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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 luglio 2022

Cassazione n. 34016/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/07/2022 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Potenza, con sentenza emessa in data 06/07/2022, ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Matera del 14/06/2019, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 640 cod. pen., con la recidiva.

Considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale e l'erronea applicazione della legge penale con riferimento all'art. 640 cod. pen., nonché la qualificazione giuridica del reato contestato (in luogo del più lieve reato di cui all'art. 515 cod. pen.), è manifestamente infondato poiché afferente a supposta violazione di legge sostanziale basata su assunti relativi alla ricostruzione dinamica della fattispecie concreta, non rivisitabile nel giudizio di legittimità; ritenuto pure che il predetto motivo è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con il supporto di corretti argomenti giuridici, con cui ricorrente oblitera il confronto: si vedano, in particolare, pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata, ove la Corte territoriale ha congruamente motivato sul compendio probatorio a carico del prevenuto, il quale, alterando il chilometraggio dell'autovettura venduta presso il suo salone ed inducendo in errore la p.o. in ordine alle condizioni della stessa, ha conseguito un notevole profitto ingiusto (di ben 15.500,00 euro), così integrando perfettamente gli estremi del delitto contestato, sconfessando siffattamente l'alternativa ricostruzione difensiva riproposta in questa sede; rilevato, pertanto, la corretta indicazione del ricorrente come autore del reato sulla base di valutazioni di merito non rivedibili in questa sede, nonché la corretta applicazione del principio volto a configurare il reato di truffa anziché quello di cui all'art. 515 cod.pen. (Sez. 3, n. 40271 del 16/07/2015, Manconi, Rv. 265136); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 18/04/202

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/07/2022 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Potenza, con sentenza emessa in data 06/07/2022, ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Matera del 14/06/2019, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 640 cod. pen., con la recidiva. Considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale e l'erronea applicazione della legge penale con riferimento all'art. 640 cod. pen., nonché la qualificazione giuridica del reato contestato (in luogo del più lieve reato di cui all'art. 515 cod. pen.), è manifestamente infondato poiché afferente a supposta violazione di legge sostanziale basata su assunti relativi alla ricostruzione dinamica della fattispecie concreta, non rivisitabile nel giudizio di legittimità; ritenuto pure che il predetto motivo è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con il supporto di corretti argomenti giuridici, con cui ricorrente oblitera il confronto: si vedano, in particolare, pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata, ove la Corte territoriale ha congruamente motivato sul compendio probatorio a carico del prevenuto, il quale, alterando il chilometraggio dell'autovettura venduta presso il suo salone ed inducendo in errore la p.o. in ordine alle condizioni della stessa, ha conseguito un notevole profitto ingiusto (di ben 15.500,00 euro), così integrando perfettamente gli estremi del delitto contestato, sconfessando siffattamente l'alternativa ricostruzione difensiva riproposta in questa sede; rilevato, pertanto, la corretta indicazione del ricorrente come autore del reato sulla base di valutazioni di merito non rivedibili in questa sede, nonché la corretta applicazione del principio volto a configurare il reato di truffa anziché quello di cui all'art. 515 cod.pen. (Sez. 3, n. 40271 del 16/07/2015, Manconi, Rv. 265136); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 18/04/202
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