CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 novembre 2021
Cassazione n. 47342/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/09/2019 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La CORTE APPELLO di ANCONA, con sentenza in data 26/09/2019, confermava la sentenza con la quale il TRIBUNALE di ANCONA in data 13/09/2017 aveva condannato MENGONI Giancarlo a pena di giustizia per il reato di ricettazione, per aver ricevuto una vettura provento di furto, accertato a OSIMO il 15/04/2015. MENGONI propone ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, e deduce quale unico motivo il vizio di motivazione in ordine alla affermazione della responsabilità, che sarebbe avvenuta non oltre ogni ragionevole dubbio, poiché la CORTE territoriale non avrebbe tenuto conto dell'ipotesi alternativa della presenza del veicolo nel garage di cui l'imputato aveva la disponibilità, poiché l'immobile di cui il box auto costituiva pertinenza era nella disponibilità anche dei suoi familiari. Il ricorso é inammissibile, perché è manifestamente infondato il motivo posto a base di esso. Articolato in fatto, è stato proposto al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità, rimanendo al di fuori dei poteri della Corte di cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (Cass. pen., sez. 6, n. 27429 del 4 luglio 2006, Lobriglio, rv. 234559; sez. 6, n. 25255 del 14 febbraio 2012, Minervini, rv. 253099) che è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003, 06/02/2004, Elia, Rv. 229369). La CORTE di APPELLO ha fornito congrua e logica motivazione sul fatto che l'imputato avesse la piena disponibilità del garage al cui interno era stato parcheggiato l'automezzo di provenienza furtiva, pur se il box costituiva pertinenza di una abitazione dalla quale egli si era da poco trasferito: tuttavia ivi tornava, secondo quanto da lui stesso riferito, perché doveva farvi dei lavori. A fronte di tale dato oggettivo, la CORTE ha correttamente valorizzato a carico del ricorrente la mancata indicazione da parte sua di qualsiasi spiegazione o prospettazione alternativa al fatto che quello veicolo fosse riferibile a lui, e non ad altri. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del kA ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna Ila ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 23/11/2021 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] L Im