Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 08541/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da

1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]

2. [OSCURATO:PERSONA], nata ad Aprilia il [OSCURATO:DATA_NASCITA]

3. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]

4. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]

5. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]

6. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA]

7. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 16/12/2021 della Corte di appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibili i ricorsi; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il decreto in epigrafe la Corte di appello di Roma confermava l'anteriore decisione del Tribunale di Latina che, nella parte di interesse in questa sede: - aveva incidentalmente accertato la pericolosità sociale, ex art. 1, comma 1, lett. b), d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, del proposto [OSCURATO:PERSONA], nel periodo temporale compreso tra il 1974 e il 2016, cui risalivano le acquisizioni di terreni e fabbricati, al medesimo riconducibili in via diretta o indiretta, già posti sotto sequestro di prevenzione; - aveva constatato la significativa sproporzione, pro-tempore, tra i redditi e le attività economiche del medesimo e del nucleo familiare, da un lato, e il valore dei cespiti immobiliari, dall'altro, di cui non era dimostrata la legittima provenienza; - aveva conseguentemente disposto la confisca di prevenzione dei beni in discorso.

2. Ricorrono per cassazione, mediante unico atto, sottoscritto dal comune difensore di fiducia, avvocato [OSCURATO:PERSONA], il proposto e i terzi intestatari, in epigrafe indicati.

I ricorsi sono articolati in due motivi, illustrati nei limiti stabiliti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen..

2.1. Con il primo motivo i ricorrenti deducono violazione di legge penale, sotto un duplice aspetto.

Il sequestro di prevenzione si sarebbe basato sul rilievo del profilo di pericolosità sociale tipizzato dall'art. 1, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 159 del 2011, che la Corte costituzionale aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo, nella sentenza n. 24 del 2019, per difetto dei requisiti di determinatezza e precisione di fattispecie, mentre nel disporre la confisca il giudice della prevenzione avrebbe richiamato la categoria di pericolosità descritta nel comma 1, lett. b), della disposizione, violando la necessaria correlazione tra la misura cautelare e quella definitiva e decidendo ultra petita in violazione del contraddittorio.

In secondo luogo, difetterebbe la necessaria stretta correlazione temporale tra acquisti immobiliari e manifestazione della pericolosità sociale, che sarebbe essa stessa indimostrata.

2.2. Con il secondo motivo i ricorrenti deducono violazione di legge penale sotto ulteriori e concorrenti aspetti.

In particolare, essi censurano, con argomentazioni e rilievi partitamente riferiti ai singoli cespiti, il giudizio di sproporzione reddituale e patrimoniale rispetto agli acquisti, di illiceità della relativa provvista nonché di riconducibilità al proposto dell'intero compendio.

3. Sono pervenuti tempestivi motivi aggiunti, sottoscritti dal nuovo difensore di fiducia dei ricorrenti, avvocato [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Occorre anzitutto premettere che, nel procedimento di prevenzione, il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, sostanziale o processuale, secondo il disposto degli artt. 10 e 27 d.lgs. n. 159 del 2011.

Nella seconda nozione rientra l'evenienza della motivazione formalmente inesistente o meramente apparente.

E scrutinabile quindi dinanzi alla Corte di legittimità quella carenza del percorso di giustificazione della decisione, che sia tale da tradursi in un apparato argomentativo privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità o, ancora, di un testo del tutto inidoneo a far comprendere lo svolgimento del ragionamento seguito dal giudice (tra le altre: Sez.

U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246-01; Sez. 2, n. 20968 del 06/07/2020, Noviello, Rv. 279435-01; Sez. 6, n. 33705 del 15/06/2016, Caliendo, Rv. 270080-01; Sez. 1, n. 6636 del 07/01/2016, Pandico, Rv. 266365- 01).

2. Ciò posto, e con riferimento ai ricorsi originari, il primo motivo di essi risulta, nella parte propriamente di rito, manifestamente infondato.

Secondo la più recente giurisprudenza di questa Corte (da ultimo, Sez. 5, n. 28695 del 19/05/2022, Priolo, Rv. 283542-0, ma già in precedenza Sez. 1, n. 8038 del 05/02/2019, Manauro, Rv. 274915-01), dal Collegio condivisa, nel procedimento di prevenzione non si configura violazione del principio di correlazione tra contestazione e decisione nel caso in cui il provvedimento applicativo della misura ritenga sussistente una categoria di pericolosità sociale diversa o ulteriore rispetto a quella indicata nella proposta, purché sugli elementi fattuali, fondanti la decisione, sia stato garantito il contraddittorio.

Non è dunque il giudice della prevenzione vincolato a recepire la categoria di pericolosità originariamente ipotizzata, una volta che al destinatario siano stati ritualmente contestati i fatti che giustificano il diverso inquadramento e abbia potuto rispetto ad essi difendersi (Sez. 1, n. 32032 del 10/06/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 256451-01), come nella specie non contestato.

La confisca di prevenzione ha, in ultimo, una sua autonoma fisionomia e ragione rispetto al sequestro omonimo, può essere disposta anche con riguardo a beni non previamente sottoposti a tale preventiva cautela con autonomo provvedimento (Sez.

U, n. 20215 del 23/02/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269589-01) e non deve necessariamente replicare l'inquadramento di pericolosità accolto ai fini del sequestro.

3. Il primo motivo dei ricorsi originari, nella sua parte residua, e il successivo secondo motivo, svolgono censure non consentite.

Emerge infatti, anzitutto, un'adeguata correlazione tra gli acquisti oggetto di ablazione e il tempo di manifestazione della pericolosità sociale del proposto, quale rilevata dal decreto impugnato e solo genericamente contestata.

Circa la sproporzione reddituale e patrimoniale, e la mancata dimostrazione di una lecita provvista, il decreto impugnato è saldamente ancorato agli esiti della perizia disposta nel primo grado di giudizio, che poggia su solide basi illustrative e argomentative.

L'indiretta riferibilità al proposto dei beni, a lui non intestati, è stata logicamente derivata, al di là di meccanismi presuntivi, dalla riscontrata assenza, in capo ai familiari, di una distinta ed effettiva capacità economica e reddituale, che potesse rappresentare il presupposto di una titolarità non meramente formale.

Le contestazioni, riguardo a tutti gli indicati aspetti, debordano nel merito, o ‘n`, sono da riportare all'ambito della mera adeguatezza motivazionale, non sconfinante nell'assenza o apparenza della motivazione stessa.

Si tratta di contestazioni non ammesse in questa sede, secondo quanto osservato in premessa.

4. I ricorsi originari debbono essere conclusivamente dichiarati inammissibili, restando per l'effetto precluso (art. 585, comma 4, cod. proc. pen.) l'esame dei motivi aggiunti.

Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna dei ricorrenti, ex art.616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa correlati all'irritualità delle impugnazioni (Corte cost., sentenza n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processua

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2. [OSCURATO:PERSONA], nata ad Aprilia il [OSCURATO:DATA_NASCITA] 3. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 4. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 5. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 6. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] 7. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 16/12/2021 della Corte di appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibili i ricorsi; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il decreto in epigrafe la Corte di appello di Roma confermava l'anteriore decisione del Tribunale di Latina che, nella parte di interesse in questa sede: - aveva incidentalmente accertato la pericolosità sociale, ex art. 1, comma 1, lett. b), d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, del proposto [OSCURATO:PERSONA], nel periodo temporale compreso tra il 1974 e il 2016, cui risalivano le acquisizioni di terreni e fabbricati, al medesimo riconducibili in via diretta o indiretta, già posti sotto sequestro di prevenzione; - aveva constatato la significativa sproporzione, pro-tempore, tra i redditi e le attività economiche del medesimo e del nucleo familiare, da un lato, e il valore dei cespiti immobiliari, dall'altro, di cui non era dimostrata la legittima provenienza; - aveva conseguentemente disposto la confisca di prevenzione dei beni in discorso. 2. Ricorrono per cassazione, mediante unico atto, sottoscritto dal comune difensore di fiducia, avvocato [OSCURATO:PERSONA], il proposto e i terzi intestatari, in epigrafe indicati. I ricorsi sono articolati in due motivi, illustrati nei limiti stabiliti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.. 2.1. Con il primo motivo i ricorrenti deducono violazione di legge penale, sotto un duplice aspetto. Il sequestro di prevenzione si sarebbe basato sul rilievo del profilo di pericolosità sociale tipizzato dall'art. 1, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 159 del 2011, che la Corte costituzionale aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo, nella sentenza n. 24 del 2019, per difetto dei requisiti di determinatezza e precisione di fattispecie, mentre nel disporre la confisca il giudice della prevenzione avrebbe richiamato la categoria di pericolosità descritta nel comma 1, lett. b), della disposizione, violando la necessaria correlazione tra la misura cautelare e quella definitiva e decidendo ultra petita in violazione del contraddittorio. In secondo luogo, difetterebbe la necessaria stretta correlazione temporale tra acquisti immobiliari e manifestazione della pericolosità sociale, che sarebbe essa stessa indimostrata. 2.2. Con il secondo motivo i ricorrenti deducono violazione di legge penale sotto ulteriori e concorrenti aspetti. In particolare, essi censurano, con argomentazioni e rilievi partitamente riferiti ai singoli cespiti, il giudizio di sproporzione reddituale e patrimoniale rispetto agli acquisti, di illiceità della relativa provvista nonché di riconducibilità al proposto dell'intero compendio. 3. Sono pervenuti tempestivi motivi aggiunti, sottoscritti dal nuovo difensore di fiducia dei ricorrenti, avvocato [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Occorre anzitutto premettere che, nel procedimento di prevenzione, il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, sostanziale o processuale, secondo il disposto degli artt. 10 e 27 d.lgs. n. 159 del 2011. Nella seconda nozione rientra l'evenienza della motivazione formalmente inesistente o meramente apparente. E scrutinabile quindi dinanzi alla Corte di legittimità quella carenza del percorso di giustificazione della decisione, che sia tale da tradursi in un apparato argomentativo privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità o, ancora, di un testo del tutto inidoneo a far comprendere lo svolgimento del ragionamento seguito dal giudice (tra le altre: Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246-01; Sez. 2, n. 20968 del 06/07/2020, Noviello, Rv. 279435-01; Sez. 6, n. 33705 del 15/06/2016, Caliendo, Rv. 270080-01; Sez. 1, n. 6636 del 07/01/2016, Pandico, Rv. 266365- 01). 2. Ciò posto, e con riferimento ai ricorsi originari, il primo motivo di essi risulta, nella parte propriamente di rito, manifestamente infondato. Secondo la più recente giurisprudenza di questa Corte (da ultimo, Sez. 5, n. 28695 del 19/05/2022, Priolo, Rv. 283542-0, ma già in precedenza Sez. 1, n. 8038 del 05/02/2019, Manauro, Rv. 274915-01), dal Collegio condivisa, nel procedimento di prevenzione non si configura violazione del principio di correlazione tra contestazione e decisione nel caso in cui il provvedimento applicativo della misura ritenga sussistente una categoria di pericolosità sociale diversa o ulteriore rispetto a quella indicata nella proposta, purché sugli elementi fattuali, fondanti la decisione, sia stato garantito il contraddittorio. Non è dunque il giudice della prevenzione vincolato a recepire la categoria di pericolosità originariamente ipotizzata, una volta che al destinatario siano stati ritualmente contestati i fatti che giustificano il diverso inquadramento e abbia potuto rispetto ad essi difendersi (Sez. 1, n. 32032 del 10/06/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 256451-01), come nella specie non contestato. La confisca di prevenzione ha, in ultimo, una sua autonoma fisionomia e ragione rispetto al sequestro omonimo, può essere disposta anche con riguardo a beni non previamente sottoposti a tale preventiva cautela con autonomo provvedimento (Sez. U, n. 20215 del 23/02/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269589-01) e non deve necessariamente replicare l'inquadramento di pericolosità accolto ai fini del sequestro. 3. Il primo motivo dei ricorsi originari, nella sua parte residua, e il successivo secondo motivo, svolgono censure non consentite. Emerge infatti, anzitutto, un'adeguata correlazione tra gli acquisti oggetto di ablazione e il tempo di manifestazione della pericolosità sociale del proposto, quale rilevata dal decreto impugnato e solo genericamente contestata. Circa la sproporzione reddituale e patrimoniale, e la mancata dimostrazione di una lecita provvista, il decreto impugnato è saldamente ancorato agli esiti della perizia disposta nel primo grado di giudizio, che poggia su solide basi illustrative e argomentative. L'indiretta riferibilità al proposto dei beni, a lui non intestati, è stata logicamente derivata, al di là di meccanismi presuntivi, dalla riscontrata assenza, in capo ai familiari, di una distinta ed effettiva capacità economica e reddituale, che potesse rappresentare il presupposto di una titolarità non meramente formale. Le contestazioni, riguardo a tutti gli indicati aspetti, debordano nel merito, o ‘n`, sono da riportare all'ambito della mera adeguatezza motivazionale, non sconfinante nell'assenza o apparenza della motivazione stessa. Si tratta di contestazioni non ammesse in questa sede, secondo quanto osservato in premessa. 4. I ricorsi originari debbono essere conclusivamente dichiarati inammissibili, restando per l'effetto precluso (art. 585, comma 4, cod. proc. pen.) l'esame dei motivi aggiunti. Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna dei ricorrenti, ex art.616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa correlati all'irritualità delle impugnazioni (Corte cost., sentenza n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processua
Decreto Cassazione n. 08541/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris