Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 03828/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/11/2021 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; gas OSSERVA

1. Visto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di Appello di Lecce, che ha confermato la decisione del Tribunale di Lecce con cui l'imputato è stato condannato alla pena di dieci mesi di reclusione per i reati di lesioni personali e minaccia.

2. Considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si denuncia il mancato riconoscimento della scriminante della legittima difesa, è meramente reiterativo delle censure svolte in sede di appello e non tiene conto che la Corte territoriale ha ritenuto dimostrato il contegno aggressivo serbato dall'imputato, dapprima nei confronti della moglie, successivamente nei confronti del suo nuovo compagno [OSCURATO:PERSONA], sicchè non può essere riconosciuta nei suoi confronti la causa di giustificazione invocata.

Come noto, infatti, in tema di legittima difesa, solo allorché chi reagisce abbia scientemente e volontariamente provocato la situazione di pericolo attuale, può escludersi l'operatività dell'art. 52 cod. pen. (cfr., tra le tante, Sez. 6, n. 7627 del 31/1/1996, Alleruzzo, Rv. 206595); la determinazione volontaria dello stato di pericolo, invero, esclude la configurabilità della legittima difesa non per la mancanza del requisito dell'ingiustizia dell'offesa, ma per difetto del requisito della necessità della difesa, sicché l'esimente non è applicabile a chi agisce nella ragionevole previsione di determinare una reazione aggressiva, accettando volontariamente la situazione di pericolo da lui determinata (Sez. 1, n. 2911 del 7/12/2007, dep. 2008, Marrocu, Rv. 239205).

3. Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si eccepisce il vizio di violazione di legge in relazione al trattamento sanzionatorio, è inammissibile: infatti, le statuizioni in punto pena sono rimesse alla discrezionalità del giudice di merito, se non motivate con ragioni palesemente illogiche, evenienza che non si riscontra nel caso di specie.

Inoltre, il motivo di censura non si confronta con le argomentazioni fornite dalla Corte d'Appello, che ha ritenuto congrua la pena inflitta alla luce della negativa personalità del ricorrente, come attestata dai precedenti penali riportati: l'eccezione difensiva, pertanto, è anche genericamente formulata.

4. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (cfr.

Corte cost. n. 186 del 2000).

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/11/2021 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; gas OSSERVA 1. Visto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di Appello di Lecce, che ha confermato la decisione del Tribunale di Lecce con cui l'imputato è stato condannato alla pena di dieci mesi di reclusione per i reati di lesioni personali e minaccia. 2. Considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si denuncia il mancato riconoscimento della scriminante della legittima difesa, è meramente reiterativo delle censure svolte in sede di appello e non tiene conto che la Corte territoriale ha ritenuto dimostrato il contegno aggressivo serbato dall'imputato, dapprima nei confronti della moglie, successivamente nei confronti del suo nuovo compagno [OSCURATO:PERSONA], sicchè non può essere riconosciuta nei suoi confronti la causa di giustificazione invocata. Come noto, infatti, in tema di legittima difesa, solo allorché chi reagisce abbia scientemente e volontariamente provocato la situazione di pericolo attuale, può escludersi l'operatività dell'art. 52 cod. pen. (cfr., tra le tante, Sez. 6, n. 7627 del 31/1/1996, Alleruzzo, Rv. 206595); la determinazione volontaria dello stato di pericolo, invero, esclude la configurabilità della legittima difesa non per la mancanza del requisito dell'ingiustizia dell'offesa, ma per difetto del requisito della necessità della difesa, sicché l'esimente non è applicabile a chi agisce nella ragionevole previsione di determinare una reazione aggressiva, accettando volontariamente la situazione di pericolo da lui determinata (Sez. 1, n. 2911 del 7/12/2007, dep. 2008, Marrocu, Rv. 239205). 3. Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si eccepisce il vizio di violazione di legge in relazione al trattamento sanzionatorio, è inammissibile: infatti, le statuizioni in punto pena sono rimesse alla discrezionalità del giudice di merito, se non motivate con ragioni palesemente illogiche, evenienza che non si riscontra nel caso di specie. Inoltre, il motivo di censura non si confronta con le argomentazioni fornite dalla Corte d'Appello, che ha ritenuto congrua la pena inflitta alla luce della negativa personalità del ricorrente, come attestata dai precedenti penali riportati: l'eccezione difensiva, pertanto, è anche genericamente formulata. 4. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (cfr. Corte cost. n. 186 del 2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il
Sentenza Cassazione n. 03828/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris