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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 03946/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DI BRESCIAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di quest'ultimo avverso la sentenza del 21/01/2021 del GIP TRIBUNALE di BRESCIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del P.G. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 21 gennaio 2021 il Tribunale di Brescia, resa ex art. 444 cod. proc. pen., ha applicato ad [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata fra le parti in relazione a reato di cui agli artt. 8A53, comma 1 d.P.R. 309/1990.

Avverso la sentenza propongono ricorso l'imputato ed il Procuratore generale presso la Corte di appello di Brescia.

2. [OSCURATO:PERSONA] formula un unico motivo di ricorso con cui si duole della falsa applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen. e del vizio di motivazione, per avere il giudice omesso di motivare in ordine all'eventuale sussistenza di cause di proscioglimento.

Conclude per l'annullamento della sentenza impugnata.

3. Il Procuratore generale introduce, a sua volta, un unico motivo di ricorso con cui fa valere l'inosservanza della legge penale ed il vizio di motivazione in relazione all'omessa valutazione dei presupposti di applicazione della misura di sicurezza dell'espulsione dello straniero dal territorio dello Stato, di cui all'art. 86 d.P.R. 309/1990.

Osserva che la valutazione circa la pericolosità sociale dell'imputato emerge con chiarezza dagli atti del procedimento, da cui risulta che Kocia, entrato in Italia con visto turistico, era giunto dal Paese di origine con lo scopo precipuo di spacciare stupefacenti, da lui detenuti in notevole quantità e che il medesimo, pur nel breve lasso di tempo del pedinamento da parte delle forze dell'ordine, aveva reiteratamente ceduto delle dosi a plurimi acquirenti.

Egli, inoltre, era stato trovato in possesso di due apparecchi telefonici -su uno dei quali veniva continuamente contattato nel corso della perquisizione- nonché di una rilevante somma di denaro (euro 11.000,00) suddivisa in banconote di piccolo taglio, circostanze che provavano una frenetica e collaudata attività di spaccio.

La natura non episodica dell'attività illecita e l'evidente contiguità con ambienti criminali avrebbero dovuto indurre il giudice a ritenere la sussistenza dei presupposti applicativi della misura di sicurezza dell'espulsione dello straniero dal territorio dello Stato, essendo l'imputato condannato per uno dei reati di cui all'art. 86 d.P.R. cit.., mentre è addirittura mancata la valutazione circa la pericolosità sociale del medesimo.

Sostiene che la concessione delle circostanze attenuanti generiche, giustificata con l'incensuratezza ed il buon comportamento processuale, non consentono di ritenere assorbita detta valutazione, avuto riguardo al fatto che Kocij,,a1 momento della commissione del reato, era presente in Italia da un tempo relativamente breve e che la sua condotta processuale non rivela alcunché di significativo, essendosi egli avvalso della facoltà di non rispondere, in sede di interrogatorio di garanzia, senza fornire notizie sulla provenienza della droga.

Conclude per l'annullamento della sentenza impugnata.

4. Con requisitoria scritta il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e, in accoglimento del ricorso del Procuratore generale, annullarsi la sentenza impugnata limitatamente all'omessa statuizione sulla misura di sicurezza di cui all'art. 86 d.P.R. n. 309/1990. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile, risolvendosi in una mera censura alla motivazione della sentenza impugnata.

Va ricordato, in proposito che " La sentenza del giudice di merito che applichi la pena su richiesta delle parti escludendo che ricorra una delle ipotesi proscioglimento previste dall'art. 129 cod. proc. pen., può essere oggetto di controllo di legittimità, sotto il profilo del vizio di motivazione, soltanto se dal testo della sentenza impugnata appaia evidente la sussistenza di una causa di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen." (Sez. 2 - , Sentenza n. 39159 del 10/09/2019, Rv. 277102).

In questo caso nessun elemento è possibile ricavare dalla lettura della sentenza impugnata che consista di affermare l'esistenza dei presupposti applicativi dell'art. 129 cod. proc. pen..

D'altro canto essendo il ricorso stato introdotto, successivamente all'entrata in vigore, in data 3 agosto 2017, della legge 23 giugno 2017 n. 103, i motivi diversi da quelli di cui al disposto dell'art. 448, comma 2^ bis, cod. proc. pen., sono di per sé inammissibili.

2. Il ricorso del Procuratore generale è fondato.

3. Premesso che "La sentenza di patteggiamento che abbia omesso di applicare una misura di sicurezza non è ricorribile per cassazione ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., salvo si tratti di misura obbligatoria per legge in relazione al titolo di reato oggetto di imputazione, essendo in tal caso esperibile il ricorso per cassazione ai sensi della disciplina generale di cui all'art. 606 cod. proc. pen."(Sez.

U, Sentenza n. 21368 del 26/09/2019, Savin, Rv. 279348), va ricordato che "In tema di misure di sicurezza, la mancata valutazione da parte del giudice, nella sentenza di patteggiamento, della pericolosità in concreto del condannato straniero ai fini dell'espulsione dal territorio dello Stato, prevista dall'art. 86 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, traducendosi nella violazione dell'obbligo delineato da tale disposizione, deve essere ricondotta ai casi per i quali è ammesso il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. e comporta l'annullamento con rinvio della sentenza limitatamente a tale punto, onde consentire al giudice di merito di operare detta valutazione, trattandosi di accertamento che deve essere condotto innanzitutto in sede di cognizione e solo successivamente in sede di esecuzione" ( Sez. 4, Sentenza n. 13599 del 26/02/2019, P.G./ imp.

Attash, Rv. 276255, cfr. anche sez.

F n. 34978 del 13/08/2015, PG in proc.

Totili e altro, Rv. 264576; sez. 3 n. 30493 del 24/06/2015, PG, Taulla, Rv. 264804; n. 19530 del 04/02/2015, PG in poc.Rahmoune, Rv. 263637; sez. 4 n. 24427 del 20/04/2018, PG in proc. [OSCURATO:PERSONA], Rv. 273743, cit.).

4. La sentenza deve, dunque, essere annullata limitatamente alla omessa statuizione concernente l'espulsione dell'imputato dal territorio dello Stato, con rinvio per nuovo giudizio sul punto.

5. All'inammissibilità del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], consegue la condanna del medesimo al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

In accoglimento del ricorso del Procuratore generale della Repubblica, annulla la sentenza impugnata limitatamente alla omessa statuizione concernente l'espulsione dell'imputato dal territorio dello Stato (art. 86 d.P.R. 309/1990) con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Brescia, in diversa persona fisica.

Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 27/01/2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DI BRESCIAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di quest'ultimo avverso la sentenza del 21/01/2021 del GIP TRIBUNALE di BRESCIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del P.G. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 21 gennaio 2021 il Tribunale di Brescia, resa ex art. 444 cod. proc. pen., ha applicato ad [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata fra le parti in relazione a reato di cui agli artt. 8A53, comma 1 d.P.R. 309/1990. Avverso la sentenza propongono ricorso l'imputato ed il Procuratore generale presso la Corte di appello di Brescia. 2. [OSCURATO:PERSONA] formula un unico motivo di ricorso con cui si duole della falsa applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen. e del vizio di motivazione, per avere il giudice omesso di motivare in ordine all'eventuale sussistenza di cause di proscioglimento. Conclude per l'annullamento della sentenza impugnata. 3. Il Procuratore generale introduce, a sua volta, un unico motivo di ricorso con cui fa valere l'inosservanza della legge penale ed il vizio di motivazione in relazione all'omessa valutazione dei presupposti di applicazione della misura di sicurezza dell'espulsione dello straniero dal territorio dello Stato, di cui all'art. 86 d.P.R. 309/1990. Osserva che la valutazione circa la pericolosità sociale dell'imputato emerge con chiarezza dagli atti del procedimento, da cui risulta che Kocia, entrato in Italia con visto turistico, era giunto dal Paese di origine con lo scopo precipuo di spacciare stupefacenti, da lui detenuti in notevole quantità e che il medesimo, pur nel breve lasso di tempo del pedinamento da parte delle forze dell'ordine, aveva reiteratamente ceduto delle dosi a plurimi acquirenti. Egli, inoltre, era stato trovato in possesso di due apparecchi telefonici -su uno dei quali veniva continuamente contattato nel corso della perquisizione- nonché di una rilevante somma di denaro (euro 11.000,00) suddivisa in banconote di piccolo taglio, circostanze che provavano una frenetica e collaudata attività di spaccio. La natura non episodica dell'attività illecita e l'evidente contiguità con ambienti criminali avrebbero dovuto indurre il giudice a ritenere la sussistenza dei presupposti applicativi della misura di sicurezza dell'espulsione dello straniero dal territorio dello Stato, essendo l'imputato condannato per uno dei reati di cui all'art. 86 d.P.R. cit.., mentre è addirittura mancata la valutazione circa la pericolosità sociale del medesimo. Sostiene che la concessione delle circostanze attenuanti generiche, giustificata con l'incensuratezza ed il buon comportamento processuale, non consentono di ritenere assorbita detta valutazione, avuto riguardo al fatto che Kocij,,a1 momento della commissione del reato, era presente in Italia da un tempo relativamente breve e che la sua condotta processuale non rivela alcunché di significativo, essendosi egli avvalso della facoltà di non rispondere, in sede di interrogatorio di garanzia, senza fornire notizie sulla provenienza della droga. Conclude per l'annullamento della sentenza impugnata. 4. Con requisitoria scritta il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e, in accoglimento del ricorso del Procuratore generale, annullarsi la sentenza impugnata limitatamente all'omessa statuizione sulla misura di sicurezza di cui all'art. 86 d.P.R. n. 309/1990. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile, risolvendosi in una mera censura alla motivazione della sentenza impugnata. Va ricordato, in proposito che " La sentenza del giudice di merito che applichi la pena su richiesta delle parti escludendo che ricorra una delle ipotesi proscioglimento previste dall'art. 129 cod. proc. pen., può essere oggetto di controllo di legittimità, sotto il profilo del vizio di motivazione, soltanto se dal testo della sentenza impugnata appaia evidente la sussistenza di una causa di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen." (Sez. 2 - , Sentenza n. 39159 del 10/09/2019, Rv. 277102). In questo caso nessun elemento è possibile ricavare dalla lettura della sentenza impugnata che consista di affermare l'esistenza dei presupposti applicativi dell'art. 129 cod. proc. pen.. D'altro canto essendo il ricorso stato introdotto, successivamente all'entrata in vigore, in data 3 agosto 2017, della legge 23 giugno 2017 n. 103, i motivi diversi da quelli di cui al disposto dell'art. 448, comma 2^ bis, cod. proc. pen., sono di per sé inammissibili. 2. Il ricorso del Procuratore generale è fondato. 3. Premesso che "La sentenza di patteggiamento che abbia omesso di applicare una misura di sicurezza non è ricorribile per cassazione ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., salvo si tratti di misura obbligatoria per legge in relazione al titolo di reato oggetto di imputazione, essendo in tal caso esperibile il ricorso per cassazione ai sensi della disciplina generale di cui all'art. 606 cod. proc. pen."(Sez. U, Sentenza n. 21368 del 26/09/2019, Savin, Rv. 279348), va ricordato che "In tema di misure di sicurezza, la mancata valutazione da parte del giudice, nella sentenza di patteggiamento, della pericolosità in concreto del condannato straniero ai fini dell'espulsione dal territorio dello Stato, prevista dall'art. 86 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, traducendosi nella violazione dell'obbligo delineato da tale disposizione, deve essere ricondotta ai casi per i quali è ammesso il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. e comporta l'annullamento con rinvio della sentenza limitatamente a tale punto, onde consentire al giudice di merito di operare detta valutazione, trattandosi di accertamento che deve essere condotto innanzitutto in sede di cognizione e solo successivamente in sede di esecuzione" ( Sez. 4, Sentenza n. 13599 del 26/02/2019, P.G./ imp. Attash, Rv. 276255, cfr. anche sez. F n. 34978 del 13/08/2015, PG in proc. Totili e altro, Rv. 264576; sez. 3 n. 30493 del 24/06/2015, PG, Taulla, Rv. 264804; n. 19530 del 04/02/2015, PG in poc.Rahmoune, Rv. 263637; sez. 4 n. 24427 del 20/04/2018, PG in proc. [OSCURATO:PERSONA], Rv. 273743, cit.). 4. La sentenza deve, dunque, essere annullata limitatamente alla omessa statuizione concernente l'espulsione dell'imputato dal territorio dello Stato, con rinvio per nuovo giudizio sul punto. 5. All'inammissibilità del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], consegue la condanna del medesimo al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. In accoglimento del ricorso del Procuratore generale della Repubblica, annulla la sentenza impugnata limitatamente alla omessa statuizione concernente l'espulsione dell'imputato dal territorio dello Stato (art. 86 d.P.R. 309/1990) con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Brescia, in diversa persona fisica. Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 27/01/2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
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