CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 08939/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/05/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che MOISE Bikai - imputato del reato continuato di illecita detenzione di eroina e cocaina - ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 29/05/2024, con cui la Corte d'Appello di Napoli ha confermato la sentenza di condanna in primo grado emessa dal Tribunale di Napoli (ritenuta l'ipotesi lieve di cui al comma 5 dell'art. 73), deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al mancato espletamento del narcotest e alla mancata applicazione dell'art. 62 n. 4 cod. pen.; ritenuto che la disamina del primo motivo sia preclusa dalla sua mancata proposizione in appello, come emerge con assoluta chiarezza dal riepilogo dei motivi e dal passaggio motivazionale, non contestato, in cui la Corte territoriale ha precisato che non erano state devolute censure concernenti l'affermazione di responsabilità; ritenuto, quanto alla seconda doglianza, che la valutazione della Corte d'Appello sia del tutto in linea con l'insegnamento di questa Suprema Corte, secondo cui «l'attenuante del conseguimento di un lucro di speciale tenuità, di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen., è applicabile al delitto continuato di cessione di sostanze stupefacenti solo qualora la condotta, nel suo complesso, denoti una finalità di lucro marginale e ciascun episodio di cessione comporti un evento dannoso o pericoloso di speciale tenuità» (Sez. 3, n. 10234 del 25/01/2024, Traore, Rv. 286034 - 01); ritenuto in particolare che la valorizzazione sia della disponibilità, in capo al ricorrente, di altre dosi destinate allo smercio oltre a quella ceduta, nonché della somma non minimale di Euro 150,00, sia anche del luogo di accertamento dei fatti (località nota quale zona di spaccio) sia del tutto priva di connotazioni di illogicità o contraddittorietà deducibili in questa sede; ritenuto che le considerazioni fin qui svolte impongano una declaratoria di inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in a, il 17 g