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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 giugno 2023

Cassazione n. 31609/2023

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la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/05/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Palermo ha confermato la sentenza di condanna pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui agli artt. 110, 624 e 625, comma 1, n. 2 cod. pen. (fatto commesso in data 5 agosto 2015); - che avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, a mezzo del loro difensore, articolando due motivi; - che tramite PEC, in data 12 giugno 2023, nell'interesse dei ricorrenti sono stati depositati 'motivi nuovi' protesi a meglio lumeggiare entrambi i motivi articolati con il ricorso principale; [OSCURATO:PERSONA] - che il primo motivo, che denuncia la violazione degli artt. 192, 426, lett. d) e 442 cod. proc. pen. e 624 e 625 cod. pen., è manifestamente infondato, avuto riguardo al pacifico principio di diritto secondo cui «Nei casi in cui si proceda con giudizio abbreviato, la mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello per assumere d'ufficio, anche se su sollecitazione di parte, prove sopravvenute che non siano vietate dalla legge o non siano motivatamente ritenute manifestamente superflue o irrilevanti, può essere sindacata, in sede di legittimità, ex art. 603, comma 3, cod. proc. pen., soltanto qualora sussistano, nell'apparato motivazionale posto a base della conclusiva decisione impugnata, lacune, manifeste illogicità o contraddizioni, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza.» (Sez. 2, n. 40855 del 19/04/2017, Rv. 271163), criticità assenti nel caso di specie (vedasi pag. 2, terzo capoverso, della sentenza impugnata, in cui la Corte ha spiegato le ragioni dell'assenza di assoluta necessità, ai fini del decidere della prova testimoniale della quale si sollecitava l'assunzione, senza che la Corte di cassazione possa esercitare il proprio sindacato sulla concreta rilevanza dell'atto o della testimonianza da acquisire, dovendosi lo stesso esaurire nell'ambito del contenuto esplicativo del provvedimento adottato, così Sez.

U, n. 2110 del 23/11/1995, dep. 1996, Rv. 203764); - che il secondo motivo, che denuncia violazione degli artt. 192, 426, lett. d) e 442 cod. proc. pen. e 62 n. 4 e 6 e 624 e 625 cod. pen. e vizio di motivazione in punto di diniego della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen., è generico e manifestamente infondato, posto che non coglie la ratio decidendi della statuizione impugnata, ossia che del solo 'simbolico risarcimento' del danno (per un ammontare di Euro 100,00) effettuato dagli imputati nei confronti della società erogatrice dell'energia elettrica si era già benevolmente tenuto conto ai fini del riconoscimento della attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., con la conseguenza che non si poteva invocare lo stesso per il riconoscimento della diminuente di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen., di cui, all'evidenza, non sussistevano i presupposti (cfr. pag., terzo capoverso della sentenza impugnata); - rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila 3.000,00 a fav

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/05/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Palermo ha confermato la sentenza di condanna pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui agli artt. 110, 624 e 625, comma 1, n. 2 cod. pen. (fatto commesso in data 5 agosto 2015); - che avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, a mezzo del loro difensore, articolando due motivi; - che tramite PEC, in data 12 giugno 2023, nell'interesse dei ricorrenti sono stati depositati 'motivi nuovi' protesi a meglio lumeggiare entrambi i motivi articolati con il ricorso principale; [OSCURATO:PERSONA] - che il primo motivo, che denuncia la violazione degli artt. 192, 426, lett. d) e 442 cod. proc. pen. e 624 e 625 cod. pen., è manifestamente infondato, avuto riguardo al pacifico principio di diritto secondo cui «Nei casi in cui si proceda con giudizio abbreviato, la mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello per assumere d'ufficio, anche se su sollecitazione di parte, prove sopravvenute che non siano vietate dalla legge o non siano motivatamente ritenute manifestamente superflue o irrilevanti, può essere sindacata, in sede di legittimità, ex art. 603, comma 3, cod. proc. pen., soltanto qualora sussistano, nell'apparato motivazionale posto a base della conclusiva decisione impugnata, lacune, manifeste illogicità o contraddizioni, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza.» (Sez. 2, n. 40855 del 19/04/2017, Rv. 271163), criticità assenti nel caso di specie (vedasi pag. 2, terzo capoverso, della sentenza impugnata, in cui la Corte ha spiegato le ragioni dell'assenza di assoluta necessità, ai fini del decidere della prova testimoniale della quale si sollecitava l'assunzione, senza che la Corte di cassazione possa esercitare il proprio sindacato sulla concreta rilevanza dell'atto o della testimonianza da acquisire, dovendosi lo stesso esaurire nell'ambito del contenuto esplicativo del provvedimento adottato, così Sez. U, n. 2110 del 23/11/1995, dep. 1996, Rv. 203764); - che il secondo motivo, che denuncia violazione degli artt. 192, 426, lett. d) e 442 cod. proc. pen. e 62 n. 4 e 6 e 624 e 625 cod. pen. e vizio di motivazione in punto di diniego della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen., è generico e manifestamente infondato, posto che non coglie la ratio decidendi della statuizione impugnata, ossia che del solo 'simbolico risarcimento' del danno (per un ammontare di Euro 100,00) effettuato dagli imputati nei confronti della società erogatrice dell'energia elettrica si era già benevolmente tenuto conto ai fini del riconoscimento della attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., con la conseguenza che non si poteva invocare lo stesso per il riconoscimento della diminuente di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen., di cui, all'evidenza, non sussistevano i presupposti (cfr. pag., terzo capoverso della sentenza impugnata); - rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila 3.000,00 a fav
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