CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 febbraio 2022
Cassazione n. 15137/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/12/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la ordinanza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il ricorso in ordine all'ordinanza della Corte di appello che aveva dichiarato inammissibile il gravame risulta egualmente inammissibile per manifesta infondatezza oltre che per genericità; rilevato che risulta corretto quanto osservato dalla Corte di merito che, in ordine alla richiesta di diminuzione della pena, ha messo in evidenza come il motivo sul punto non contenesse alcuna concreta valutabile censura sulla cui base poter decidere se mitigare la stessa, così impedendo al Collegio di poter apprezzare il motivo di gravame e fornire pertinente risposta; che, con riferimento alle invocate attenuanti generiche, la Corte territoriale ha osservato che le stesse erano state concesse mentre nessun accenno, contrariamente a quanto erroneamente affermato nel presente ricorso, veniva svolto circa la richiesta di un diverso bilanciamento; che, pertanto, il motivo di gravame non si confronta e confuta la precisa motivazione della Corte di appello; considerato che, infatti, è inammissibile il ricorso per cassazione i cui motivi non contengano la precisa prospettazione delle ragioni in fatto o in diritto da sottoporre a verifica (Sez. 3, n. 16851 del 02/03/2010, Cecco, Rv. 246980), tenuto conto che l'impugnazione è inammissibile per genericità dei motivi se manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità (tra tante, Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945); rilevato, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25/02/2022. Il Consigliere estensore Il Pre4iente [OSCURATO:PERSONA] tanzo DEPOSiT [OSCURATO:PERSONA] og