CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 26157/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/11/2019 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1. La sentenza impugnata, emessa dalla Corte d'appello di Bari, in data 22 novembre 2019, ha riformato la condanna resa dal Tribunale di Trani, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in data 4 giugno 2015, dichiarando l'intervenuta prescrizione del reato di cui all'ad 217 r.d. n. 267 del 16 marzo 1942 (ritardato fallimento della società [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]. dichiarato in data 10 febbraio 2011), con rideterminazione della pena irrogata. 1.1. La Corte territoriale provvedeva a rideterminare la misura della pena in quella di anni tre di reclusione, per la residua imputazione di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale di cui al capo A, esclusa la circostanza aggravante di cui all'art. 219, comma 2, n. 1 legge fall., con le già concesse circostanze attenuanti generiche, riconosciute equivalenti dal primo giudice, anche rispetto alla residua circostanza aggravante dell'aver cagionato un danno di rilevante gravità, nonché la durata delle pene accessorie fallimentari. 2. Avverso la sentenza di secondo grado l'imputato ha proposto tempestivo ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, avv. M. Malcangi, denunciando due motivi di seguito riassunti ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo si denuncia vizio di cui all'art. 606, comma 1, lett. a), e), con riferimento al delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione. Si denuncia il mancato esame della documentazione relativa al prelevamento di somme dalle casse sociali al solo scopo di pagare, a nero, gli stipendi di operai stagionali, con esclusione, dunque, della distrazione trattandosi di somme utilizzate per finalità coerenti con la gestione dell'impresa. Sarebbe stato, poi, omesso o, comunque, travisato l'esame della consulenza tecnica di parte, del verbale di ispezione presso la fallita, svolta dalla Guardia di Finanza nel 2005, nonché delle dichiarazioni dei testi Cagnazzo e Cusanno, documenti allegati al ricorso in ossequio al principio di autosufficienza. Si illustrano i punti della consulenza tecnica redatta che confermerebbero il dedotto avvenuto pagamento dei lavoratori, con le somme prelevate dalle casse sociali, non avendo riscontato il consulente di parte, secondo la ricostruzione difensiva, alcun prelievo per ragioni personali. 2.2.Con il secondo motivo si deduce vizio di motivazione in relazione al giudizio di bilanciamento, confermato dalla Corte territoriale nel senso dell'equivalenza delle circostanze attenuanti generiche con la circostanza aggravante dell'aver cagionato un danno di rilevante gravità.Si assume che la somma indicata come distratta (che per la Corte territoriale avrebbe inciso in modo consistente sul disavanzo patrimoniale pari ad oltre due milioni di euro), andava sensibilmente ridotta, per effetto dell'intervenuto pagamento di stipendi a lavoratori e che, comunque, la motivazione fonda sul comportamento processuale dell'imputato anche in sede penale (in quanto, per la Corte territoriale, Germinaro avrebbe nascosto le ragioni della sua condotta distrattiva). Tanto, pur non essendo stato neppure richiesto l'esame dell'imputato, trattandosi dunque di dato presunto. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale presso questa Corte ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. 4.11 ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato o perché devolve censure non consentite in sede di legittimità. 4.1. Il primo motivo è inammissibile. Si devolve, invero, una censura non consentita posto che, in un caso di cd. doppia conforme affermazione di responsabilità, si sollecita la rilettura di fonti di prova asseritamente trascurate o valutate in difformità alla prospettazione difensiva, operazione non consentita alla Corte di legittimità. Si osserva che l'esito del giudizio di responsabilità fondato, come nel caso in esame, su motivazione non manifestamente illogica né contraddittoria, non può essere invalidato da prospettazioni alternative del ricorrente che si risolvano in una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell'autonoma assunzione di diversi parametri di ricostruzione e di valutazione, da preferirsi a quelli adottati dai giudici di merito, perché indicati come più plausibili, o perché assertivamente dotati di una migliore capacità probatoria (Sez. U, n. 2110 del 23/11/1995, Fachini, Rv. 203767; Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944; Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794). Quanto al dedotto travisamento della consulenza tecnica di parte e delle altre fonti di prova, già valutate in sede di merito o asseritamente trascurate, si rileva che il vizio denunciato non risulta ammissibile. Conformemente all'indirizzo di questa Corte (Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269217; Sez. 2, n. 47035 del 3710/2013, Giugliano, Rv. 257499; Sez. 4, n. 4060 del 12/12/2013, dep. 2014, Capuzzi, Rv. 258438) nel caso di cd. doppia conforme, il vizio di omessa valutazione di una prova indicata come decisiva, può essere dedotto con il ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., solo nel caso in cui si rappresenti, con specifica deduzione, che il dato probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto, come oggetto di valutazione, nella motivazione del provvedimento di secondo grado. 4.2. Il secondo motivo è inammissibile. Le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti, effettuato in riferimento ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., sono, infatti, censurabili in cassazione solo quando siano frutto di mero arbitrio o ragionamento illogico. Né va taciuta l'esistenza del costante orientamento di questa Corte, secondo cui ai fini del giudizio di comparazione fra circostanze aggravanti e circostanze attenuanti, anche la sola enunciazione dell'eseguita valutazione delle circostanze concorrenti soddisfa l'obbligo della motivazione, trattandosi di un giudizio rientrante nella discrezionalità del giudice e che, come tale, non postula un'analitica esposizione dei criteri di valutazione (Sez. 7, Ord. n. 11571 del 19/02/2016, N., Rv. 266148; Sez. 2, n. 36265 del 08/07/2010, Barbera, Rv. 248535; Sez. 1, n. 2668 del 9/12/2010, dep. 2011, Falaschi, Rv. 249549). Quanto, poi, alla dedotta necessità di ridurre la misura dell'importo distratto, a fronte del dedotto pagamento di stipendi a lavoratori, si tratta di censura che presuppone il riesame di elementi di fatto, inibito a questa Corte. 5. Segue la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ricorrendo le condizioni previste dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, importo che si ritiene di determinare equitativamente, tenuto conto dei motivi devoluti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende