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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 30052/2021

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 33029-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 3000 [OSCURATO:SOCIETA] , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 201, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - controricorrente - avverso la sentenza n. 2225/2/2019 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell' [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:SOCIETA] impugnava l'avviso di contestazione, notificato in data 23/11/2015, dell'importo di € 43.683,00 per irregolarità della fatturazione relativa ad un contratto di appalto stipulato tra la società contribuente e la [OSCURATO:SOCIETA]. 2 [OSCURATO:PERSONA] di Roma accoglieva il ricorso compensando le spese di lite.

3. La sentenza veniva impugnata dall'Agenzia delle Entrate e la [OSCURATO:PERSONA] del Lazio rigettava l'appello compensando le spese dei giudizi di primo e secondo grado in ragione della natura della controversia e della peculiarità della questione trattata. 4.Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione la società ricorrente deducendo un unico motivo.

L'Agenzia delle Entrate si è costituita depositando controricorso. 5, Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. [OSCURATO:PERSONA] Ric. 2019 n. 33029 sez.

MT - ud. 08-07-2021 -2- 1.Con un unico motivo dedotto - ai fini dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.- il contribuente lamenta la violazione e falsa applicazione dell' art.15, d.lgs. n.546 del 1992 , per aver la CTR disposto la compensazione delle spese con motivazione del tutto apparente. 2.11 motivo è fondato. 2.1 Premesso che nel processo tributario si applica l'art. 15 d.lgs. n. 546 del 1992 che, nella versione modificata dall'art. 9, comma 1, d.lgs. n. 156 del 2015, al comma 2 prevede che le spese di giudizio possono essere compensate «qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate», va ribadito che su tale formula legislativa, già adottata dall'art. 92, secondo comma, c.p.c., come emendata dalla legge 18 giugno 2009, n. 69, art. 45, comma 11, ed applicabile ai giudizi ordinari iniziati dopo il 4/07/2009, è consolidato l'orientamento giurisprudenziale di legittimità (Cass. 20 aprile 2012, n. 6279; conf.

Cass. n. 16470 del 2018 di questa Sottosezione) secondo cui le <<gravi ed eccezionali ragioni>>, da indicarsi esplicitamente nella motivazione ed in presenza delle quali — o, in alternativa alle quali, della soccombenza reciproca — il giudice può compensare, in tutto o in parte, le spese del giudizio, devono trovare puntuale riferimento in specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa (Cass., ord. ord. 15 dicembre 2011, n. 26987) e comunque devono essere appunto indicate specificamente (Cass., ord. 13 luglio 2011, n. 15413; Cass. 20 ottobre 2010, n. 21521) e non possono essere espresse con una formula generica in quanto inidonea a consentire il necessario controllo.» (Cass. Sez.6 -5, Ordinanza n.16518 del 2019); Ric. 2019 n. 33029 sez.

MT - ud. 08-07-2021 -3- 2.2 Nel caso di specie la CTR ha motivato la statuizione sulla compensazione delle spese nei seguenti termini: « ...tenuto conto della natura della presente controversia e della particolare peculiarità della questione trattata ». 2.3 Le ragioni della compensazione -individuate nella << natura della controversia >> e nella << particolare peculiarità della questione trattata >>- si risolvono in formule generiche e di mero principio del tutto inidonee a consentire il controllo sulla congruità delle ragioni poste dal giudice a fondamento della sua decisione. (cfr. Cass. 25594/2018) 3 Ne consegue l'accoglimento del ricorso e la cassazione della sentenza con rinvio alla CTR , in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte; accoglie il ricorso, cassa l'impugnata sentenza e rinvia alla [OSCURATO:PERSONA] del Lazio in diversa composizione anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità Così deciso, in Roma, nella Camera di Consiglio dell'8 luglio [OSCURATO:PERSONA] ente r. [OSCURATO:PERSONA] DEPOSITA

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 33029-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 3000 [OSCURATO:SOCIETA] , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 201, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - controricorrente - avverso la sentenza n. 2225/2/2019 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell' [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:SOCIETA] impugnava l'avviso di contestazione, notificato in data 23/11/2015, dell'importo di € 43.683,00 per irregolarità della fatturazione relativa ad un contratto di appalto stipulato tra la società contribuente e la [OSCURATO:SOCIETA]. 2 [OSCURATO:PERSONA] di Roma accoglieva il ricorso compensando le spese di lite. 3. La sentenza veniva impugnata dall'Agenzia delle Entrate e la [OSCURATO:PERSONA] del Lazio rigettava l'appello compensando le spese dei giudizi di primo e secondo grado in ragione della natura della controversia e della peculiarità della questione trattata. 4.Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione la società ricorrente deducendo un unico motivo. L'Agenzia delle Entrate si è costituita depositando controricorso. 5, Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. [OSCURATO:PERSONA] Ric. 2019 n. 33029 sez. MT - ud. 08-07-2021 -2- 1.Con un unico motivo dedotto - ai fini dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.- il contribuente lamenta la violazione e falsa applicazione dell' art.15, d.lgs. n.546 del 1992 , per aver la CTR disposto la compensazione delle spese con motivazione del tutto apparente. 2.11 motivo è fondato. 2.1 Premesso che nel processo tributario si applica l'art. 15 d.lgs. n. 546 del 1992 che, nella versione modificata dall'art. 9, comma 1, d.lgs. n. 156 del 2015, al comma 2 prevede che le spese di giudizio possono essere compensate «qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate», va ribadito che su tale formula legislativa, già adottata dall'art. 92, secondo comma, c.p.c., come emendata dalla legge 18 giugno 2009, n. 69, art. 45, comma 11, ed applicabile ai giudizi ordinari iniziati dopo il 4/07/2009, è consolidato l'orientamento giurisprudenziale di legittimità (Cass. 20 aprile 2012, n. 6279; conf. Cass. n. 16470 del 2018 di questa Sottosezione) secondo cui le <<gravi ed eccezionali ragioni>>, da indicarsi esplicitamente nella motivazione ed in presenza delle quali — o, in alternativa alle quali, della soccombenza reciproca — il giudice può compensare, in tutto o in parte, le spese del giudizio, devono trovare puntuale riferimento in specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa (Cass., ord. ord. 15 dicembre 2011, n. 26987) e comunque devono essere appunto indicate specificamente (Cass., ord. 13 luglio 2011, n. 15413; Cass. 20 ottobre 2010, n. 21521) e non possono essere espresse con una formula generica in quanto inidonea a consentire il necessario controllo.» (Cass. Sez.6 -5, Ordinanza n.16518 del 2019); Ric. 2019 n. 33029 sez. MT - ud. 08-07-2021 -3- 2.2 Nel caso di specie la CTR ha motivato la statuizione sulla compensazione delle spese nei seguenti termini: « ...tenuto conto della natura della presente controversia e della particolare peculiarità della questione trattata ». 2.3 Le ragioni della compensazione -individuate nella << natura della controversia >> e nella << particolare peculiarità della questione trattata >>- si risolvono in formule generiche e di mero principio del tutto inidonee a consentire il controllo sulla congruità delle ragioni poste dal giudice a fondamento della sua decisione. (cfr. Cass. 25594/2018) 3 Ne consegue l'accoglimento del ricorso e la cassazione della sentenza con rinvio alla CTR , in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte; accoglie il ricorso, cassa l'impugnata sentenza e rinvia alla [OSCURATO:PERSONA] del Lazio in diversa composizione anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità Così deciso, in Roma, nella Camera di Consiglio dell'8 luglio [OSCURATO:PERSONA] ente r. [OSCURATO:PERSONA] DEPOSITA
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