CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 01560/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sulricorso n. 27711 - 2015, propost o da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante p.t., rapp. e dif., in virtù di procura speciale in calce al ricorso, dagli AVV.[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL] ), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]), presso lo studio degli ultimi quattro dei quali è elett.te dom.ta in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 66; -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp. e dif.; -controricorrente - avverso la sentenza n. 413 della [OSCURATO:PERSONA] dell’ ABRUZZO, sez. st. di PESCARA, depositata il 23/04/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/07/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l’ AGENZIA DELLE ENTRATE notificò alla [OSCURATO:PERSONA] S . R . L . un avviso di accertamentocon cui l’Ufficio ha provveduto a riprese per I.R.A.P. ed I.V.A. relativamente all’anno di imposta 2005; che la contribuente impugnò detto provvedimento innanzi alla C.T.P. di Chieti che, con sentenza n. 179/5/14, rigettò il ricorso; che la [OSCURATO:PERSONA] S . R . L ., propose appello innanzi alla C.T.R. dell’Abruzzo, sez. st. di Pescara, la quale, con sentenza n. 413, depositata il 23/04/2015, rigettò il gravame osservando – per quanto in questa sede ancora rileva – come, da un lato, (a) la notifica dell’atto impositivo, eseguita a mezzo posta, dovesse considerarsi corretta (anche per avere raggiunto il proprio scopo) e, dall’altro, (b) la contribuente non avesse fornito prova dell’esistenza e della deducibilità fiscale dei componenti negativi del reddito sottesi alle riprese dell’Ufficio, per non averne dimostrato la certezza ed inerenza; che avverso tale decisione la [OSCURATO:PERSONA] S . R . L . ha proposto ricorso per cassazione, affidato a sei motivi; si è costituita con controricorso l’ AGENZIA DELLE ENTRATE ; che la Procura Generale, nella persona del sostituto P.G., dott. [OSCURATO:PERSONA], ha depositato memoria conclusionale ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ., instando per il rigetto del ricorso; Rilevato che parte ricorrente ha formalizzato (mediante deposito telematico della memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ. del 20 - 23.6.2023) istanza di rinvio a nuovo ruolo, “ai fini della futura declaratoria di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere”, per avere aderito alla definizione agevolata ex art. 3 del d.l. n. 119 del 2018 in relazione alla cartellan. 032 2015 000 52657100; che non v’è, tuttavia, prova che siffatta cartella (richiamata ed allegata a corredo dell’istanza in questione) si riferisca all’atto impositivo oggetto del presente giudizio: sicché occorre invitare le parti ad interloquire sul punto, entro sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza; P.Q.M. La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, disponendo che le parti interloquiscano su quanto richiesto in motivazione, entro sessanta giorni dalla comunicazione d