CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 giugno 1990
Cassazione n. 09996/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 10/06/1990 avverso la sentenza del 22/02/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si denuncia la violazione del divieto di c.d. reformatio in peius a causa della diminuzione di pena effettuata dalla Corte d'appello per avere escluso la circostanza aggravante della minorata difesa, di cui all'art. 61, n. 5, cod. pen., è manifestamente infondato in quanto si è al cospetto di un'ipotesi in cui la Corte di merito ha proceduto alla riqualificazione giuridica del fatto determinando, peraltro, una pena base inferiore a quella stabilita dal primo giudice in ordine al reato più grave e, comunque, più prossima al minimo edittale in ragione della forbice stabilita dalla legge (pena massima anni tre di reclusione euro 1.032 di multa, Sez. 5, n. 1281 del 12/11/2018, dep. 2019, Rv. 274390) e dei profili di disvalore oggetto di rinnovata valutazione; osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 23 gennaio 2024 [OSCURATO:PERSONA] estensore Il presiden