CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 7 maggio 2026
Cassazione n. 23767/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di Palermoudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto,in accoglimento del primo assorbente motivo di ricorso, l’annullamento senza rinviodell’ordinanza impugnata e la trasmissione degli atti per competenza al Tribunale di Palmi, incomposizione monocratica per l’ulteriore corso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con il provvedimento impugnato, il Giudice per le indagini preliminari delTribunale di Palermo, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha disposto la revoca dellasentenza di condanna n. 528/24 emessa nei confronti, tra gli altri, di [OSCURATO:PERSONA]Agostinodal G.I.P. presso il Tribunale di Palermo limitatamente al reato di cui al capo 29), nonchéla revoca del beneficio concesso ex art. 442 comma 2 bis cod. proc. pen.,2. [OSCURATO:PERSONA]Agostino, a mezzo del difensore di fiducia, che eccepisce, conil primo motivo, l’incompetenza a provvedere del G.I.P. di Palermo, in quanto l’ultimasentenza irrevocabile, funzionale all’individuazione della competenza del giudicedell’esecuzione, è la sentenza del Tribunale di Palmi del 03/07/2024, irrevocabile il29/10/2025; con il secondo motivo lamenta violazione ed erronea applicazione degli artt.442, comma 2-bis e 587 cod. proc. pen..3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], intervenuto conrequisitoria scritta, ha chiesto, in accoglimento del primo assorbente motivo di ricorso,l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata e la trasmissione degli atti percompetenza al Tribunale di Palmi, in composizione monocratica per l’ulteriore corso.4. Con successiva memoria il difensore di D’Agostino, munito di procura speciale, hadichiarato di rinunciare al ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. In via preliminare e dirimente deve rilevarsi che, con dichiarazione del 20 aprile2026, il difensore di [OSCURATO:PERSONA]Agostino, avv. [OSCURATO:PERSONA], con idonea procuraspeciale, ha rinunciato all'impugnazione.Tale novità impone, ex art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., di dichiarareinammissibile il ricorso.Va precisato che, sebbene il procuratore speciale dell’istante abbia dichiarato dirinunciare al ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, la mancata esplicitazione delleragioni che avrebbero determinato il venir meno dell’interesse a coltivare l’impugnazionenon consente di ritenere prevalente la causa estintiva della sopravvenuta carenza diinteresse. 2. La rinuncia all'impugnazione comporta la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delleammende nella misura che si stima equo determinare in euro 500,00, in applicazione delprincipio stabilito da questa Corte secondo cui «Alla declaratoria di inammissibilità delricorso per cassazione per rinuncia all'impugnazione consegue la condanna al pagamentodelle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende,in quanto l'art. 616 cod. proc. pen. non prevede distinzioni tra le ipotesi di inammissibilitàpreviste dall'art. 606, comma 3, cod. proc., pen. e quelle contemplate dall'art. 591 cod.proc. pen.» (Sez. 2, n. 45850 del 15/09/2023, Rv. 285462). P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 07/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMICAELA [OSCURATO:PERSONA]