CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 4 ottobre 1985
Cassazione n. 21020/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato ad Osimo il 04/10/1985 avverso la sentenza in data 21/05/2020 della Corte d'appello di Ancona visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa in data 21 maggio 2021, la Corte d'appello di Ancona ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Ancona, che, all'esito di giudizio abbreviato, aveva dichiarato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di detenzione illecita di 85 grammi di hashish, a norma dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, commesso il 29 novembre 2017, e lo aveva ffi condannato alla pena di un anno di reclusione e 1.200,00 euro di multa, previa applicazione della recidiva specifica ed infraquinquennale. 2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello indicata in epigrafe [OSCURATO:PERSONA], con atto a firma dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], articolando un unico motivo. Con l'unico motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento all'art. 99 cod. pen., nonché vizio di motivazione, avendo riguardo alla ritenuta sussistenza della recidiva. Si osserva che la sentenza impugnata ha omesso qualunque valutazione in ordine alla gravità della nuova condotta, ed al significato della stessa come espressione di maggiore pericolosità sociale e di progressione criminosa, ma si è limitata esclusivamente a valorizzare il precedente penale. Si rappresenta, poi, che il precedente penale attiene ad un fatto di dimensioni molto più contenute di quelle indicate in sentenza, perché riguarda la cessione di pochi grammi di cocaina e, soprattutto, è stato integrato da una condotta occasionale e non certo da un comportamento protrattosi per due anni, come invece afferma la Corte d'appello. Si aggiunge che, in occasione del reato oggetto del presente processo, l'imputato ha anche consegnato spontaneamente la droga agli operanti nel corso della perquisizione. 3. Il ricorso è inammissibile. Costituisce principio assolutamente consolidato nella giurisprudenza di legittimità, condiviso dal Collegio, quello in forza del quale, ai fini della rilevazione della recidiva, da intendersi quale elemento sintomatico di un'accentuata pericolosità sociale del prevenuto, e non come fattore meramente descrittivo dell'esistenza di precedenti penali per delitto a carico dell'imputato, la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull'arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore crminogeno per la commissione del reato oggetto di giudizio (cfr., Sez. 3, n. 33299 del 16/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270419-01). Ciò posto, la sentenza impugnata in punto di riconoscimento della recidiva è immune da vizi. Il giudice di secondo grado, infatti, ha innanzitutto valorizzato il precedente specifico, segnalando che lo stesso riguarda un real:o commesso in un arco temporale di ben due anni, dal 2009 al 20:111, ed evidenzia perciò una spiccata capacità a delinquere. Ha poi rappresentato che un ulteriore elemento indicativo della perdurante inclinazione al delitto dell'attuale ricorrente è costituito dalla inidoneità della concessione della sospensione condizionale della pena per il reato appena indicato a determinare un effetto deterrente ed inibitorio rispetto alla commissione di nuovi illeciti penali. Inoltre, da un lato, del tutto prive di specificità sono le censure concernenti la gravità, la protrazione e la occasionalità del fatto costituente il precedente penale richiamato dalla Corte d'appello, perché meramente assertive; dall'altro, diverse da quelle consentite sono le censure relative alla mancata valorizzazione della consegna dello stupefacente da parte dell'imputato agli operanti nel corso della perquisizione, in quanto dirette a proporre una diversa ricostruzione dei fatti accertati nel giudizio di merito. 4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento a favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende