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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 13 gennaio 2021

Cassazione n. 40567/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a [OSCURATO:PERSONA]Arco avverso la sentenza del 13/01/2021 del tribunale di [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 13 gennaio 2021, il tribunale di [OSCURATO:PERSONA] condannava [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 18 comma 1 lett. g) Dlgs. 81/2008.

2. Avverso la suindicata sentenza, [OSCURATO:PERSONA], tramite il proprio difensore, ha proposto ricorso per Cassazione, sollevando tre motivi di impugnazione. 3.Con il primo motivo, si contestano i vizi di cui all'art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione al riconoscimento, in capo all'imputato, della qualifica di datore di lavoro.

Si osserva come, alla luce della normativa vigente, occorra partire dalla analisi della organizzazione aziendale per ilndividuare colui che è titolare del potere di determinarla e/o modificarla e, quindi, assume, nell'ambito della azienda così gestita, anche i poteri rilevanti sul piano della prevenzione e sicurezza in favore dei dipendenti.

Nel caso in esame, non emergerrebero dati in grado di rinvenire quanto sopra in capo all'imputato, cui neppure sarebbe imputabile una veste formale, prima che di fatto, di datore di lavoro, né sarebbero illustrati in motivazione.

Non si comprenderebbe altresì, la ragione della qualificazione dell'imputato quale datore di lavoro di fatto, atteso che l'unico profilo al riguardo valorizzato sarebbe costituito dalla corrispondenza tra il terreno ove avveniva la raccolta di ortaggi e quello in cui aveva sede la cessata impresa individuale.

Tanto a fronte di un unico controllo e della mancata prova della circostanza che le persone presenti stessero ivi lavorando.

Tali ultimi dati, citati dalla difesa, non sarebbero stati esaminati, così risultando incompleta la motivazione.

Si aggiunge che la motivazione sarebbe elaborata attraverso un ragionamenteo atomistico in ordine al contenuto delle testimonianze, oltre a risultare inadeguata nella valutazione del compendio indiziario. 4.Con il secondo motivo deduce i vizi di cui all'art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen. per violazione del principio di cui al brocardo ne bis in idem.

Richiamato il predetto principio, si osserva come la Corte Edu abbia ampliato il divieto di un secondo giudizio alle ipotesi di procedimenti e sanzioni formalmente amministrativi ma sostanzialmente penali.

E con riguardo al caso di specie, si osserva che il procedimento amministrativo intervenuto a carico del ricorrente, in quanto impiegava lavoratori con contrattualizzati, integra un "medesimo fatto" nel quadro dell'invocato principio del cd.

"ne bis in idem"; che la sanzione amministrativa applicata presenterebbe in astratto prima che in concreto un rilevante grado di afflittività; che i procedimenti, penale e amministrativo, intervenuti, non risulterebbero tra loro complementari neppure in astratto, atteso che entrambe le tipologie di sanzioni sarebbero dirette e contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare, posto che il datore di lavoro che si avvalga di lavoratori non contrattualizzati non rispetta per ciò solo tutte le altre prescrizioni lavoristiche.

Infine, la sanzione penale comminata non avrebbe tenuto conto della sanzione amministrativa già irrogata, per cui la risposta punitiva complessiva risulterebbe in concreto sproporzionata.

A fronte di tali dati e considerazioni, non emergerebbe una risposta oculata e specifica. 5.Con il terzo motivo deduce i vizi di cui all'art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione all'art. 131 bis cod. pen. e alla mancata applicazione della predetta fattispecie.

Il giudice, motivando il diniego sulla base del complessivo fenomeno di lavoro a nero in cui si svolge la vicenda, oltre a contraddire il ragionamento seguito per escludere la violazione del divieto di doppio giudizio sul medesimo fatto prenderebbe in considerazione il contesto astratto, e non quello concreto, che si connota per un unico accertamento.

Non sarebbero state esaminate le modalità concrete del fatto, laddove la difesa aveva evidenziato come dall'accertamento non emergesse la tipologia di attività svolta da ciascun lavoratore, la durata assunta fino al momento dell'arrivo degli operatori e il tempo di conclusione della stessa.

Né emergerebbe alcuna abitualità dell'azione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo è inammissibile.

Incorrendo in un difetto di specificità estrinseca ( cfr. al riguardo Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568; Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425) il ricorrente non si confronta con la motivazione contestata.

Invero, la motivazione è puntuale ed organica, laddove evidenzia la presenza, sul posto lavorativo, di ben tre persone svolgenti attività agricola ( quale la raccolta di broccoli), la presenza anche dello stesso imputato, e l'iniziativa assunta dal medesimo di sottoscrivere, quale "titolare", il rapporto ispettivo conseguentemente redatto.

A tale ricostruzione fattuale il giudice ha aggiunto un granitico ragionamento probatorio, conforme alle indicazioni della giurisprudenza in tema di "datore 'di lavoro di fatto" (cfr. in relazione alla rilevanza al riguardo del principio di effettività Sez. 4 -, n. 31863 del 10/04/2019 Rv. 276586 - 01; Sez. 4, n. 50037 del 10/10/2017 Rv. 271327 - 01), evidenziando innanzitutto come i dati deponessero logicamente per lo svolgimento, da parte delle tre persone, di una attività lavorativa - di tipo agricolo - svolta su suolo altrui e dunque in favore del relativo proprietario, nonchè sotto la sua direzione, come desumibile dalla stessa presenza e della personale sottoscrizione del verbale nei termini suindicati.

Ha altresì aggiunto l'inverosimiglianza e la carenza di portata dimostrativa connotante la tesi difensiva, per cui le tre persone sarebbero state operative su un suolo altrui, e alla presenza del proprietario, a titolo personale.

Rispetto a tale motivazione, il ricorrente non ha svolto alcuna puntuale critica, essendosi limitato a sostenere l'assenza di dati sintomatici della qualifica di datore di lavoro di fatto in capo all'imputato, in ragione della sola effettuazione di un unico accertamento e dalla mera sussistenza di una coincidenza tra il luogo ove i tre ritenuti dipendenti svolgevano la loro attività e il terreno nella disponibilità del ricorrente.

Chiaramente trascurando l'ulteriore dato - certamente significativo alla luce di quanto prima evidenziato - costituito dalla presenza in loco dell'imputato e dalla sottoscrizione quale "titolare" del verbale ispettivo.

2. Il secondo motivo è manifestamente infondato.

Prima ancora di propettare la inconfigurabilità, nel caso concreto, della esclusione della sufficiently dose connection in substance and time tra i due procedimenti in questione e della natura integrata della sanzione finale, proporzionata al disvalore del fatto, nel quadro della analisi della verifica di violazioni del principio di ne bis in idem convenzionale ( sul punto da ultimo, tra le altre, Sez. 5 -, Sentenza n. 39999 del 15/04/2019 Rv. 276963 - 01), il ricorrente, pur trattandosi di questione di rilievo procedurale, in assenza di utili indicazioni tra gli atti disponibili avrebbe dovuto allegare il primo presupposto necessario per prospettare, nel caso in esame, adeguatamente, la questione della violazione del divieto di "bis in idem" ovvero l'irrevocabilità della sanzione amministrativa che si assume già comminata, siccome solo asserita, e non evincibile in alcun modo neppure dalla sentenza impugnata.

In ogni caso, è condivisibile il rilievo, di cui alla sentenza, della assenza de//'idem factum, alla luce del principio per cui, secondo gli insegnamenti delle Sezioni Unite, (sentenza n. 34655 del 28/6/2005, Donati, Rv. 231799-231800) e della Corte costituzionale (da ultimo sentenza n. 200 del 2016), l'identità del fatto sussiste quando vi sia corrispondenza storico - naturalistica nella configurazione del reato, considerato in tutti i suoi elementi costitutivi e con riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e di persona, ed anche nelle ipotesi di concorso formale di reati. (cfr., Sez. 4, n. 54986 del 24/10/2017, Montagna, Rv. 271717; Sez. 3, n. 21994 del 1/2/2018, Pigozzi, Rv. 273220 e Sez. 6, n. 16846 del 1/3/2018, C., Rv. 273010).

Ed invero, diversa è la fattispecie oggetto della riferita sanzione amministrativa, inerente l'impiego di lavoratori non contrattualizzati, rispetto a quella in esame, riguardante il mancato invio a visita, nei termini programmati nel quadro della diversa sorveglianza sanitaria, dei dipendenti medesimi.

In tal caso, alla identità dei soggetti interessati e dell'autore della condotta, corrisponde un comportamento, quale il mancato invio a visita, che è naturalisticamente distinto e distante dall'impiego senza contratto di lavoratori.

Invero, nel caso di specie, come emerge dalla decisione impugnata. nonostante le prescrizioni in tale ultimo senso disposte dagli operanti, in occasione del primo accesso del settembre 2019, si accertava, con successiva verifica del 12 novembre 2019, che il ricorrente non adempiva alle stesse e dunque continuava a non inviare a visita i lavoratori.

Non può trarre in inganno, in questo caso, la suggestiva prospettazione per cui il mancato invio a visita è insito nella mancata contrattualizzazione: si tratta di notazione che pur suggestiva su un piano meramente prospettico di analisi di un unitario fenomeno sociale, non è in grado di superare, nel caso in esame, come sopra illustrato, la netta distinzione naturalistica, tra impiego senza contratto, e mancato invio a visita sanitaria, invero sollecitata dagli organi di controllo in termini prescrittivi.

Cosicchè va respinta come generica e generalizzzante la tesi, a supporto dell'assunto difensivo che qui deve essere ritenuto chiaramente infondato, per cui alla mancata contrattualizzazioné deve seguire in modo pressocchè automatico il mancato invio a visita, nulla potendo escludere che ad una iniziale scelta di non contrattualizzare possa fare seguito, come possibile nel caso in esame a fronte dell'intervento degli operanti sopra descritto, un successivo invio a visita.

In tal senso invero, muovevano le prescrizioni di inviare a visita i dipendenti disposte dagli operanti a seguito del primo accertamento del settembre 2019.

3. Inammissibile è il terzo motivo.

Per carenza di specificità, atteso che a fronte della fattispecie ascritta, inerente l'omesso invio a visita dei lavoratori, il ricorrente ha prospettato profili di tenuità con riguardo alla diversa vicenda dell'impiego di lavoratori senza contratto, tali essendo i riferimenti al mancato esame della durata della prestazione, al tipo della stessa ed alla sua conclusione.

4. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.n P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a [OSCURATO:PERSONA]Arco avverso la sentenza del 13/01/2021 del tribunale di [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 13 gennaio 2021, il tribunale di [OSCURATO:PERSONA] condannava [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 18 comma 1 lett. g) Dlgs. 81/2008. 2. Avverso la suindicata sentenza, [OSCURATO:PERSONA], tramite il proprio difensore, ha proposto ricorso per Cassazione, sollevando tre motivi di impugnazione. 3.Con il primo motivo, si contestano i vizi di cui all'art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione al riconoscimento, in capo all'imputato, della qualifica di datore di lavoro. Si osserva come, alla luce della normativa vigente, occorra partire dalla analisi della organizzazione aziendale per ilndividuare colui che è titolare del potere di determinarla e/o modificarla e, quindi, assume, nell'ambito della azienda così gestita, anche i poteri rilevanti sul piano della prevenzione e sicurezza in favore dei dipendenti. Nel caso in esame, non emergerrebero dati in grado di rinvenire quanto sopra in capo all'imputato, cui neppure sarebbe imputabile una veste formale, prima che di fatto, di datore di lavoro, né sarebbero illustrati in motivazione. Non si comprenderebbe altresì, la ragione della qualificazione dell'imputato quale datore di lavoro di fatto, atteso che l'unico profilo al riguardo valorizzato sarebbe costituito dalla corrispondenza tra il terreno ove avveniva la raccolta di ortaggi e quello in cui aveva sede la cessata impresa individuale. Tanto a fronte di un unico controllo e della mancata prova della circostanza che le persone presenti stessero ivi lavorando. Tali ultimi dati, citati dalla difesa, non sarebbero stati esaminati, così risultando incompleta la motivazione. Si aggiunge che la motivazione sarebbe elaborata attraverso un ragionamenteo atomistico in ordine al contenuto delle testimonianze, oltre a risultare inadeguata nella valutazione del compendio indiziario. 4.Con il secondo motivo deduce i vizi di cui all'art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen. per violazione del principio di cui al brocardo ne bis in idem. Richiamato il predetto principio, si osserva come la Corte Edu abbia ampliato il divieto di un secondo giudizio alle ipotesi di procedimenti e sanzioni formalmente amministrativi ma sostanzialmente penali. E con riguardo al caso di specie, si osserva che il procedimento amministrativo intervenuto a carico del ricorrente, in quanto impiegava lavoratori con contrattualizzati, integra un "medesimo fatto" nel quadro dell'invocato principio del cd. "ne bis in idem"; che la sanzione amministrativa applicata presenterebbe in astratto prima che in concreto un rilevante grado di afflittività; che i procedimenti, penale e amministrativo, intervenuti, non risulterebbero tra loro complementari neppure in astratto, atteso che entrambe le tipologie di sanzioni sarebbero dirette e contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare, posto che il datore di lavoro che si avvalga di lavoratori non contrattualizzati non rispetta per ciò solo tutte le altre prescrizioni lavoristiche. Infine, la sanzione penale comminata non avrebbe tenuto conto della sanzione amministrativa già irrogata, per cui la risposta punitiva complessiva risulterebbe in concreto sproporzionata. A fronte di tali dati e considerazioni, non emergerebbe una risposta oculata e specifica. 5.Con il terzo motivo deduce i vizi di cui all'art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione all'art. 131 bis cod. pen. e alla mancata applicazione della predetta fattispecie. Il giudice, motivando il diniego sulla base del complessivo fenomeno di lavoro a nero in cui si svolge la vicenda, oltre a contraddire il ragionamento seguito per escludere la violazione del divieto di doppio giudizio sul medesimo fatto prenderebbe in considerazione il contesto astratto, e non quello concreto, che si connota per un unico accertamento. Non sarebbero state esaminate le modalità concrete del fatto, laddove la difesa aveva evidenziato come dall'accertamento non emergesse la tipologia di attività svolta da ciascun lavoratore, la durata assunta fino al momento dell'arrivo degli operatori e il tempo di conclusione della stessa. Né emergerebbe alcuna abitualità dell'azione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo è inammissibile. Incorrendo in un difetto di specificità estrinseca ( cfr. al riguardo Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568; Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425) il ricorrente non si confronta con la motivazione contestata. Invero, la motivazione è puntuale ed organica, laddove evidenzia la presenza, sul posto lavorativo, di ben tre persone svolgenti attività agricola ( quale la raccolta di broccoli), la presenza anche dello stesso imputato, e l'iniziativa assunta dal medesimo di sottoscrivere, quale "titolare", il rapporto ispettivo conseguentemente redatto. A tale ricostruzione fattuale il giudice ha aggiunto un granitico ragionamento probatorio, conforme alle indicazioni della giurisprudenza in tema di "datore 'di lavoro di fatto" (cfr. in relazione alla rilevanza al riguardo del principio di effettività Sez. 4 -, n. 31863 del 10/04/2019 Rv. 276586 - 01; Sez. 4, n. 50037 del 10/10/2017 Rv. 271327 - 01), evidenziando innanzitutto come i dati deponessero logicamente per lo svolgimento, da parte delle tre persone, di una attività lavorativa - di tipo agricolo - svolta su suolo altrui e dunque in favore del relativo proprietario, nonchè sotto la sua direzione, come desumibile dalla stessa presenza e della personale sottoscrizione del verbale nei termini suindicati. Ha altresì aggiunto l'inverosimiglianza e la carenza di portata dimostrativa connotante la tesi difensiva, per cui le tre persone sarebbero state operative su un suolo altrui, e alla presenza del proprietario, a titolo personale. Rispetto a tale motivazione, il ricorrente non ha svolto alcuna puntuale critica, essendosi limitato a sostenere l'assenza di dati sintomatici della qualifica di datore di lavoro di fatto in capo all'imputato, in ragione della sola effettuazione di un unico accertamento e dalla mera sussistenza di una coincidenza tra il luogo ove i tre ritenuti dipendenti svolgevano la loro attività e il terreno nella disponibilità del ricorrente. Chiaramente trascurando l'ulteriore dato - certamente significativo alla luce di quanto prima evidenziato - costituito dalla presenza in loco dell'imputato e dalla sottoscrizione quale "titolare" del verbale ispettivo. 2. Il secondo motivo è manifestamente infondato. Prima ancora di propettare la inconfigurabilità, nel caso concreto, della esclusione della sufficiently dose connection in substance and time tra i due procedimenti in questione e della natura integrata della sanzione finale, proporzionata al disvalore del fatto, nel quadro della analisi della verifica di violazioni del principio di ne bis in idem convenzionale ( sul punto da ultimo, tra le altre, Sez. 5 -, Sentenza n. 39999 del 15/04/2019 Rv. 276963 - 01), il ricorrente, pur trattandosi di questione di rilievo procedurale, in assenza di utili indicazioni tra gli atti disponibili avrebbe dovuto allegare il primo presupposto necessario per prospettare, nel caso in esame, adeguatamente, la questione della violazione del divieto di "bis in idem" ovvero l'irrevocabilità della sanzione amministrativa che si assume già comminata, siccome solo asserita, e non evincibile in alcun modo neppure dalla sentenza impugnata. In ogni caso, è condivisibile il rilievo, di cui alla sentenza, della assenza de//'idem factum, alla luce del principio per cui, secondo gli insegnamenti delle Sezioni Unite, (sentenza n. 34655 del 28/6/2005, Donati, Rv. 231799-231800) e della Corte costituzionale (da ultimo sentenza n. 200 del 2016), l'identità del fatto sussiste quando vi sia corrispondenza storico - naturalistica nella configurazione del reato, considerato in tutti i suoi elementi costitutivi e con riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e di persona, ed anche nelle ipotesi di concorso formale di reati. (cfr., Sez. 4, n. 54986 del 24/10/2017, Montagna, Rv. 271717; Sez. 3, n. 21994 del 1/2/2018, Pigozzi, Rv. 273220 e Sez. 6, n. 16846 del 1/3/2018, C., Rv. 273010). Ed invero, diversa è la fattispecie oggetto della riferita sanzione amministrativa, inerente l'impiego di lavoratori non contrattualizzati, rispetto a quella in esame, riguardante il mancato invio a visita, nei termini programmati nel quadro della diversa sorveglianza sanitaria, dei dipendenti medesimi. In tal caso, alla identità dei soggetti interessati e dell'autore della condotta, corrisponde un comportamento, quale il mancato invio a visita, che è naturalisticamente distinto e distante dall'impiego senza contratto di lavoratori. Invero, nel caso di specie, come emerge dalla decisione impugnata. nonostante le prescrizioni in tale ultimo senso disposte dagli operanti, in occasione del primo accesso del settembre 2019, si accertava, con successiva verifica del 12 novembre 2019, che il ricorrente non adempiva alle stesse e dunque continuava a non inviare a visita i lavoratori. Non può trarre in inganno, in questo caso, la suggestiva prospettazione per cui il mancato invio a visita è insito nella mancata contrattualizzazione: si tratta di notazione che pur suggestiva su un piano meramente prospettico di analisi di un unitario fenomeno sociale, non è in grado di superare, nel caso in esame, come sopra illustrato, la netta distinzione naturalistica, tra impiego senza contratto, e mancato invio a visita sanitaria, invero sollecitata dagli organi di controllo in termini prescrittivi. Cosicchè va respinta come generica e generalizzzante la tesi, a supporto dell'assunto difensivo che qui deve essere ritenuto chiaramente infondato, per cui alla mancata contrattualizzazioné deve seguire in modo pressocchè automatico il mancato invio a visita, nulla potendo escludere che ad una iniziale scelta di non contrattualizzare possa fare seguito, come possibile nel caso in esame a fronte dell'intervento degli operanti sopra descritto, un successivo invio a visita. In tal senso invero, muovevano le prescrizioni di inviare a visita i dipendenti disposte dagli operanti a seguito del primo accertamento del settembre 2019. 3. Inammissibile è il terzo motivo. Per carenza di specificità, atteso che a fronte della fattispecie ascritta, inerente l'omesso invio a visita dei lavoratori, il ricorrente ha prospettato profili di tenuità con riguardo alla diversa vicenda dell'impiego di lavoratori senza contratto, tali essendo i riferimenti al mancato esame della durata della prestazione, al tipo della stessa ed alla sua conclusione. 4. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.n P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di