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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 7 marzo 2023

Cassazione n. 20354/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/11/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto

1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Napoli, con sentenza del 2 novembre 2022, ha applicato al predetto, ai sensi dell'articolo 599-bis cod. proc. pen., la pena indicata dalle parti.

Il ricorrente prospetta il vizio di violazione di legge in relazione al difetto di motivazione in punto di qualificazione giuridica della condotta imputata.

La doglianza di ricorso si sostanzia in un motivo inammissibile, alla luce di quanto si ricava dall'indicazione dell'articolo 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. che, nello stabilire la procedura de plano per le dichiarazioni di inammissibilità, fa richiamo anche alle sentenze di cd. patteggiamento in appello.

L'errore di qualificazione è censurabile, nei confronti delle sentenze di patteggiamento, soltanto entro i limiti ristretti indicati dalla giurisprudenza di legittimità, con il più volte ribadito principio secondo cui "in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. ... l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato" - Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018, Maugeri, Rv. 272619 -.

Nel caso in esame, peraltro, pur con il riferimento al tema della qualificazione, il ricorrente prospetta un vizio di difetto di motivazione con assoluta genericità.

2. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

Segue all'inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, che si stima equa, in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso, il 7 marzo 2023 Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/11/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Napoli, con sentenza del 2 novembre 2022, ha applicato al predetto, ai sensi dell'articolo 599-bis cod. proc. pen., la pena indicata dalle parti. Il ricorrente prospetta il vizio di violazione di legge in relazione al difetto di motivazione in punto di qualificazione giuridica della condotta imputata. La doglianza di ricorso si sostanzia in un motivo inammissibile, alla luce di quanto si ricava dall'indicazione dell'articolo 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. che, nello stabilire la procedura de plano per le dichiarazioni di inammissibilità, fa richiamo anche alle sentenze di cd. patteggiamento in appello. L'errore di qualificazione è censurabile, nei confronti delle sentenze di patteggiamento, soltanto entro i limiti ristretti indicati dalla giurisprudenza di legittimità, con il più volte ribadito principio secondo cui "in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. ... l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato" - Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018, Maugeri, Rv. 272619 -. Nel caso in esame, peraltro, pur con il riferimento al tema della qualificazione, il ricorrente prospetta un vizio di difetto di motivazione con assoluta genericità. 2. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p. Segue all'inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, che si stima equa, in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso, il 7 marzo 2023 Il
Sentenza Cassazione n. 20354/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris