire la stabilità e la sicurezza dell’attività bancaria nell’Unione europea. Secondo la ricorrente, sostenuta dalla Repubblica francese e dalla Fédération bancaire française (Federazione bancaria francese), il Tribunale avrebbe dovuto privilegiare, tenuto conto della chiara formulazione delle disposizioni applicabili – tra cui quella dell’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione 2015/81 –, l’interpretazione letterale delle stesse, piuttosto che le loro interpretazioni contestuale e teleologica. Di conseguenza, la Corte dovrà stabilire il significato da attribuirsi a tali disposizioni, specificando il corretto approccio ermeneutico per interpretarle.
II.
Fatti e procedimento principale
A.
Fatti all’origine della controversia
5.
I fatti all’origine della controversia sono stati esposti dal Tribunale ai punti da 2 a 15 della sentenza impugnata e possono essere riassunti come segue.
6.
La ricorrente era un ente creditizio francese autorizzato fino al 24 marzo 2021, data in cui ha ottenuto dalla Banca centrale europea (BCE) la revoca della sua autorizzazione.
7.
Prima dell’attuazione del meccanismo di risoluzione unico (SRM o MRU) mediante il regolamento n. 806/2014, la ricorrente ha fornito, per il 2015, una parte del suo contributo
ex ante
sotto forma di impegno di pagamento irrevocabile (in prosieguo: l’«IPI 2015»), che è stato sottoscritto con il SRB, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (Autorità di controllo prudenziale e di risoluzione – ACPR) e il Fonds de garantie des dépôts et de résolution (Fondo di garanzia dei depositi e di risoluzione – FGDR).
8.
Per i periodi di contribuzione compresi tra il 2016 e il 2021, la ricorrente ha fornito almeno una parte dei suoi contributi
ex ante
sotto forma di impegno di pagamento irrevocabile. A tal fine, essa ha sottoscritto impegni con il SRB per ciascuno di tali periodi (in prosieguo: gli «IPI 2016‑2021»).
9.
Con messaggio di posta elettronica del 1
o
aprile 2021, la ricorrente ha informato il SRB che la BCE le aveva revocato l’autorizzazione su sua richiesta. La ricorrente ha quindi chiesto al SRB informazioni sulle misure da adottare per ottenere il rimborso delle garanzie relative agli impegni di pagamento irrevocabili che aveva assunto.
10.
Con lettera del 14 aprile 2021, il SRB ha informato la ricorrente delle formalità da espletare per ottenere la restituzione delle garanzie a copertura di detti impegni.
11.
Il 29 luglio 2021, a seguito di diversi scambi di corrispondenza, la ricorrente ha notificato al SRB la risoluzione dell’IPI 2015 e degli IPI 2016‑2021.
12.
A seguito di nuovi scambi di corrispondenza, il SRB, con lettera del 13 agosto 2021, ha informato la ricorrente che le avrebbe restituito le garanzie a copertura dell’IPI 2015 e degli IPI 2016‑2021 al ricevimento dei contanti corrispondenti all’importo impegnato nell’ambito di tali impegni.
13.
In tale lettera, il SRB ha ricordato che la ricorrente aveva sottoscritto con esso diversi impegni di pagamento irrevocabili. Per ciascuno di essi, il SRB ha precisato l’importo impegnato. Dopo aver elencato tali importi, esso ha affermato, in particolare, che, alla luce dell’articolo 70, paragrafo 4, del regolamento n. 806/2014, secondo cui i contributi debitamente percepiti non erano rimborsati alle entità, e dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione 2015/81, secondo cui il ricorso agli impegni di pagamento irrevocabili non pregiudicava in alcun modo la capacità finanziaria e la liquidità del Fondo di risoluzione unico (SRF o FRU), la cancellazione degli IPI 2016‑2021 e la conseguente restituzione delle garanzie a copertura di tali impegni potevano aver luogo solo dopo il versamento in contanti di una somma pari all’importo dell’impegno in questione. Il SRB ha quindi invitato la ricorrente a trasferirgli una somma di un determinato importo e ad informarlo con messaggio di posta elettronica. Dopo il ricevimento di tale somma, esso le avrebbe rimborsato le garanzie, decurtando l’importo degli interessi negativi maturati, allo scadere di un termine di quattordici giorni bancari a decorrere dal giorno della ricezione della notifica di recesso.
14.
Il 25 ottobre 2021 la ricorrente ha, in sostanza, informato il SRB che, poiché, in base alla sua interpretazione del quadro normativo applicabile, per ottenere la restituzione delle garanzie, non era tenuta a trasferirgli i contanti corrispondenti alla somma totale degli importi impegnati nell’ambito dell’IPI 2015 e degli IPI 2016‑2021, essa non avrebbe proceduto a detto trasferimento.
B.
Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata
15.
Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 25 ottobre 2021, la ricorrente ha proposto il proprio ricorso, fondato in particolare sull’articolo 272 e sull’articolo 340, primo comma, TFUE. Con tale ricorso, la ricorrente ha chiesto al Tribunale di constatare che la posizione espressa dal SRB nella lettera del 13 agosto 2021 era contraria alle clausole degli IPI 2016‑2021 e di ordinare, conseguentemente, di restituirle le somme corrispondenti alle garanzie in contanti relative a tali impegni. La ricorrente ha altresì chiesto al Tribunale di ordinare il pagamento di tutte le relative spese, interessi di mora e accessori di qualsiasi natura. Inoltre, sul solo fondamento dell’articolo 340, secondo comma, TFUE, la ricorrente ha presentato una domanda di restituzione analoga, sebbene a titolo di risarcimento danni, relativamente sia all’IPI 2015 sia agli IPI 2016‑2021.
16.
Dal canto suo, il Tribunale, avendo respinto tutte le domande della ricorrente, ha respinto integralmente il ricorso.
17.
In primo luogo, per quanto riguarda la domanda fondata sull’articolo 272 e sull’articolo 340, primo comma, TFUE, il Tribunale ha sottolineato, anzitutto, che dall’articolo 70, paragrafo 1, del regolamento n. 806/2014 risulta che, per ogni anno di contribuzione, gli enti creditizi stabiliti in uno Stato membro che partecipa al SRM, come era il caso della ricorrente fino alla sua uscita dall’ambito di applicazione di detto regolamento, sono tenuti a versare il contributo ordinario al SRF (
4
). Il Tribunale ha inoltre rilevato che, conformemente all’articolo 69, paragrafo 1, del regolamento n. 806/2014, la riscossione annuale dei contributi
ex ante
degli enti creditizi è stata istituita per garantire che, al termine del periodo iniziale, i mezzi finanziari disponibili del SRF raggiungano il livello‑obiettivo (
5
). Tenuto conto di tale obiettivo, il legislatore dell’Unione avrebbe precisato, all’articolo 70, paragrafo 4, del medesimo regolamento, che i contributi
ex ante
«debitamente percepiti» non erano rimborsati (
6
).
18.
Il Tribunale ha poi ritenuto che, per adempiere il loro obbligo di contribuzione al SRF, gli enti creditizi abbiano la possibilità, conformemente all’articolo 70, paragrafo 3, del regolamento n. 806/2014, di versare immediatamente il loro contributo o di sottoscrivere un impegno di pagamento irrevocabile (
7
). Secondo il Tribunale, per tali impegni, che hanno la particolarità di essere contratti conclusi a tempo indeterminato che consentono agli enti di differire il pagamento del loro contributo, il legislatore dell’Unione ha istituito un regime specifico proprio contenuto all’articolo 7 del regolamento di esecuzione 2015/81 (
8
).
19.
Inoltre, il Tribunale ha affermato che è vero che, come sosteneva la ricorrente dinanzi ad esso, l’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione 2015/81 non precisa espressamente che gli enti debbano prima versare il proprio contributo affinché la garanzia venga loro successivamente restituita. Tuttavia, secondo il Tribunale, gli enti stabiliti in uno Stato membro che partecipa al SRM sono tenuti a versare, nel periodo iniziale, un contributo annuale al SRF affinché quest’ultimo raggiunga il livello‑obiettivo alla fine di tale periodo (
9
). Ne conseguirebbe che, se la garanzia a copertura di un impegno di pagamento irrevocabile fosse restituita senza previo ricevimento del contributo per il quale tale impegno è stato assunto, non solo l’ente non soddisferebbe il suo obbligo di versare l’intero contributo dovuto per il periodo in cui esso rientrava nell’ambito di applicazione del regolamento n. 806/2014, ma il contributo
ex ante
sotto forma di un impegno di pagamento irrevocabile non raggiungerebbe l’obiettivo di dotare il SRF di mezzi finanziari corrispondenti al livello previsto dal legislatore dell’Unione (
10
).
20.
Infine, il Tribunale ha ritenuto che la circostanza che un’entità cessi di esercitare le sue attività di ente creditizio nel corso del periodo di contribuzione a seguito della revoca della sua autorizzazione non incida sul suo obbligo di versare l’integralità del contributo
ex ante
dovuto per tale periodo di contribuzione (
11
). L’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione 2015/81 non avrebbe quindi lo scopo di consentire agli enti che escono dall’ambito di applicazione di tale regolamento di sottrarsi al loro obbligo di pagare l’intero contributo dovuto, bensì mirerebbe ad assicurarsi che i mezzi finanziari del SRF siano il più rapidamente possibile a disposizione del SRB in caso di risoluzione, vale a dire mirerebbe a salvaguardare la capacità finanziaria e la liquidità del SRF (
12
).
21.
Alla luce, in particolare, di quanto precede, il Tribunale ha concluso che né le disposizioni applicabili nel caso di specie – tra cui l’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione 2015/81 – né le clausole del contratto concluso tra la ricorrente e il SRB ostavano alla posizione espressa dal SRB nella lettera del 13 agosto 2021, secondo cui esso poteva restituire le garanzie in contanti a copertura degli impegni di pagamento irrevocabili solo dopo il versamento di una somma corrispondente all’importo del contributo per il quale tali strumenti sono stati utilizzati (
13
). Analogamente, il Tribunale ha esaminato e respinto, in ragione del loro carattere a suo avviso non convincente, gli ulteriori argomenti formulati dalla ricorrente a sostegno dell’interpretazione da essa suggerita (
14
).
22.
In secondo luogo, per quanto riguarda la domanda della ricorrente fondata sull’articolo 340, secondo comma, TFUE, il Tribunale ha ritenuto che la decisione del SRB di trattenere le somme corrispondenti alle garanzie in contanti relative agli impegni di pagamento irrevocabili assunti dalla ricorrente si fondasse su una base giuridica valida e non potesse, di conseguenza, costituire un arricchimento senza causa che giustificasse una compensazione a titolo di risarcimento del danno (
15
).
III.
Conclusioni delle parti
23.
Con la sua impugnazione, proposta dinanzi alla Corte il 10 gennaio 2024, la ricorrente, sostenuta nelle sue conclusioni dalla Repubblica francese e dalla Fédération bancaire française, chiede che la Corte voglia:
–
annullare la sentenza impugnata;
–
accogliere le sue conclusioni presentate in primo grado dinanzi al Tribunale;
–
condannare il SRB alle spese.
24.
Il SRB chiede che la Corte voglia:
–
respingere l’impugnazione;
–
in subordine, se necessario, sostituire i motivi e respingere l’impugnazione;
–
condannare la ricorrente alle spese.
25.
Il 4 dicembre 2024 si è tenuta un’udienza.
IV.
Analisi giuridica
26.
A sostegno della sua impugnazione, che mira a contestare la conclusione del Tribunale quanto alla domanda formulata in primo grado sul fondamento dell’articolo 272 e dell’articolo 340, primo comma, TFUE, la ricorrente deduce due motivi, vertenti, il primo, su un errore di diritto nell’interpretazione del regolamento n. 806/2014 e del regolamento di esecuzione 2015/81 e, il secondo, su un difetto di motivazione.
A.
Sul primo motivo, vertente su un errore di diritto nell’interpretazione del regolamento n. 806/2014 e del regolamento di esecuzione 2015/81
27.
Con il primo motivo, la ricorrente mira a contestare l’interpretazione effettuata dal Tribunale delle disposizioni applicabili nel caso di specie, tra cui l’articolo 69, paragrafo 1, e l’articolo 70, paragrafi da 1 a 4, del regolamento n. 806/2014, nonché l’articolo 7, paragrafi da 1 a 3, del regolamento di esecuzione 2015/81. In sostanza, la ricorrente afferma che, contrariamente all’interpretazione risultante dalla sentenza impugnata, il Tribunale avrebbe dovuto concludere che l’uscita di un ente creditizio dall’ambito di applicazione del regolamento n. 806/2014 deve indurre il SRB a restituire le garanzie a copertura degli impegni di pagamento irrevocabili assunti da tale ente senza che sia imposto nei suoi confronti alcun obbligo supplementare.
28.
Tale motivo è suddiviso in cinque parti, relative, la prima, alla violazione dei principi di interpretazione del diritto dell’Unione; la seconda, alla violazione dell’articolo 70, paragrafo 1, del regolamento n. 806/2014, dell’articolo 7, paragrafi 2 e 3, del regolamento di esecuzione 2015/81 e del principio della parità di trattamento; la terza, al fatto che il ragionamento del Tribunale riguardo all’articolo 69, paragrafo 1, e all’articolo 70, paragrafo 4, del regolamento n. 806/2014 sarebbe privo di base giuridica; la quarta, allo snaturamento e alla vanificazione dell’effetto utile dell’articolo 7, paragrafi 2 e 3, del regolamento di esecuzione 2015/81 e, la quinta, formulata in subordine, alla violazione del principio
lex specialis generalibus derogat
.
29.
Occorre esaminare ciascuna di tali parti nell’ordine esposto.
1.
Sulla prima parte, relativa alla violazione dei principi di interpretazione del diritto dell’Unione
30.
La ricorrente contesta l’interpretazione del Tribunale, quale esposta ai paragrafi da 17 a 21 delle presenti conclusioni, sostenendo che il Tribunale ha omesso, erroneamente, di effettuare un’analisi testuale della formulazione dell’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione 2015/81, in violazione dei principi di interpretazione del diritto dell’Unione. In particolare, la ricorrente rileva che la formulazione della disposizione in parola è chiara e precisa, in quanto prevederebbe che, in caso di uscita di un ente creditizio dall’ambito di applicazione del regolamento n. 806/2014, gli impegni di pagamento irrevocabili assunti da detto ente «sono cancellati», senza che a tale cancellazione sia connessa alcuna condizione. Detta disposizione indicherebbe, inoltre, le conseguenze derivanti dalla menzionata cancellazione, ossia che le garanzie relative ai suddetti impegni «sono restituite», di nuovo senza che a tale restituzione sia connessa alcuna condizione. Dal momento che il Tribunale avrebbe privilegiato un’interpretazione contestuale e un’interpretazione teleologica dell’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione 2015/81, la quale prevale sulla formulazione chiara e precisa di questa disposizione, la sentenza sarebbe viziata da un errore di diritto.
31.
Il SRB contesta tali argomenti.
32.
La Corte ha ripetutamente ricordato i canoni ermeneutici sui quali occorre basarsi per interpretare una disposizione del diritto dell’Unione. Secondo costante giurisprudenza, a tal fine, si deve tener conto non solo del suo tenore letterale, ma anche del suo contesto e degli obiettivi perseguiti dalla normativa di cui fa parte (
16
).
33.
Osservo anzitutto che nella sentenza impugnata, al punto 34, il Tribunale ha citato integralmente l’articolo 7 del regolamento di esecuzione 2015/81, compreso il paragrafo 3, applicabile agli impegni di pagamento irrevocabili.
34.
Su tale base, al punto 36 della sentenza impugnata, il Tribunale ha ricordato il significato comune del termine «irrevocabile», che, a suo avviso, si riferisce a cose che non possono più essere messe in discussione. Ciò indurrebbe a ritenere, sempre ad avviso del Tribunale, che gli impegni di pagamento irrevocabili di cui all’articolo 7 del regolamento di esecuzione 2015/81 implicassero un obbligo che non poteva più essere messo in discussione di pagare la somma per la quale tali impegni erano stati assunti.
35.
Infine, al punto 37 della sentenza impugnata, il Tribunale ha rilevato che, sebbene sia vero che il tenore letterale dell’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione 2015/81 non precisa espressamente che gli enti che decidono di uscire dall’ambito di applicazione del regolamento n. 806/2014 debbano prima versare il proprio contributo affinché la garanzia venga loro successivamente restituita, tuttavia tali enti sono tenuti, conformemente agli articoli 69 e 70 del regolamento n. 806/2014, a versare, nel periodo iniziale, un contributo annuale al SRF affinché quest’ultimo raggiunga il livello‑obiettivo alla fine di detto periodo. In tale contesto, il Tribunale ha respinto l’interpretazione suggerita dalla ricorrente.
36.
Ne consegue che, contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente, il Tribunale non ha omesso di effettuare un’interpretazione testuale della formulazione dell’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione 2015/81. Orbene, il Tribunale ha considerato che, in assenza di una formulazione espressa di esenzione stabilita da detto regolamento di esecuzione, l’obbligo di contribuire al SRF rimaneva in vigore alla luce delle prescrizioni stabilite dal suo regolamento di base – ossia il regolamento n. 806/2014 – il che confermava nel contempo, a suo avviso, il significato comune di un impegno di pagamento qualificato testualmente, dalla stessa normativa di esecuzione, come «irrevocabile».
37.
La censura formulata dalla ricorrente, relativa all’assenza di un’interpretazione testuale dell’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione 2015/81, dovrebbe pertanto essere respinta.
38.
Per quanto riguarda, inoltre, la fondatezza della conclusione del Tribunale, occorre rilevare, al pari della ricorrente, che la Corte ha dichiarato che, sebbene l’interpretazione di una disposizione «alla luce» del contesto giuridico in cui essa si inserisce sia in linea di principio possibile per risolvere un’ambiguità di redazione, un’interpretazione di questo tipo non può avere il risultato di privare di qualsiasi effetto utile la formulazione chiara e precisa di tale disposizione (
17
).
39.
A tal proposito, è vero che i diversi metodi di interpretazione di una norma, diversi dall’interpretazione testuale, non devono in alcun caso condurre ad un’interpretazione
contra legem
di una disposizione chiara e precisa. Tuttavia, qualora la norma da interpretare rientri nell’ambito di un regolamento di esecuzione, la sua chiarezza e la sua precisione possono essere ponderate solo in relazione al quadro normativo in cui si inserisce tale disposizione nonché agli obiettivi di detto quadro, al vertice del quale si trova il regolamento di base. Ciò implica che l’interpretazione letterale di una norma contenuta in un regolamento di esecuzione, per quanto chiara e precisa possa apparire, non può porsi in contrasto con l’economia e gli obiettivi del suo regolamento di base. La giurisprudenza della Corte è precisa al riguardo laddove prevede, sulla base di un principio ermeneutico consolidato che fa riferimento alla gerarchia delle norme, che un regolamento di esecuzione debba essere oggetto, se possibile, di un’interpretazione conforme alle disposizioni del regolamento di base (
18
).
40.
Ne consegue che l’approccio interpretativo del Tribunale, quale risulta dai punti 36 e 37 della sentenza impugnata, non può essere ritenuto viziato da errore. Infatti, da un lato, il Tribunale ha esaminato il testo dell’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione 2015/81, compreso in particolare il significato del termine «irrevocabile» e il silenzio quanto alle condizioni necessarie per la restituzione delle garanzie agli enti creditizi in caso di cancellazione degli impegni di pagamento irrevocabili. Dall’altro, esso ha posto le proprie constatazioni in relazione con le disposizioni pertinenti del regolamento n. 806/2014, ossia gli articoli 69 e 70 di tale regolamento, per valutare se la chiarezza e la precisione apparenti dell’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione 2015/81, fatte valere dalla ricorrente, potessero essere confermate. Orbene, il Tribunale ha considerato che gli obblighi derivanti dai succitati articoli del regolamento n. 806/2014, nonché dagli obiettivi dei contributi
ex ante
, impedivano di giungere a tale conclusione (
19
).
41.
Alla luce di quanto precede, e fatto salvo l’esame delle successive parti seconda e terza del presente motivo, che mirano per l’appunto a mettere in discussione la lettura combinata da parte del Tribunale degli articoli 69 e 70 del regolamento n. 806/2014 e dei vari paragrafi dell’articolo 7 del regolamento di esecuzione 2015/81, ritengo che non si possa addebitare al Tribunale di avere violato i principi di interpretazione del diritto dell’Unione, come sostiene la ricorrente.
42.
La prima parte del primo motivo dovrebbe, a mio avviso, essere respinta.
2.
Sulla seconda parte, relativa alla violazione dell’articolo 70, paragrafo 1, del regolamento n. 806/2014, dell’articolo 7, paragrafi 2 e 3, del regolamento di esecuzione 2015/81 e del principio della parità di trattamento
43.
Con la seconda parte del primo motivo, la ricorrente sostiene, in sostanza, che, anche considerando che l’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione 2015/81 debba essere interpretato sulla base dell’articolo 70, paragrafo 1, del regolamento n. 806/2014, come il Tribunale avrebbe ritenuto nella sentenza impugnata, quest’ultima disposizione non osta all’interpretazione secondo cui l’uscita di un ente dall’ambito di applicazione del regolamento n. 806/2014 deve indurre il SRB a restituire le garanzie a copertura degli impegni di pagamento irrevocabili senza che sia imposto a detto ente alcun obbligo supplementare.
44.
A tal riguardo, la ricorrente sottolinea che, contrariamente a quanto ritiene il Tribunale, l’articolo 70, paragrafo 1, del regolamento n. 806/2014 non prevede un «obbligo di versamento» in capo agli enti creditizi soggetti al SRM, ma solo un «obbligo di riscossione» a favore del SRF, in quanto detta riscossione può essere effettuata, secondo la ricorrente, sotto forma di versamento in denaro o sotto forma di assunzione di un impegno di pagamento irrevocabile. Secondo la ricorrente, la lettura di varie disposizioni del regolamento n. 806/2014 e del regolamento di esecuzione 2015/81 confermano tale distinzione. L’unico obbligo di versamento in denaro riguardante gli impegni di pagamento irrevocabili sarebbe quello previsto all’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione 2015/81, ossia quando venga attuato un intervento di risoluzione del SRF. Si tratterebbe di un obbligo condizionato che sarebbe sorto solo qualora fosse soddisfatta la condizione espressamente prevista dal regolamento di esecuzione 2015/81. La ricorrente ribadisce che l’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione 2015/81 non prevede alcun obbligo per la restituzione delle garanzie in contanti a copertura degli impegni di pagamento irrevocabili, il che implicherebbe che il Tribunale ha assoggettato l’applicazione di questa disposizione a condizioni inesistenti, violando in tal modo la costante giurisprudenza della Corte.
45.
Il SRB contesta tali argomenti.
46.
In via preliminare, va rilevato che, ai sensi dell’articolo 70, paragrafo 1, del regolamento n. 806/2014, «[i]l singolo contributo [è] dovuto da ciascun ente almeno su base annua» [(nella versione in lingua francese di detto regolamento: «la contribution individuelle de chaque établissement est perçue au moins chaque année»)]. È pertanto vero che, come osserva la ricorrente, l’articolo 70, paragrafo 1, del regolamento n. 806/2014 utilizza il termine «percevoir» (percepire), e non il termine «verser» (versare), per riferirsi ai contributi
ex ante
cui sono soggetti gli enti creditizi rientranti nell’ambito di applicazione del regolamento n. 806/2014.
47.
Dal canto suo, il Tribunale ha stabilito, al punto 28 della sentenza impugnata, che dall’articolo 70, paragrafo 1, del regolamento n. 806/2014 risulta che, per ogni anno di contribuzione, gli enti creditizi stabiliti in uno Stato membro partecipante, come era il caso della ricorrente, sono tenuti a «versare» il loro rispettivo contributo ordinario al SRF. Su tale base, il Tribunale ha concluso, in particolare ai punti da 37 a 39 della sentenza impugnata, che gli enti che hanno fatto ricorso a un impegno di pagamento irrevocabile sono comunque tenuti a pagare il loro contributo
ex ante
in denaro quando decidano di uscire dall’ambito di applicazione del regolamento n. 806/2014. Secondo il Tribunale, un’interpretazione siffatta era inoltre conforme allo scopo perseguito dall’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione 2015/81.
48.
Di conseguenza, la questione che si pone nel caso di specie è se la distinzione terminologica rilevata dalla ricorrente possa incidere sulla lettura combinata dell’articolo 70, paragrafo 1, del regolamento n. 806/2014 e dell’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione 2015/81, confermando così, come sostiene la ricorrente, che la cancellazione delle garanzie a copertura degli impegni di pagamento irrevocabili non è soggetta a un obbligo di previo pagamento in denaro.
49.
A mio avviso, conformemente alla posizione sostenuta dal SRB nei suoi atti, la Corte non dovrebbe avallare l’argomento della ricorrente.
50.
Infatti, da un lato, mi sembra che l’impiego del termine «percevoir» nel testo dell’articolo 70, paragrafo 1, del regolamento n. 806/2014 e del termine «verser» nella sentenza impugnata si riferiscano alle due facce del medesimo obbligo. L’unica differenza al riguardo risiede nel fatto che il testo dell’articolo 70, paragrafo 1, del regolamento n. 806/2014 utilizza una forma passiva del verbo «percevoir» per porre l’accento sui contributi
ex ante
in quanto soggetto attivo della frase (
20
). Per contro, al punto 28 della sentenza impugnata, il Tribunale utilizza il verbo «verser» nella forma attiva proprio per evidenziare che gli enti creditizi stabiliti in uno Stato membro partecipante sono vincolati dall’obbligo che deriva dall’articolo 70, paragrafo 1, del regolamento n. 806/2014. La distinzione semantica operata tra, da un lato, il termine «percevoir» e, dall’altro, il termine «verser» non è pertanto idonea, a mio avviso, a produrre l’impatto giuridico fatto valere dalla ricorrente.
51.
Dall’altro lato, vorrei sottolineare che tale distinzione non trova fondamento neppure nei rispettivi testi del regolamento n. 806/2014 e del regolamento di esecuzione 2015/81. È vero che, come rileva la ricorrente, varie disposizioni di questi due regolamenti utilizzano il verbo «percevoir», nelle sue diverse forme coniugate, per riferirsi ai contributi
ex ante
. Tuttavia, nessuno dei regolamenti riserva l’uso del termine «verser» al pagamento dei contributi in denaro, sicché i binomi «percezione-impegno di pagamento irrevocabile» e «versamento-contributo in denaro», creati dalla ricorrente, non dovrebbero essere accolti. Inoltre, è giocoforza constatare che, come correttamente affermato dal SRB, esistono, nel diritto dell’Unione, riferimenti agli impegni di pagamento irrevocabili nei quali il termine «verser» è utilizzato in relazione ad essi e in relazione ai contributi
ex ante
in generale, non solo quelli in denaro, il che dimostra che sia il verbo «percevoir» sia il verbo «verser» possono essere utilizzati indistintamente anche in riferimento a questo genere di strumenti (
21
).
52.
Ne consegue che, nei limiti in cui gli impegni di pagamento irrevocabili costituiscono contributi
ex ante
, circostanza che la ricorrente non contesta, l’utilizzo del termine «percevoir» nel testo dell’articolo 70, paragrafo 1, del regolamento n. 806/2014 non può escludere di per sé l’interpretazione adottata dal Tribunale secondo la quale gli enti creditizi che ricorrono ad impegni di pagamento irrevocabili sono tenuti a versare l’importo dei loro contributi in denaro quando decidano di uscire dall’ambito di applicazione di tale regolamento (
22
).
53.
Per quanto riguarda l’argomento della ricorrente relativo all’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione 2015/81, è sufficiente rilevare che tale disposizione non è pertinente nel caso di specie, come ha correttamente stabilito il Tribunale al punto 54 della sentenza impugnata. Il presente procedimento non verte sulle conseguenze di una richiesta di pagamento in occasione della risoluzione di un ente creditizio, bensì su quelle che occorre trarre dalla cancellazione di un impegno di pagamento irrevocabile da parte di un ente che si ritira dal SRM. Inoltre, la circostanza che l’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione 2015/81 preveda un obbligo di versamento in caso di intervento di risoluzione del SRF non può significare, di per sé, che un obbligo analogo non possa essere considerato applicabile, conformemente all’articolo 70, paragrafo 1, del regolamento n. 806/2014, per altri casi, come in occasione della cancellazione di un impegno di pagamento irrevocabile a seguito dell’uscita di un ente dall’ambito di applicazione di detto regolamento. Non si può quindi addebitare al Tribunale di avere «ignorato il carattere condizionato» degli impegni di pagamento irrevocabili, come afferma la ricorrente.
54.
Peraltro, sebbene la ricorrente contesti al Tribunale di creare, con la sua interpretazione, «una situazione più sfavorevole» per gli enti che escono dall’ambito di applicazione del regolamento n. 806/2014, rispetto in particolare agli enti che rimangono in tale ambito, è giocoforza constatare che questi ultimi restano comunque tenuti, in forza degli impegni di pagamento irrevocabili assunti, a versare l’importo corrispondente a tali impegni in caso di decisione di risoluzione, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione 2015/81, o in caso di uscita dall’ambito di applicazione del regolamento n. 806/2014. Si tratta, pertanto, della stessa situazione in cui si trova la ricorrente a causa, da un lato, della sua appartenenza al SRM dal 2016 al 2021, come correttamente rilevato dal Tribunale al punto 46 della sentenza impugnata, e, dall’altro, della sua decisione di uscire da detto meccanismo. L’allegazione della ricorrente relativa alla violazione del principio della parità di trattamento non dovrebbe pertanto essere accolta.
55.
Infine, nella misura in cui la ricorrente ribadisce la chiarezza e la precisione apparenti del tenore letterale dell’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione 2015/81 nonché l’assenza in detta disposizione della previsione di una condizione di versamento per cancellare le garanzie a copertura di un impegno di pagamento irrevocabile, rinvio alle considerazioni svolte nell’ambito dell’analisi della prima parte del primo motivo, secondo le quali il Tribunale non è incorso in errore nel fornire un’interpretazione secondo cui la lettura combinata di tale articolo e dell’articolo 70, paragrafo 1, del regolamento n. 806/2014 conduceva all’interpretazione opposta.
56.
Alla luce di quanto precede, ritengo che il Tribunale, concludendo che l’uscita di un ente dall’ambito di applicazione del regolamento n. 806/2014 non deve indurre il SRB a restituire le garanzie a copertura degli impegni di pagamento irrevocabili senza versamento dell’importo in denaro corrispondente a tali impegni, non abbia violato l’articolo 70, paragrafo 1, del regolamento n. 806/2014, l’articolo 7, paragrafi 2 e 3, del regolamento di esecuzione 2015/81 o il principio della parità di trattamento, nel senso asserito dalla ricorrente.
57.
La seconda parte del primo motivo dovrebbe, a mio avviso, essere respinta.
3.
Sulla terza parte, relativa al fatto che il ragionamento del Tribunale riguardo all’articolo 69, paragrafo 1, del regolamento n. 806/2014 e all’articolo 70, paragrafo 4, di tale regolamento sarebbe privo di base giuridica
58.
Con la terza parte del primo motivo, la ricorrente afferma che il Tribunale si basa erroneamente sull’articolo 69, paragrafo 1, e sull’articolo 70, paragrafo 4, del regolamento n. 806/2014 per constatare l’obbligo di versamento in capo agli enti creditizi che escono dall’ambito di applicazione di tale regolamento.
59.
Da un lato, la ricorrente sostiene che, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, punto 34, del regolamento n. 806/2014, i «mezzi finanziari disponibili» comprendono contante, depositi, attività e impegni di pagamento irrevocabili a disposizione del SRF. Ne conseguirebbe che i mezzi finanziari disponibili, quali previsti all’articolo 69, paragrafo 1, del regolamento n. 806/2014, includono gli impegni di pagamento irrevocabili in sé, indipendentemente da qualsiasi richiesta di ottemperare a tali impegni e, di conseguenza, da qualsiasi versamento degli importi in denaro. L’articolo 69, paragrafo 1, del regolamento n. 806/2014 non potrebbe quindi servire come base giuridica per un qualsivoglia obbligo incondizionato di versare gli importi in denaro. In tale contesto, la ricorrente sostiene, in sostanza, che l’obiettivo perseguito da detta disposizione non sarebbe violato qualora gli enti creditizi che escono dall’ambito di applicazione del regolamento n. 806/2014 non fossero soggetti a un obbligo di versamento degli importi in denaro all’atto della cancellazione dei loro impegni di pagamento irrevocabili.
60.
Dall’altro lato, secondo la ricorrente, il Tribunale ha violato l’articolo 70, paragrafo 4, del regolamento n. 806/2014 considerando, nella sentenza impugnata, gli impegni di pagamento irrevocabili come contributi «debitamente percepiti» ai sensi di detta disposizione. Orbene, tali impegni, come indica la loro denominazione, sarebbero compromessi stabiliti nei confronti del SRF e concretizzati in un contratto concluso dall’ente. La ricorrente sostiene che un contratto può essere sottoscritto, annullato o risolto, ma non potrebbe essere «versato» o «percepito» né tanto meno «rimborsato». Ne conseguirebbe che l’articolo 70, paragrafo 4, del regolamento n. 806/2014, che impone il divieto di rimborso dei contributi «debitamente versati», può essere applicato solo ai contributi percepiti sotto forma di somme di denaro. Tale interpretazione sarebbe confermata dalle clausole del contratto concluso tra la ricorrente e il SRB.
61.
Il SRB contesta tali argomenti.
62.
In primo luogo, ai sensi dell’articolo 69, paragrafo 1, del regolamento n. 806/2014, il SRF dispone di mezzi finanziari pari ad almeno l’1% dell’ammontare dei depositi protetti di tutti gli enti creditizi autorizzati in tutti gli Stati membri partecipanti al termine di un periodo iniziale di otto anni dal 1
o
gennaio 2016 o, altrimenti, a decorrere dalla data di applicazione di detto paragrafo 1 in virtù dell’articolo 99, paragrafo 6, di tale regolamento.
63.
Nella sentenza impugnata, il Tribunale si è basato sulla suddetta disposizione per spiegare, segnatamente ai punti 29 e 37 di tale sentenza, la finalità principale perseguita dalla riscossione annuale dei contributi
ex ante
. A suo avviso, detta finalità consiste nell’assicurarsi che, al termine del periodo previsto, i mezzi finanziari disponibili del SRF raggiungano il livello‑obiettivo. Su tale base, il Tribunale ha indicato, al punto 41 della sentenza impugnata, che, se l’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione 2015/81 fosse interpretato in modo da consentire a un ente come la ricorrente di non pagare in denaro l’importo equivalente al suo impegno di pagamento irrevocabile, detto articolo sarebbe in contrasto con la finalità di raggiungere il livello‑obiettivo, perseguita in particolare all’articolo 69 del regolamento n. 806/2014.
64.
A mio avviso, la valutazione del Tribunale merita di essere confermata. Infatti, come risulta dal punto 41 della sentenza impugnata, che cita a tale proposito le conclusioni dell’avvocata generale Kokott nella causa ABLV Bank/CRU (
23
), che condivido, la cancellazione di un impegno di pagamento irrevocabile, determinata dall’uscita dell’ente dall’ambito di applicazione del regolamento n. 806/2014, e la restituzione della garanzia corrispondente, previste all’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione 2015/81, non possono avvenire a detrimento del SRF. Ciò accadrebbe, come rileva anche l’avvocata generale Kokott nelle sue conclusioni, se dette cancellazione e restituzione implicassero che non debba essere fornito il contributo cui è finalizzato l’impegno di pagamento irrevocabile. Per tale motivo, e come ha constatato il Tribunale, per non ostacolare l’obiettivo perseguito all’articolo 69, paragrafo 1, del regolamento n. 806/2014, l’uscita dal SRM deve necessariamente condurre alla richiesta di ottemperare all’impegno irrevocabile di pagamento (
24
).
65.
Inoltre, per quanto riguarda l’allegazione della ricorrente relativa alla lettura combinata della definizione dei termini «mezzi finanziari disponibili», quale risulta, da un lato, dall’articolo 3, paragrafo 1, punto 34, del regolamento n. 806/2014, e, dall’altro, dell’articolo 69, paragrafo 1, di detto regolamento, tale allegazione è idonea a suffragare il ragionamento del Tribunale, piuttosto che a contraddirlo. Infatti, dal momento che gli impegni di pagamento irrevocabili sono considerati dal regolamento n. 806/2014 come mezzi finanziari disponibili e, di conseguenza, sono presi in considerazione per raggiungere il livello‑obiettivo del SRF, la loro cancellazione deve necessariamente essere accompagnata da una compensazione equivalente all’importo in denaro corrispondente a detti impegni. Altrimenti, come già indicato, la cancellazione degli impegni e la restituzione delle garanzie avverrebbero a detrimento del SRF e in contrasto con la finalità di raggiungere il livello‑obiettivo previsto all’articolo 69, paragrafo 1, del regolamento n. 806/2014.
66.
Infine, nella misura in cui la ricorrente sostiene che l’uscita di un ente creditizio dall’ambito di applicazione del regolamento n. 806/2014 dovrebbe piuttosto essere compensata con adeguamenti dei contributi
ex ante
degli enti che rimangono in detto ambito di applicazione, è sufficiente rilevare che, nella causa che ha dato luogo alla sentenza ABLV Bank/CRU (
25
), citata a tale proposito dal Tribunale al punto 30 della sentenza impugnata, la Corte ha già escluso una siffatta possibilità.
67.
Ne consegue che il Tribunale poteva legittimamente fondare la sua conclusione quanto all’obbligo di versamento incombente agli enti creditizi che escono dal SRM sull’articolo 69, paragrafo 1, del regolamento n. 806/2014, nonché sull’obiettivo perseguito da tale disposizione.
68.
In secondo luogo, per quanto riguarda l’articolo 70, paragrafo 4, del regolamento n. 806/2014, detta disposizione prevede che i contributi da parte di ciascuna delle entità oggetto di tale regolamento che sono stati debitamente percepiti non siano rimborsati a tali entità. Il Tribunale ha ritenuto che la menzionata disposizione fosse parimenti idonea a suffragare la sua interpretazione secondo cui la restituzione delle garanzie relative agli impegni di pagamento irrevocabili può avere luogo solo dopo il versamento di un importo corrispondente a quello del contributo che tali impegni hanno sostituito.
69.
A tal riguardo, l’argomento formulato dalla ricorrente contro la precedente constatazione non mi sembra convincente, in quanto si limita a sostenere che i contratti conclusi tra gli enti creditizi e il SRB, ai fini della sottoscrizione degli impegni di pagamento irrevocabili, non possono, per loro natura, essere «percepiti». Orbene, tale sottigliezza terminologica non è sufficiente per mettere in discussione il ragionamento del Tribunale, tanto più che, in ogni caso, mi sembra contestabile che un impegno non possa certamente essere considerato «percepito».
70.
In ogni caso, è giocoforza ricordare che, come rilevato dalla Corte nella sua giurisprudenza, con la chiara formulazione dell’articolo 70, paragrafo 4, del regolamento n. 806/2014, il legislatore dell’Unione ha inteso escludere, in generale, il rimborso dei contributi
ex ante
percepiti nelle debite forme (
26
). Pertanto, come sostiene il SRB, se l’espressione «debitamente percepiti» si riferisce, senza distinzioni, ai contributi
ex ante
, essa deve applicarsi indipendentemente dal tipo di contributo, anche agli impegni di pagamento irrevocabili.
71.
In tali circostanze, ritengo, di nuovo, che il Tribunale abbia correttamente fatto ricorso all’articolo 70, paragrafo 4, del regolamento n. 806/2014 per giungere alla sua interpretazione secondo la quale un obbligo di versamento si impone in capo agli enti creditizi che escano dall’ambito di applicazione del SRM all’atto della cancellazione degli impegni di pagamento irrevocabili da essi sottoscritti.
72.
Alla luce di quanto precede, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, il Tribunale non ha violato né l’articolo 69, paragrafo 1, del regolamento n. 806/2014 né l’articolo 70, paragrafo 4, di tale regolamento nel ragionamento svolto nella sentenza impugnata.
73.
La terza parte del primo motivo dovrebbe, a mio avviso, essere respinta.
4.
Sulla quarta parte, relativa allo snaturamento e alla vanificazione dell’effetto utile dell’articolo 7, paragrafi 2 e 3, del regolamento di esecuzione 2015/81
74.
La ricorrente fa valere che il Tribunale ha interpretato l’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione 2015/81 in un modo che snatura e priva di effetto utile i paragrafi 2 e 3 di detto articolo. A suo avviso, il ragionamento del Tribunale equivale a ritenere che la cancellazione degli impegni di pagamento irrevocabili e la restituzione delle relative garanzie, conformemente all’articolo 7, paragrafo 3, di tale regolamento di esecuzione, siano idonei di per sé a compromettere la capacità finanziaria o la liquidità del SRF. In tale contesto, la ricorrente afferma che l’articolo 7, paragrafo 3, di tale regolamento di esecuzione non sarebbe mai applicabile. Essa aggiunge che l’interpretazione adottata dal Tribunale snatura del pari detto articolo 7, paragrafo 3, in quanto detta disposizione non prevede alcuna condizione per la restituzione delle garanzie relative agli impegni di pagamento irrevocabili. Se il legislatore avesse inteso applicare il medesimo obbligo di versamento previsto in caso di adozione di un provvedimento di risoluzione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione 2015/81, il paragrafo 3 di quest’ultima disposizione avrebbe dovuto prevederlo o, quanto meno, fare espressamente riferimento al suddetto paragrafo 2.
75.
Il SRB contesta tali argomenti.
76.
Preliminarmente, vorrei sottolineare che, poiché la presente parte si limita a mettere in discussione l’interpretazione da parte del Tribunale dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione 2015/81, facendo valere, in sostanza, che tale interpretazione priva di effetto utile i paragrafi 2 e 3 di detta disposizione, occorrerebbe respingerla in quanto inconferente. Infatti, è giocoforza constatare, alla luce dell’analisi effettuata nell’ambito delle parti precedenti del presente motivo, che, anche considerando fondata questa parte, l’interpretazione dell’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione 2015/81 da parte del Tribunale resterebbe comunque valida alla luce della lettura combinata di tale disposizione e di altre disposizioni che figurano in una norma di rango superiore, tra cui gli articoli 69 e 70 del regolamento n. 806/2014.
77.
Ciò premesso, ritengo che la presente parte, che contiene argomenti parzialmente già esaminati nelle parti precedenti del presente motivo, dovrebbe essere respinta in quanto infondata.
78.
Infatti, occorre rilevare che, al punto 41 della sentenza impugnata, il Tribunale ha constatato che l’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione 2015/81 dispone espressamente che il ricorso ad impegni di pagamento irrevocabili non pregiudica in alcun modo la capacità finanziaria e la liquidità del SRF. Tale prescrizione è parimenti evocata nel considerando 16 di detto regolamento di esecuzione. Su questa base, il Tribunale ha statuito che la cancellazione di un impegno di pagamento irrevocabile e la restituzione della garanzia corrispondente non possono in alcun caso avvenire a detrimento del SRF.
79.
Orbene, contrariamente a quanto afferma la ricorrente, non ritengo che questa interpretazione sia in contrasto con il contesto e l’obiettivo dell’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione 2015/81, o che essa possa privare tale disposizione del suo effetto utile. Al contrario, se l’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione 2015/81 fosse interpretato nel senso che consente agli enti creditizi di non pagare il loro contributo fintanto che non sia loro restituita la garanzia, verrebbe violato il principio chiaro ed esplicito stabilito dal legislatore all’articolo 7, paragrafo 1, di tale regolamento di esecuzione, che è in linea con la prescrizione stabilita all’articolo 69, paragrafo 1, del regolamento n. 806/2014. A tal riguardo, è sufficiente rilevare che, come già esaminato nell’ambito dell’analisi della terza parte del presente motivo, il ricorso a impegni di pagamento irrevocabili non soggetti a un successivo obbligo di versamento in caso di uscita dall’ambito di applicazione del regolamento n. 806/2014 ridurrebbe la capacità finanziaria del SRF e potrebbe pregiudicare la sua liquidità, circostanza che l’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione 2015/81 mira per l’appunto ad evitare.
80.
Di conseguenza, il Tribunale non è incorso in errore nel considerare, al punto 42 della sentenza impugnata, che l’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione 2015/81 si applica al trattamento degli impegni di pagamento irrevocabili di un ente che esce dall’ambito di applicazione del regolamento n. 806/2014 e che, pertanto, l’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione 2015/81 deve essere interpretato prendendo in considerazione tale disposizione.
81.
Per quanto riguarda gli ulteriori argomenti relativi all’articolo 7, paragrafi 2 e 3, del regolamento di esecuzione 2015/81, secondo i quali, in sostanza, tali disposizioni prevederebbero una condizione di pagamento solo in caso di decisione di risoluzione, mi permetto di rinviare alle considerazioni già esposte ai paragrafi 40 e 53 delle presenti conclusioni.
82.
Alla luce di quanto precede, e contrariamente a quanto asserito dalla ricorrente, l’interpretazione da parte del Tribunale dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione 2015/81 non snatura, né priva di effetto utile, i paragrafi 2 e 3 della medesima disposizione.
83.
La quarta parte dovrebbe, a mio avviso, essere respinta in quanto inconferente o, in ogni caso, in quanto infondata.
5.
Sulla quinta parte, relativa alla violazione del principio
lex specialis generalibus derogat
84.
Con la quinta parte del primo motivo, che è formulata in subordine, la ricorrente sostiene che il Tribunale ha violato il principio
lex specialis generalibus derogat
. A suo avviso, il Tribunale ha fatto prevalere, erroneamente, la disposizione generale di cui all’articolo 70, paragrafo 4, del regolamento n. 806/2014 sulle disposizioni specifiche di cui all’articolo 7, paragrafi 2 e 3, del regolamento di esecuzione 2015/81. A tal riguardo, essa rileva in particolare che, secondo una costante giurisprudenza, le disposizioni speciali prevalgono sulle norme generali nelle situazioni che dette disposizioni mirano specificamente a disciplinare. Pertanto, contrariamente al ragionamento che emerge dalla sentenza impugnata, il contenuto delle seconde disposizioni summenzionate avrebbe dovuto prevalere sul contenuto delle prime.
85.
Il SRB contesta tali argomenti.
86.
Anzitutto, occorre rilevare che, contrariamente a quanto afferma la ricorrente, l’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione 2015/81 non può essere considerato una
lex specialis
che deroga, in particolare, all’articolo 70, paragrafo 4, del regolamento n. 806/2014.
87.
Infatti, come spiegato essenzialmente nell’ambito della mia analisi della prima parte del presente motivo, il regolamento n. 806/2014, in quanto regolamento di base, riveste un rango normativo superiore rispetto al regolamento di esecuzione 2015/81, sicché, in assenza di una deroga o di una previsione espressa in tal senso, le disposizioni contenute nel regolamento di esecuzione 2015/81 non potrebbero prevalere, ove si ritenesse che abbiano un contenuto opposto, sulle disposizioni di cui al regolamento n. 806/2014.
88.
Tale constatazione risulta ancora più evidente alla luce dell’articolo 70, paragrafo 7, del regolamento n. 806/2014, che abilita il Consiglio ad adottare atti di esecuzione, come nel caso del regolamento di esecuzione 2015/81, per definire le condizioni di attuazione dei paragrafi da 1 a 3 di tale articolo, ma non per attuare – né tanto meno modificare – il paragrafo 4 di detto articolo.
89.
In ogni caso, come sostiene il SRB, è giocoforza constatare, alla luce dell’analisi svolta nel contesto della terza parte del presente motivo, che è possibile una lettura combinata tra, da un lato, l’articolo 70, paragrafo 4, del regolamento n. 806/2014 e, dall’altro, l’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione 2015/81. Pertanto, partendo dal presupposto che le due disposizioni siano complementari e possano essere applicate parallelamente, come proposto nelle presenti conclusioni, la seconda delle menzionate disposizioni non può costituire una deroga alla prima. In tale contesto, e in mancanza di contraddizione tra queste due norme apparentemente applicabili, nessuna disposizione può essere oggetto di deroga o rimanere inapplicata senza che il regolamento n. 806/2014 lo stabilisca espressamente.
90.
Alla luce di quanto precede, ritengo che, contrariamente a quanto asserito dalla ricorrente, il Tribunale non abbia violato il principio
lex specialis generalibus derogat
.
91.
La quinta parte dovrebbe, a mio avviso, essere respinta.
92.
Dal momento che non può essere accolta nessuna delle parti del primo motivo dedotto dalla ricorrente, tale motivo dovrebbe essere integralmente respinto.
B.
Sul secondo motivo, vertente su un difetto di motivazione
93.
La ricorrente sostiene che la sentenza impugnata è viziata da un difetto e da contraddittorietà di motivazione. In particolare, essa rileva contraddizioni ai punti 30, 36, 41 e 43 di tale sentenza, nei quali il Tribunale ha rispettivamente stabilito:
–
in primo luogo, che gli impegni di pagamento irrevocabili sono contributi «debitamente percepiti» ai sensi dell’articolo 70, paragrafo 4, del regolamento n. 806/2014, sebbene non versati «immediatamente»;
–
in secondo luogo, che tali impegni sono «irrevocabili», pur sostenendo successivamente che l’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione 2015/81 mira a «por[vi] fine», «in modo che ess[i] non rimanga[no] in vigore dopo l’uscita (...) dall’ambito di applicazione del regolamento n. 806/2014»;
–
in terzo luogo, che, come indicato, l’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione 2015/81 mira a «porre fine» agli impegni di pagamento irrevocabili, sebbene il Tribunale affermi che questa stessa disposizione mira ad «assicurarsi che i mezzi finanziari del SRF siano il più rapidamente possibile a disposizione del SRB in caso di risoluzione», e,
–
in quarto luogo, che l’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione 2015/81 non può essere applicato «a detrimento del SRF» e pregiudicando la sua «capacità finanziaria [o] la [sua] liquidità», conformemente a quanto previsto all’articolo 69, paragrafo 1, del regolamento n. 806/2014 e all’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione 2015/81.
94.
Il SRB contesta tali argomenti.
95.
Nel caso di specie, anzitutto, ritengo che, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, non vi sia alcuna contraddizione nella constatazione del Tribunale, effettuata al punto 30 della sentenza impugnata, secondo cui gli impegni di pagamento irrevocabili non sono contributi versati «immediatamente», ma il cui pagamento è «differito». Non vi è alcuna contraddizione neppure laddove il Tribunale ha affermato che l’impegno di pagamento irrevocabile sottoscritto da un ente costituisce un contributo «debitamente percepito», dato che, come spiegato al paragrafo 70 delle presenti conclusioni, il divieto di rimborso di cui all’articolo 70, paragrafo 4, del regolamento n. 806/2014 riguarda tutti i mezzi finanziari disponibili, compresi quindi gli impegni di pagamento irrevocabili.
96.
Non è contraddittorio, poi, nemmeno esigere il pagamento dell’obbligo sotteso all’impegno di pagamento irrevocabile anche se quest’ultimo viene cancellato. Come ho già rilevato nell’ambito della mia analisi del primo motivo, l’obbligo giuridico di pagamento dei contributi
ex ante
rimane in vigore e gli impegni di pagamento irrevocabili sono agevolazioni opzionali messe a disposizione degli enti creditizi a tale titolo. L’allegazione della ricorrente fondata sull’asserita motivazione contraddittoria del Tribunale si basa, a mio avviso, su una lettura parziale della sentenza impugnata.
97.
Inoltre, affermando che l’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione 2015/81 consente di mettere mezzi a disposizione del SRF «in caso di risoluzione», il Tribunale non mi sembra smentire la propria posizione nella sentenza impugnata secondo cui l’ente interessato avrebbe un obbligo incondizionato di versare l’importo corrispondente all’impegno di pagamento irrevocabile. Infatti, come rileva correttamente il SRB, è proprio perché esiste un obbligo incondizionato che non vi è esenzione dall’importo coperto dagli impegni di pagamento irrevocabili e i mezzi a disposizione del SRF «in caso di risoluzione» sono rapidamente disponibili. Questa è la ratio del SRF nonché della finalità di raggiungere il livello-obiettivo di tale fondo, quale istituito dalla normativa dell’Unione europea.
98.
Infine, come chiarito nell’ambito dell’analisi del primo motivo, il Tribunale ha debitamente spiegato il rischio per il SRF e per la finalità del livello‑obiettivo qualora i contributi
ex ante
sotto forma di impegno di pagamento irrevocabile venissero meno a causa di un’esenzione imprevedibile derivante dall’uscita dall’ambito di applicazione del regolamento n. 806/2014.
99.
Poiché nessuno degli argomenti addotti per dimostrare il difetto di motivazione della sentenza impugnata e la contraddittorietà di tale motivazione appare fondato, il secondo motivo dovrebbe, a mio avviso, essere respinto.
100.
Atteso che nessuno dei motivi dedotti dalla ricorrente a sostegno della sua impugnazione è stato accolto, esso dovrebbe essere integralmente respinto.
V.
Sulle spese
101.
Ai sensi dell’articolo 184, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte, quest’ultima, quando l’impugnazione è infondata, statuisce sulle spese.
102.
Conformemente all’articolo 138, paragrafo 1, di tale regolamento di procedura, applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell’articolo 184, paragrafo 1, del medesimo regolamento, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.
103.
Poiché il CRU ne ha fatto domanda, la ricorrente, rimasta soccombente, dev’essere condannata alle spese.
VI.
Conclusione
104.
Tenuto conto dell’analisi esposta nelle presenti conclusioni e alla luce delle proposte risultanti dai paragrafi 100 e 103 delle presenti conclusioni, propongo alla Corte di:
–
respingere l’impugnazione;
–
condannare la ricorrente alle spese.
(
1
) Lingua originale: il francese.
(
2
) Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 (
GU 2014, L 225, pag. 1
).
(
3
) Regolamento di esecuzione 2015/81 del Consiglio, del 19 dicembre 2014, che stabilisce condizioni uniformi di applicazione del regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i contributi
ex ante
al Fondo di risoluzione unico (
GU 2015, L 15, pag. 1
).
(
4
) Sentenza impugnata, punto 28.
(
5
) Sentenza impugnata, punto 29.
(
6
) Sentenza impugnata, punto 30.
(
7
) Sentenza impugnata, punto 32.
(
8
) Sentenza impugnata, punto 33.
(
9
) Sentenza impugnata, punti 36 e 37.
(
10
) Sentenza impugnata, punto 38.
(
11
) Sentenza impugnata, punto 39.
(
12
) Sentenza impugnata, punti da 40 a 44.
(
13
) Sentenza impugnata, punto 51.
(
14
) V. sentenza impugnata, punti da 52 a 64.
(
15
) Sentenza impugnata, punti da 65 a 79.
(
16
) Sentenza del 22 febbraio 2024, [OSCURATO:PERSONA] (
C‑85/23
,
EU:C:2024:161
, punto
30
e giurisprudenza ivi citata).
(
17
) Sentenza dell’8 dicembre 2005, BCE/Germania (
C‑220/03
,
EU:C:2005:748
, punto
31
). In varie sue conclusioni, l’avvocato generale Bobek ha inoltre sostenuto, come rileva anche la ricorrente, che il ricorso ad un’interpretazione alla luce del contesto giuridico di una disposizione o degli obiettivi perseguiti non è consentito se il testo della disposizione è privo di ambiguità. V., tra l’altro, conclusioni dell’avvocato generale Bobek nella causa [OSCURATO:PERSONA] for [OSCURATO:PERSONA] (
C‑592/14
,
EU:C:2016:179
, paragrafo
37
e giurisprudenza ivi citata).
(
18
) V., tra l’altro, sentenza del 29 febbraio 2024, cdVet Naturprodukte (
C‑13/23
,
EU:C:2024:175
, punto
60
e giurisprudenza ivi citata).
(
19
) Come afferma il SRB nei suoi atti, si deve rilevare che, in tale contesto, affinché il Tribunale effettuasse un’interpretazione
contra legem
, l’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione 2015/81 avrebbe dovuto esentare esplicitamente gli enti creditizi che escono dalla sfera di applicazione del regolamento n. 806/2014 dall’obbligo di pagare il contributo
ex ante
sostituito da detti impegni.
(
20
) Ricordo, a tale proposito, che l’articolo 70, paragrafo 1, del regolamento n. 806/2014 figura nel capo 2 del regolamento n. 806/2014, in particolare nella sezione 1, intitolata «Costituzione del fondo [di risoluzione unico]». L’articolo 70, paragrafo 1, del regolamento n. 806/2014 si riferisce pertanto ai «contributi
ex ante
di ciascun ente» in quanto componenti di base di detto fondo.
(
21
) V., in particolare, considerando 26 e articolo 13 del regolamento delegato (UE) 2015/63 della Commissione, del 21 ottobre 2014, che integra la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i contributi
ex ante
ai meccanismi di finanziamento della risoluzione (
GU 2015, L 11, pag. 44
).
(
22
) Come sostenuto dal SRB, mi sembra che anche l’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione 2015/81, da cui risulta, in sostanza, che gli impegni di pagamento irrevocabili fanno parte degli obblighi di pagamento totali degli enti soggetti al SRM, suffraghi tale interpretazione.
(
23
) Conclusioni dell’avvocata generale Kokott nella causa ABLV Bank/CRU (
C‑202/21 P
,
EU:C:2022:327
, paragrafo
87
).
(
24
) Conclusioni dell’avvocata generale Kokott nella causa ABLV Bank/CRU (
C‑202/21 P
,
EU:C:2022:327
, paragrafo
87
).
(
25
) Sentenza del 29 settembre 2022 (
C‑202/21 P
,
EU:C:2022:734
, punto
56
).
(
26
) Sentenza del 29 settembre 2022 (
C‑202/21 P
,
EU:C:2022:734
, punto
54
).