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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 ottobre 2022

Cassazione n. 43317/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/12/2021 della CORTE APPELLO di TRENTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Posto che con unico motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza in epigrafe indicata eccependo violazione di legge e illogicità della motivazione in merito al trattamento sanzionatorio in ordine al reato di cui all'art. 5, d.lgs. 74 del 2000, eccependo in particolare l'erroneità della motivazione con cui il giudice ha argomentato il diniego delle circostanze attenuanti generiche, in quanto la soglia sarebbe stata superata nella misura del triplo.

Rilevato che le doglianze formulate esulano dal novero delle censure deducibili in sede di legittimità, collocandosi sul piano del merito.

Le determinazioni del giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio sono infatti insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esente da vizi logico-giuridici ed idonea a dar conto delle ragioni del decisum.

Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è senz'altro da ritenersi adeguata, avendo la Corte territoriale, nel confermare la sentenza di primo grado, ha analizzato il compendio probatorio inerente in particolare alle scritture contabili comprovanti il superamento della soglia di punibilità e la consapevolezza della condotta omissiva, con motivazione congrua ed esente da vizi logici (v. pagg. 5 ss.), laddove, oltre a richiamare il ragguardevole superamento della soglia di punibilità, all'epoca dei fatti di euro 30D00,00, ha richiamato anche la pluralità di elementi indicati anche dal giudice di primo grado, nonché la vicenda giudiziaria ancora pendente afferente al fallimento della società [OSCURATO:SOCIETA]. e ha così disatteso le censure nuovamente riproposte in questa sede; per tale ragione la doglianza, oggetto dell'unico motivo di ricorso, è inammissibile poiché non consentita dalla legge in sede di legittimità.

Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 14 ottobre 2022 Il consigliere estensore D E POS F A [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/12/2021 della CORTE APPELLO di TRENTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Posto che con unico motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza in epigrafe indicata eccependo violazione di legge e illogicità della motivazione in merito al trattamento sanzionatorio in ordine al reato di cui all'art. 5, d.lgs. 74 del 2000, eccependo in particolare l'erroneità della motivazione con cui il giudice ha argomentato il diniego delle circostanze attenuanti generiche, in quanto la soglia sarebbe stata superata nella misura del triplo. Rilevato che le doglianze formulate esulano dal novero delle censure deducibili in sede di legittimità, collocandosi sul piano del merito. Le determinazioni del giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio sono infatti insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esente da vizi logico-giuridici ed idonea a dar conto delle ragioni del decisum. Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è senz'altro da ritenersi adeguata, avendo la Corte territoriale, nel confermare la sentenza di primo grado, ha analizzato il compendio probatorio inerente in particolare alle scritture contabili comprovanti il superamento della soglia di punibilità e la consapevolezza della condotta omissiva, con motivazione congrua ed esente da vizi logici (v. pagg. 5 ss.), laddove, oltre a richiamare il ragguardevole superamento della soglia di punibilità, all'epoca dei fatti di euro 30D00,00, ha richiamato anche la pluralità di elementi indicati anche dal giudice di primo grado, nonché la vicenda giudiziaria ancora pendente afferente al fallimento della società [OSCURATO:SOCIETA]. e ha così disatteso le censure nuovamente riproposte in questa sede; per tale ragione la doglianza, oggetto dell'unico motivo di ricorso, è inammissibile poiché non consentita dalla legge in sede di legittimità. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 14 ottobre 2022 Il consigliere estensore D E POS F A [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 43317/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris