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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 22645/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/09/2022 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'inammissibilita' udito il difensore avvocato [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 6 aprile 2021 la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza con la quale il Tribunale di quella città aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di giustizia per il delitto di tentato furto pluriaggravato commesso in data 8 settembre 2017 nel capoluogo lombardo.

2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, deducendo quale unico motivo la nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 178, 179 e 420-bis cod. proc. pen. in relazione alla celebrazione del processo in assenza dell'imputato, che nel verbale di elezione di domicilio sottopostogli dalla polizia giudiziaria aveva siglato la casella riportante la dicitura «mi rifiuto di dichiarare/eleggere domicilio».

Ne erano seguite le notifiche di tutti gli atti processuali nelle mani del difensore di ufficio, ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen. e la celebrazione del processo in assenza.

Il ricorrente richiama la sentenza delle Sezioni Unite Ismail (n. 23948 del 28/11/2019, dep. 2020), che aveva sottolineato la necessità di evitare scelte "distratte" da parte di chi sia chiamato ad una elezione o dichiarazione di domicilio.

Richiama altresì la recente riforma (d.

Igs. 10 ottobre 2022 n. 150) che ha previsto o' l'inserimento di un nuovo comma 1-bis nel testo dell'art. 161 cod. proc. pen., n implicante la necessità di fare menzione nel verbale della dichiarazione o della elezione del domicilio ovvero del rifiuto di compierla, come pure degli avvertimenti indicati nei primi due commi dell'art. 161, per farne derivare, nell'incertezza circa la reale comprensione da parte del ricorrente alloglotta (anche quando se ne sia attestata la conoscenza della lingua italiana), la nullità della sentenza impugnata.

Precisa che, nel corso del giudizio, nessun contatto è stato instaurato tra imputato e difensore di ufficio.

3. Si è proceduto a discussione orale, su richiesta della difesa.

Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso, in quanto fondato su un motivo formulato per la prima volta in sede di ricorso per cassazione.

Il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA] in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], si è riportato al ricorso.

4. Il ricorso non è manifestamente infondato.

Deve allora prendersi atto della mancata presentazione della querela, oggi necessaria alla luce della c.d. riforma Cartabia.Infatti, l'art. 2, comma 1 lett. i), d.

Igs. 10 ottobre 2022 n. 150, la cui efficacia è stata differita al 30 dicembre 2022 dal decreto-legge 31 ottobre 2022 n. 162, stabilisce che all'articolo 624 del codice penale il terzo comma è sostituito dal seguente: «Il delitto è punibile a querela della persona offesa.

Si procede, tuttavia, d'ufficio se la persona offesa è incapace, per età o per infermità, ovvero se ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 625, numeri 7, salvo che il fatto sia commesso su cose esposte alla pubblica fede, e 7-bis)».

Il termine per il deposito della querela (tre mesi dal 30 dicembre 2022) è spirato e la querela non è stata presentata.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché l'azione penale non avrebbe potuto essere esercitata per mancanz

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/09/2022 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'inammissibilita' udito il difensore avvocato [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 6 aprile 2021 la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza con la quale il Tribunale di quella città aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di giustizia per il delitto di tentato furto pluriaggravato commesso in data 8 settembre 2017 nel capoluogo lombardo. 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, deducendo quale unico motivo la nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 178, 179 e 420-bis cod. proc. pen. in relazione alla celebrazione del processo in assenza dell'imputato, che nel verbale di elezione di domicilio sottopostogli dalla polizia giudiziaria aveva siglato la casella riportante la dicitura «mi rifiuto di dichiarare/eleggere domicilio». Ne erano seguite le notifiche di tutti gli atti processuali nelle mani del difensore di ufficio, ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen. e la celebrazione del processo in assenza. Il ricorrente richiama la sentenza delle Sezioni Unite Ismail (n. 23948 del 28/11/2019, dep. 2020), che aveva sottolineato la necessità di evitare scelte "distratte" da parte di chi sia chiamato ad una elezione o dichiarazione di domicilio. Richiama altresì la recente riforma (d. Igs. 10 ottobre 2022 n. 150) che ha previsto o' l'inserimento di un nuovo comma 1-bis nel testo dell'art. 161 cod. proc. pen., n implicante la necessità di fare menzione nel verbale della dichiarazione o della elezione del domicilio ovvero del rifiuto di compierla, come pure degli avvertimenti indicati nei primi due commi dell'art. 161, per farne derivare, nell'incertezza circa la reale comprensione da parte del ricorrente alloglotta (anche quando se ne sia attestata la conoscenza della lingua italiana), la nullità della sentenza impugnata. Precisa che, nel corso del giudizio, nessun contatto è stato instaurato tra imputato e difensore di ufficio. 3. Si è proceduto a discussione orale, su richiesta della difesa. Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso, in quanto fondato su un motivo formulato per la prima volta in sede di ricorso per cassazione. Il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA] in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], si è riportato al ricorso. 4. Il ricorso non è manifestamente infondato. Deve allora prendersi atto della mancata presentazione della querela, oggi necessaria alla luce della c.d. riforma Cartabia.Infatti, l'art. 2, comma 1 lett. i), d. Igs. 10 ottobre 2022 n. 150, la cui efficacia è stata differita al 30 dicembre 2022 dal decreto-legge 31 ottobre 2022 n. 162, stabilisce che all'articolo 624 del codice penale il terzo comma è sostituito dal seguente: «Il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede, tuttavia, d'ufficio se la persona offesa è incapace, per età o per infermità, ovvero se ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 625, numeri 7, salvo che il fatto sia commesso su cose esposte alla pubblica fede, e 7-bis)». Il termine per il deposito della querela (tre mesi dal 30 dicembre 2022) è spirato e la querela non è stata presentata. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché l'azione penale non avrebbe potuto essere esercitata per mancanz
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