Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 2015/2023
ECLI:EU:C:2023:765
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62022CJ0011
SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)
12 ottobre 2023 (
*1
)
«Rinvio pregiudiziale – Aiuti concessi dagli Stati membri – Sostegno alle energie rinnovabili – Costruzione di un parco eolico – Comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] intitolata “Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell’ambiente e dell’energia per il periodo 2014-2020” – Punto 19, paragrafo 44, e nota 66 – Nozioni di “avvio dei lavori”, “lavori di costruzione relativi all’investimento”, “qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l’investimento” e “autorizzazione statale necessaria per realizzare il progetto” – Tipo e portata dell’esame che deve essere effettuato dall’autorità nazionale competente»
Nella causa C-11/22,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal [OSCURATO:PERSONA] (tribunale amministrativo di Tallinn, Estonia), con decisione del 5 gennaio 2022, pervenuta in cancelleria in pari data, nel procedimento
[OSCURATO:PERSONA] OÜ
contro
[OSCURATO:PERSONA],
LA CORTE (Prima Sezione),
composta da A. Arabadjiev (relatore), presidente di sezione, T. von Danwitz, P. G. Xuereb, A. Kumin e I. Ziemele, giudici,
avvocato generale: A. Rantos
cancelliere: C. Strömholm, amministratrice
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 12 gennaio 2023,
considerate le osservazioni presentate:
–
per la [OSCURATO:PERSONA] OÜ, da P. Kergandberg e E.-K. Velbri, vandeadvokaadid;
–
per la AS [OSCURATO:PERSONA], da T. Järviste e V. Šipilov, vandeadvokaadid;
–
per il governo estone, da M. Kriisa, in qualità d’agente;
–
per la [OSCURATO:PERSONA] europea, da G. Braga da Cruz, I. Georgiopoulos e E. Randvere, in qualità d’agenti,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 23 marzo 2023,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione del punto 19, paragrafo 44, e della nota 66, della comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] intitolata «Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell’ambiente e dell’energia 2014-2020» (
GU 2014, C 200, pag. 1
; in prosieguo: la «disciplina del 2014»).
2
Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la [OSCURATO:PERSONA] OÜ (in prosieguo: la «EWP») e la [OSCURATO:PERSONA] AS, gestore di rete di trasmissione, in merito alla legittimità di un parere, emesso dalla [OSCURATO:PERSONA] su domanda della EWP, secondo cui lo stato di avanzamento di un progetto di costruzione di un parco eolico non soddisfaceva i requisiti della normativa nazionale che avrebbero consentito di qualificare la EWP come «produttore esistente» di energia e, pertanto, di far beneficiare quest’ultima di sovvenzioni per la costruzione di tale parco.
Contesto normativo
Diritto dell’Unione
Il regolamento (UE) 2015/1589
3
L’articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell’articolo 108 [TFUE] (
GU 2015, L 248, pag. 9
), così dispone:
«Ai fini dell’applicazione dell’articolo 107, paragrafo 1, e dell’articolo 108 [TFUE], i giudici degli Stati membri possono chiedere alla [OSCURATO:PERSONA] [europea] di trasmettere loro le informazioni in suo possesso o i suoi pareri su questioni relative all’applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato».
La disciplina del 2014
4
Il punto 19, paragrafo 44, della disciplina del 2014 contiene la seguente definizione:
«“avvio dei lavori”: la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all’investimento oppure la data del primo fermo impegno ad ordinare attrezzature o qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l’investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. L’acquisto di terreno e i lavori preparatori quali [il rilascio] di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità preliminari non sono considerati come avvio dei lavori. In caso di acquisizioni, per avvio dei lavori si intende il momento dell’acquisizione di attivi direttamente collegati allo stabilimento acquisito».
5
Il punto 50 di tale disciplina così recita:
«[OSCURATO:PERSONA] ritiene che gli aiuti siano privi di effetto di incentivazione per il beneficiario se, nel momento in cui questi inoltra domanda di aiuto alle autorità nazionali, le attività legate al progetto hanno già avuto inizio. In tal caso, se il beneficiario dà inizio all’attuazione di un progetto prima di presentare domanda di aiuto, gli aiuti concessi per tale progetto non verranno considerati compatibili con il mercato interno».
6
Il punto 126 della citata disciplina così prevede:
«In un periodo di transizione che si estende dal 2015 al 2016, gli aiuti pari ad almeno il 5% della nuova capacità pianificata di energia elettrica da fonti rinnovabili dovrebbero essere concessi nell’ambito di una procedura di gara competitiva basata su criteri chiari, trasparenti e non discriminatori.
Dal 1
o
gennaio 2017 si applicano le seguenti condizioni.
Gli aiuti sono concessi nell’ambito di una procedura di gara competitiva basata su criteri chiari, trasparenti e non discriminatori (
66
) (...)».
(...)».
7
A termini della nota 66 della medesima disciplina:
«Gli impianti che hanno avviato i lavori prima del 1
o
gennaio 2017 e che hanno avuto conferma della concessione dell’aiuto dallo Stato membro prima di tale data possono beneficiare degli aiuti sulla base del regime in vigore al momento della conferma».
La decisione del 2017
8
I punti da 42 a 44 della decisione C(2017) 8456 final della [OSCURATO:PERSONA], del 6 dicembre 2017, relativa alle modifiche del regime di sostegno estone per le fonti di energia rinnovabili e la cogenerazione [aiuto di Stato SA.47354 (2017/NN)] (
GU 2018, C 121, pag. 7
, in prosieguo la «decisione del 2017») recitano come segue:
«(42)
La nota 66 della [disciplina del 2014] può essere considerata quale trasposizione del principio giuridico del legittimo affidamento ed è strettamente connessa al requisito dell’effetto di incentivazione degli aiuti di Stato. In termini pratici, ciò significa che i produttori il cui progetto, alla data del 1
o
gennaio 2017, si trovava in uno stadio di sviluppo tale da far ritenere altamente probabile la sua ultimazione, devono essere considerati dagli organismi che concedono gli aiuti come produttori esistenti, in modo da ottenere l’aiuto sulla base del regime di aiuti esistente (legittimo affidamento). Ciò esige quantomeno che i promotori abbiano ottenuto l’autorizzazione statale necessaria per la realizzazione del progetto stesso e che siano titolari del diritto di utilizzazione del terreno sul quale il progetto verrà realizzato.
(43)
La definizione di “avvio dei lavori” di cui al punto 19, paragrafo 44, della [disciplina del 2014] fornisce maggiori dettagli al riguardo. La nota 66 [disciplina del 2014] dev’essere, pertanto, letta e interpretata dagli organismi che concedono gli aiuti in modo da tenerne conto. A tal riguardo, la [OSCURATO:PERSONA] osserva che gli Stati membri rimangono responsabili della corretta attuazione delle misure di aiuto tramite i loro organi competenti.
(44)
Nel caso in cui l’autorità che concede gli aiuti ritenga che i lavori relativi a un determinato progetto siano stati avviati, ai sensi del punto 19, paragrafo 44, della [disciplina del 2014], anteriormente al 1
o
gennaio 2017, la [OSCURATO:PERSONA] riterrà che tale valutazione riguardi il progetto medesimo».
Diritto estone
9
L’articolo 59 dell’elektrituruseadus (legge sul mercato dell’energia elettrica,) dell’11 febbraio 2003 (RT I 2003, 25, 153), nella versione applicabile alla controversia principale (in prosieguo: l’«ELTS»), intitolato «Aiuto», prevedeva quanto segue:
«(1) Il produttore ha diritto a ricevere l’aiuto di cui al presente articolo dal gestore del sistema di trasmissione:
1)
per la produzione di elettricità, a condizione che il produttore abbia utilizzato impianti di produzione di energia rinnovabile con una capacità netta non superiore a 125 [megawatt (MW)];
(...)
(2) Il gestore del sistema di trasmissione versa un aiuto al produttore su richiesta di quest’ultimo:
1)
al tasso di 0,0537 euro per chilowattora di elettricità se tale elettricità è prodotta in conformità al precedente paragrafo 1, punto 1 (...);
(...)
(2
1
) L’aiuto di cui al paragrafo 2 del presente articolo costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, [TFUE], concesso in conformità alla [disciplina del 2014], nonché sulla base della [decisione del 2017].
(2
2
) L’aiuto di cui al paragrafo 2 del presente articolo per l’energia prodotta da impianti di produzione con una potenza elettrica di almeno 1 MW può essere richiesto da un produttore che, per quanto riguarda il progetto di investimento relativo a tali impianti di produzione, abbia avviato i lavori entro il 31 dicembre 2016, avendo effettuato almeno una delle seguenti operazioni:
1)
aver avviato la produzione di energia elettrica;
2)
aver avviato i lavori di costruzione relativi al progetto di investimento;
3)
aver assunto il fermo impegno a ordinare attrezzature per la costruzione di un impianto di produzione;
4)
aver assunto qualsiasi altro impegno che renda irreversibile il progetto di investimento, ad eccezione dell’acquisizione del terreno su cui sia situato l’impianto di produzione, del rilascio dei permessi e dei lavori preparatori, che non rientrano tra gli impegni che rendono irreversibile il progetto di investimento.
(2
3
) Nel caso in cui il produttore chieda al gestore del sistema di trasmissione un parere in merito alla sua conformità alle condizioni di cui al paragrafo 2
2
del presente articolo, questo deve essere fornito entro 90 giorni dalla ricezione della richiesta.
(...)».
Procedimento principale e questioni pregiudiziali
10
Ai fini della realizzazione di un parco eolico composto da 28 turbine eoliche, di capacità complessiva pari a 64,4 MW, a Päite-Vaivina, nel comune di Toila (Estonia) (in prosieguo; il «parco eolico prospettato»), la EWP, in data 27 aprile 2004, ha stipulato un contratto di abbonamento con la [OSCURATO:PERSONA] versando, a titolo di costi di connessione alla rete interessata, la somma di EUR 522813,93.
11
Nel 2008 la EWP ha installato piloni anemometri in tale parco eolico e ha sostenuto al riguardo costi pari a EUR 212002,15. Con contratto dell’11 maggio 2010, la EWP ha acquisito i diritti di superficie sui 28 appezzamenti di terreno previsti per l’installazione di tali pale eoliche.
12
Il 19 gennaio 2016 l’amministrazione comunale di Toila ha pubblicato i requisiti relativi alla progettazione del parco eolico prospettato e il 4 febbraio 2016 la EWP ha chiesto il rilascio di permessi di costruire a tal fine. Il 20 aprile 2016 il ministero della Difesa negava l’approvazione del progetto di costruzione del parco eolico e, con decreto del 26 aprile 2016, l’amministrazione comunale di Toila ha negato il rilascio dei permessi di costruire richiesti dalla EWP. Quest’ultima ha impugnato tali decisioni di diniego.
13
Il 29 settembre 2020 la EWP ha chiesto un parere alla [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell’articolo 59, paragrafo 2
3
, dell’ELTS, per stabilire se il progetto di investimento per la costruzione del parco eolico fosse conforme ai requisiti di cui a tale articolo 59, paragrafo 2
2
.
14
Nel suo parere n. 22-7/2020/29-5 del 13 aprile 2021, la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto che il progetto non soddisfacesse tali requisiti, poiché, in particolare, l’EWP non poteva essere qualificata come «produttore esistente» alla data 31 dicembre 2016. Orbene, se così fosse stato, la EWP avrebbe avuto il diritto di ottenere, per la costruzione del parco eolico prospettato, un aiuto sulla base di un regime di aiuti esistente.
15
Il 13 maggio 2021, la EWP ha proposto ricorso dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale amministrativo di Tallinn, Estonia), che è il giudice del rinvio, chiedendo l’annullamento di tale parere e di ingiungere alla [OSCURATO:PERSONA] di riesaminare la domanda di cui al punto 13 della presente sentenza. La controversia principale verte quindi sulla legittimità di detto parere.
16
Tale giudice afferma che, ai sensi dell’articolo 59, paragrafo 2
2
, dell’ELTS, la nozione di «produttore esistente» comprende un produttore che ha iniziato i lavori di un progetto di investimento relativo a impianti di produzione entro il 31 dicembre 2016, in quanto ha «iniziato i lavori di costruzione» di tale progetto di investimento o ha «assunto qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l’investimento», fermo restando che né l’acquisizione del terreno su cui è ubicato l’impianto di produzione né il rilascio dei permessi né i lavori preparatori sono considerati impegni che rendono irreversibile il progetto di investimento.
17
La EWP e la [OSCURATO:PERSONA] sono in disaccordo sulla questione se, alla data del 31 dicembre 2016, la EWP avesse «iniziato i lavori di costruzione» relativi al parco eolico prospettato o avesse «assunto qualsiasi altro impegno che rendesse [siffatto] progetto di investimento irreversibile».
18
Per quanto riguarda quest’ultima condizione, le parti non concordano, in particolare, sulla definizione della nozione di «progetto d’investimento irreversibile», vale a dire se tale nozione implichi la realizzazione di un’analisi economica relativa alla proporzione dei costi sostenuti nel progetto di investimento di cui trattasi rispetto al costo totale di quest’ultimo e se, nell’ipotesi in cui la [OSCURATO:PERSONA] consideri una parte delle spese effettuate come preparatorie o dei costi che non fanno parte delle spese irreversibili, come quelle connesse all’acquisto di terreni o all’acquisto di un diritto di superficie, occorra parimenti escluderle dal costo totale di tale progetto nell’ambito di una tale analisi economica, allorché quest’ultima include un confronto della quota percentuale delle spese sostenute rispetto al costo totale del progetto.
19
Del pari, le parti non concordano sulla questione se, da un lato, alla data del 31 dicembre 2016, la ricorrente disponesse di un’autorizzazione statale necessaria alla realizzazione del medesimo progetto e, dall’altro, se tale autorizzazione statale debba necessariamente essere un permesso di costruire o se possa anche trattarsi di un documento di pianificazione urbana, quale un piano urbanistico generale o un piano urbanistico dettagliato, o ancora di un elenco delle condizioni di progettazione, documento e elenco che intervengono a monte del permesso di costruire, ai sensi del diritto nazionale.
20
L’EWP ritiene di aver «iniziato i lavori di costruzione» relativi al parco eolico prospettato, dal momento che essa ha costruito tralicci di misurazione del vento e una postazione di collegamento di tale parco eolico alla sottostazione di Allika (Estonia) prima del 31 dicembre 2016.
21
[OSCURATO:PERSONA] definisce «spese irreversibili» le spese sostenute per la costruzione dei piloni anemometri, di importo pari a EUR 212002,15, e le spese di allacciamento, per un importo di EUR 522813,93, ma ritiene che tali investimenti non siano sufficienti a stabilire che era molto probabile che il progetto d’investimento di cui trattasi sarebbe stato portato a termine, poiché tali impegni non rappresentano una parte significativa del costo totale del progetto, stimato in EUR 67224000, ossia appena l’1,09% di tale costo totale.
22
Inoltre, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che, in tali circostanze e salvo svuotare di significato il sistema di cui all’articolo 59, paragrafo 2
2
, dell’ELTS, non può essere soddisfatta nemmeno la condizione relativa all’inizio dei lavori di costruzione enunciata in tale disposizione, poiché la natura irreversibile del progetto di investimento interessato è un fattore rilevante in tutte le fattispecie menzionate in detta disposizione, anche in relazione a tale condizione, che la EWP contesta.
23
[OSCURATO:PERSONA] (Tribunale amministrativo di Tallinn) osserva che, nel procedimento principale, ha chiesto un parere alla [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell’articolo 29, paragrafo 1, del regolamento 2015/1589, per sapere se il punto 42 della decisione del 2017 e la nozione di «produttori esistenti» ivi contenuta dovessero essere interpretati nel senso di imporre che, al 1
o
gennaio 2017, «i promotori abbiano ottenuto l’autorizzazione statale necessaria per realizzare il progetto ed essere legalmente autorizzati a utilizzare il terreno su cui il progetto sarà realizzato» per poter essere considerati rientranti in tale nozione e quindi beneficiare di un aiuto di Stato compatibile con il mercato interno ai sensi di tale decisione.
24
Con parere del 17 gennaio 2020 (in prosieguo: il «parere del 2020»), la [OSCURATO:PERSONA] ha risposto a tale giudice che occorreva interpretare il punto 42 della decisione del 2017 nel senso di imporre che, al 1
o
gennaio 2017, «i promotori devono aver ottenuto l’autorizzazione statale necessaria per realizzare il progetto ed essere titolari del diritto di utilizzare il terreno su cui sarà realizzato il progetto». Tale istituzione ha aggiunto che questi due requisiti, unitamente ad una delle tre ipotesi di cui al punto 19, paragrafo 44, prima frase, della disciplina del 2014, dovevano essere soddisfatti affinché l’impresa potesse essere considerata un «produttore esistente» e, quindi, beneficiare di aiuti di Stato compatibili con il mercato interno ai sensi di tale decisione.
25
Alla luce di tale parere, il giudice del rinvio ritiene necessario chiarire ulteriormente le nozioni di «avvio dei lavori», «lavori di costruzione relativi all’investimento», «qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l’investimento» e «autorizzazione statale per la realizzazione del progetto di investimento», di cui al punto 19, paragrafo 44, della disciplina del 2014, e al punto 42 della decisione del 2017, nonché i requisiti che ne conseguono per un’amministrazione nazionale con riguardo alla valutazione della probabilità di ultimazione di un progetto di investimento.
26
Tale giudice si chiede altresì se le considerazioni di cui ai punti 61 e 68 della sentenza del 5 marzo 2019, [OSCURATO:PERSONA] (
C‑349/17
,
EU:C:2019:172
), secondo le quali i criteri in materia di aiuti devono essere chiari e semplici da applicare da parte delle autorità nazionali competenti, non ostino a una siffatta valutazione economica complessa caso per caso.
27
Ciò premesso, il [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale amministrativo di Tallinn) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1)
Se le disposizioni di diritto dell’Unione europea in materia di aiuti di Stato, in particolare la prima alternativa della nozione di “avvio dei lavori” di cui al punto 19, paragrafo 44, della [disciplina del 2014], ossia “la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all’investimento”, debbano essere interpretate nel senso che per tale espressione si intenda la data di inizio di lavori di costruzione inerenti a non importa quale progetto di investimento, oppure solo la data di inizio di quei lavori di costruzione che presentano un nesso con l’impianto relativo al progetto di investimento destinato a produrre energia da fonti rinnovabili.
2)
Se le disposizioni di diritto dell’Unione europea in materia di aiuti di Stato, in particolare la prima alternativa della nozione di “avvio dei lavori” di cui al punto 19, paragrafo 44, della [disciplina del 2014], ossia “la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all’investimento”, debbano essere interpretate nel senso che l’autorità competente dello Stato membro sia tenuta, in una situazione in cui abbia constatato l’avvio dei lavori di costruzione relativi a un investimento, a valutare anche, sulla base del principio della tutela del legittimo affidamento, quale stato di sviluppo abbia raggiunto il progetto di investimento e quale grado probabilità di ultimazione presenti il progetto medesimo.
3)
In caso di risposta affermativa alla precedente questione: se, nell’ambito della valutazione dello stato di sviluppo del progetto di investimento, si possa tener conto di altre circostanze oggettive, ad esempio di procedimenti giudiziari pendenti che impediscano la prosecuzione del progetto di investimento.
4)
Se nella presente fattispecie rilevino le considerazioni svolte dalla Corte ai punti 61 e 68 della sentenza 5 marzo 2019,
C‑349/17
, [OSCURATO:PERSONA] (
EU:C:2019:172
), secondo cui l’esistenza o meno di un effetto di incentivazione non può essere considerata quale criterio chiaro e semplice da applicarsi da parte delle autorità nazionali, dato che la sua verifica imporrebbe di effettuare, caso per caso, valutazioni economiche complesse, motivo per cui un criterio del genere non soddisfa il requisito secondo cui i criteri per l’applicazione di un’esenzione devono essere chiari e semplici da applicarsi per le autorità nazionali.
5)
In caso di risposta affermativa alla precedente questione: se le disposizioni di diritto dell’Unione europea in materia di aiuti di Stato, in particolare la nota 66 al punto 126 della [disciplina del 2014], in combinato disposto con il punto 19, paragrafo 44, della [medesima] debbano essere interpretate nel senso che l’autorità nazionale non sia tenuta, ai fini della verifica del criterio dell’avvio dei lavori, ad effettuare alcuna valutazione economica, caso per caso, del progetto di investimento.
6)
In caso di risposta affermativa alla precedente questione: se le disposizioni di diritto dell’Unione europea in materia di aiuti di Stato, in particolare l’ultima alternativa della nozione di “avvio dei lavori” di cui al punto 19, paragrafo 44, [della disciplina del 2014], ossia “qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l’investimento”, debbano essere interpretate nel senso che qualunque altro impegno, di qualsivoglia natura, eccezion fatta per l’acquisto del terreno e i lavori preparatori (ivi compreso l’ottenimento della concessione edilizia) – renda irreversibile l’investimento, a prescindere dai costi dell’impegno assunto.
7)
Se le disposizioni di diritto dell’Unione europea in materia di aiuti di Stato, in particolare la nozione di “avvio dei lavori” di cui al punto 19, paragrafo 44 [della disciplina del 2014], debbano essere interpretate nel senso che tra i requisiti essenziali per l’avvio dei lavori rientrino il possesso di un diritto di sfruttamento del terreno da parte del produttore e l’esistenza di un permesso a livello nazionale per la realizzazione del progetto di investimento.
8)
In caso di risposta affermativa alla precedente questione: se la nozione di “permesso a livello nazionale per la realizzazione del progetto di investimento” debba essere interpretata alla luce del diritto nazionale e se possa trattarsi di un permesso sulla base del quale vengano eseguiti i lavori di costruzione relativi al progetto di investimento».
Sulle questioni pregiudiziali
Sulla ricevibilità delle questioni dalla prima alla sesta
28
[OSCURATO:PERSONA] sostiene che, alla luce della risposta che occorrerebbe fornire alla settima e all’ottava questione, le questioni dalla prima alla sesta sono irricevibili o, quanto meno, prive di pertinenza, cosicché non occorrerebbe risolverle.
29
In primo luogo, tale istituzione fa osservare che la disciplina del 2014 ha effetto vincolante solo nei propri confronti e che non crea obblighi giuridici autonomi a carico degli Stati membri, i quali sarebbero vincolati solo dalle decisioni che la [OSCURATO:PERSONA] rivolge loro in applicazione degli orientamenti corrispondenti alla misura in questione. Di conseguenza, il punto 19, paragrafo 44, il punto 126 e la nota a piè di pagina 66 della disciplina del 2014 non sarebbero norme giuridiche che il [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale amministrativo di Tallinn) debba applicare direttamente nell’ambito del procedimento principale.
30
Occorre ricordare che la valutazione della compatibilità delle misure di aiuto con il mercato interno, ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, TFUE, rientra nella competenza esclusiva della [OSCURATO:PERSONA], che agisce sotto il controllo dei giudici dell’Unione. A tale riguardo, la [OSCURATO:PERSONA] gode di un ampio potere discrezionale il cui esercizio comporta complesse valutazioni di ordine economico e sociale. Nell’esercizio di tale potere discrezionale, la [OSCURATO:PERSONA] può adottare orientamenti al fine di stabilire i criteri in base ai quali essa intende valutare la compatibilità, con il mercato interno, delle misure di aiuto previste dagli Stati membri (sentenza del 15 dicembre 2022, Veejaam e Espo,
C‑470/20
,
EU:C:2022:981
, punto
29
e giurisprudenza citata).
31
Adottando siffatte norme di comportamento ed annunciando, con la loro pubblicazione, che le applicherà ai casi a cui esse si riferiscono, la [OSCURATO:PERSONA] si autolimita nell’esercizio di detto potere discrezionale e non può, in linea di principio, discostarsi da tali norme, pena una sanzione, eventualmente, a titolo di violazione di principi giuridici generali, quali la parità di trattamento o la tutela del legittimo affidamento (sentenza del 15 dicembre 2022, Veejaam e Espo,
C‑470/20
,
EU:C:2022:981
, punto
30
e giurisprudenza citata).
32
Ne deriva che l’effetto dell’adozione delle norme di comportamento contenute nella disciplina del 2014 è circoscritto a quello di un’autolimitazione della [OSCURATO:PERSONA] nell’esercizio del suo potere discrezionale, nel senso che, se uno Stato membro notifica alla [OSCURATO:PERSONA] un progetto di aiuto di Stato che è conforme a tali norme, quest’ultima deve, in linea di principio, autorizzare tale progetto (sentenza del 15 dicembre 2022, Veejaam e Espo,
C‑470/20
,
EU:C:2022:981
, punto
31
e giurisprudenza citata).
33
Ne consegue che la disciplina del 2014 non è idonea a creare obblighi autonomi a carico degli Stati membri (sentenza del 15 dicembre 2022, Veejaam e Espo,
C‑470/20
,
EU:C:2022:981
, punto
32
).
34
Ciò premesso, conformemente all’articolo 288, quarto comma, TFUE, la decisione del 2017 ha effetto vincolante nei confronti della Repubblica di Estonia che ne è destinataria.
35
Orbene, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 30 delle sue conclusioni, la decisione del 2017 fa espresso riferimento a diverse disposizioni della disciplina del 2014.
36
In particolare, il punto 42 della decisione del 2017 cita e interpreta la nota 66 della disciplina del 2014, e il punto 43 di tale decisione enuncia che questa «[nota 66] deve [...] essere letta e interpretata dagli organismi che concedono gli aiuti in modo da tenere conto» della «definizione di “avvio dei lavori” di cui al punto 19, paragrafo 44, della [disciplina del 2014]» e il punto 44 di tale decisione fa riferimento al «caso in cui l’autorità che concede l’aiuto ritenga che i lavori relativi a un determinato progetto siano stati avviati, ai sensi del punto 19, paragrafo 44, della [disciplina del 2014], anteriormente al 1
o
gennaio 2017».
37
Si deve pertanto ritenere che, conformemente ai termini dei suoi punti da 42 a 44, la decisione del 2017 impone, in circostanze come quelle di cui al procedimento principale, alle autorità estoni competenti di applicare tali disposizioni della disciplina del 2014 nel senso loro attribuito da tali punti, il che è idoneo a conferire a dette disposizioni natura vincolante.
38
Orbene, poiché il giudice del rinvio è investito di una controversia vertente sulla legittimità di un parere vincolante emesso dalla [OSCURATO:PERSONA] e che applica, alla luce dei punti da 42 a 44 della decisione del 2017, le medesime disposizioni della disciplina del 2014, le questioni vertenti sull’interpretazione del punto 19, paragrafo 44, e della nota 66 di tale disciplina devono essere considerate ricevibili.
39
In secondo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] rileva che dalla decisione di rinvio risulta che il Ministero della Difesa estone ha rifiutato di approvare i progetti di costruzione del parco eolico prospettato e che l’amministrazione comunale di Toila ha rifiutato, di conseguenza, di rilasciare i permessi edilizi richiesti dalla EWP. Tali circostanze sembrerebbero indicare che tutte le autorizzazioni statali necessarie alla realizzazione del progetto in questione, ai sensi del punto 42 della decisione del 2017, non erano disponibili prima del 31 dicembre 2016. Pertanto, risulterebbe che, alla data del 1
o
gennaio 2017, tale progetto non si trovava in uno stadio di sviluppo tale da ritenere altamente probabile che sarebbe stato ultimato e avrebbe dovuto beneficiare dell’aiuto sulla base del regime di aiuti esistente, ai sensi di tale punto 42.
40
Orbene, una siffatta obiezione discende non solo dall’interpretazione delle disposizioni del diritto dell’Unione sulle quali vertono la settima e l’ottava questione, ma anche dall’applicazione di tali disposizioni ai fatti del procedimento principale nonché dall’interpretazione e dall’applicazione delle pertinenti disposizioni del diritto estone a tali fatti.
41
Secondo una giurisprudenza costante, il procedimento istituito dall’articolo 267 TFUE costituisce uno strumento di cooperazione tra la Corte e i giudici nazionali, per mezzo del quale la prima fornisce ai secondi gli elementi d’interpretazione del diritto dell’Unione necessari per risolvere le controversie dinanzi ad essi pendenti (sentenza del 15 settembre 2011, Unió de Pagesos de Catalunya,
C‑197/10
,
EU:C:2011:590
, punto
16
e giurisprudenza citata).
42
Nell’ambito di tale procedimento, basato sulla netta separazione di funzioni tra i giudici nazionali e la Corte, l’accertamento e la valutazione dei fatti costituenti l’oggetto della controversia nel procedimento principale, nonché l’interpretazione e l’applicazione del diritto nazionale, rientrano nella competenza esclusiva del giudice nazionale (sentenza del 24 luglio 2023, Lin,
C‑107/23 PPU
,
EU:C:2023:606
, punto
76
e giurisprudenza citata).
43
In particolare, la Corte ha ripetutamente dichiarato che non le compete, nell’ambito di un rinvio pregiudiziale, pronunciarsi sull’interpretazione delle disposizioni nazionali, poiché un’interpretazione del genere rientra nella competenza esclusiva dei giudici nazionali (sentenza del 25 novembre 2020, Sociálna poisťovňa,
C‑799/19
,
EU:C:2020:960
, punto
45
e giurisprudenza citata).
44
Dalle considerazioni che precedono risulta che le questioni dalla prima alla sesta sono ricevibili.
Sulla prima e sulla sesta questione, relative alla nozione di «avvio dei lavori», ai sensi del punto 19, paragrafo 44, della disciplina del 2014, in combinato disposto con il punto 42 della decisione del 2017
45
Con la prima e la sesta questione, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se il punto 19, paragrafo 44 della disciplina del 2014, in combinato disposto con il punto 42 della decisione del 2017, debba essere interpretato nel senso che la nozione di «avvio dei lavori» riguarda, da un lato, l’inizio di tutti i lavori di costruzione connessi a un progetto di investimento, qualsiasi siano tali lavori, o solo l’inizio dei lavori di costruzione relativi all’installazione del progetto d’investimento che consente la produzione di energia rinnovabile e, dall’altro, qualsiasi altro impegno, a prescindere dalla natura o dal costo di tale impegno, ad eccezione dell’acquisto di terreni e dei lavori preparatori ai sensi di tale punto 19, paragrafo 44.
46
Occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante della Corte, ai fini dell’interpretazione di una norma del diritto dell’Unione si deve tener conto non soltanto del tenore letterale della stessa, ma anche del suo contesto e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte [sentenza dell’8 giugno 2023, Fastweb e a, (Periodicità di fatturazione),
C‑468/20
,
EU:C:2023:447
, punto
52
e giurisprudenza citata].
47
Ai sensi della prima e della terza fattispecie di cui al citato punto 19, paragrafo 44, della disciplina del 2014, la nozione di «avvio dei lavori» include l’«inizio dei lavori di costruzione relativi all’investimento» o «qualsiasi altro impegno che renda l’investimento irreversibile». Tale disposizione precisa, inoltre, che «l’acquisto di terreno e i lavori preparatori quali [il rilascio] di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio dei lavori».
48
Sebbene risulti quindi chiaramente dalla formulazione di detta disposizione che i lavori di costruzione necessari al funzionamento del progetto d’investimento, quali, nel procedimento principale, la costruzione di piloni anemometri e la realizzazione di collegamenti elettrici, non costituiscono lavori preparatori, ai sensi della medesima disposizione, e possono quindi rientrare nella nozione di «avvio dei lavori», ai sensi del punto 19, paragrafo 44, della disciplina del 2014, se sono soddisfatte le condizioni previste da tale disposizione, è giocoforza constatare che detta disposizione non individua con precisione la natura dei lavori di costruzione contemplati o degli impegni che rendono l’investimento irreversibile né stabilisce una soglia a partire dalla quale i lavori iniziati devono essere considerati conformi a tali condizioni.
49
Ciò premesso, come rilevato dall’avvocato generale ai paragrafi da 37 a 39 delle sue conclusioni, nel contesto del punto 42 della decisione del 2017, tale nozione di «inizio dei lavori» ha lo scopo di determinare quali produttori possano essere riconosciuti come «produttori esistenti» di energia rinnovabile idonei a beneficiare di aiuti di Stato nell’ambito di un regime di aiuti esistente.
50
Da tale punto 42 si evince che «i produttori il cui progetto, alla data del 1
o
gennaio 2017, si trovava in uno stadio di sviluppo tale da far ritenere altamente probabile la sua ultimazione» possono essere considerati dalle autorità che concedono gli aiuti come «produttori esistenti».
51
Orbene, poiché detto punto 42 impone che, a tale data, il progetto in questione si trovasse in uno «stadio di sviluppo» tale da far ritenere «altamente probabile la sua ultimazione», non si può ritenere che qualsiasi inizio di lavori di costruzione relativi a un progetto d’investimento, qualsiasi siano tali lavori, soddisfi un siffatto criterio.
52
Al contrario, come ha rilevato l’avvocato generale, in sostanza, al paragrafo 43 delle sue conclusioni, ne consegue che lo stato di avanzamento dei lavori controversi doveva essere tale che, al 1
o
gennaio 2017, l’investimento in parola fosse reso irreversibile e il promotore potesse essere equiparato a un produttore esistente di energia rinnovabile.
53
Nel contesto del punto 42 della decisione del 2017, la nozione di «avvio dei lavori», ai sensi del punto 19, paragrafo 44, della disciplina del 2014, deve quindi essere intesa, in tutti i casi, come riguardante uno stato di avanzamento dei lavori in questione che consenta di equiparare il promotore a un produttore esistente di energia rinnovabile.
54
Di conseguenza, solo un impegno che, alla data del 1
o
gennaio 2017, portasse il progetto d’investimento a uno «stadio di sviluppo» tale da far ritenere «altamente probabile la sua ultimazione», e che quindi il progetto fosse, in sostanza, irreversibile, poteva rientrare, in tale contesto, nella nozione di «avvio dei lavori».
55
Come rilevato, in sostanza, dall’avvocato generale ai paragrafi da 44 a 46 delle sue conclusioni, una soglia del genere può essere considerata raggiunta a tale data solo se erano stati compiuti i lavori preparatori e l’impegno assunto era sufficientemente significativo, tenuto conto della sua natura e del suo costo, rispetto al volume totale del progetto di investimento interessato.
56
Sebbene spetti al giudice del rinvio, che è l’unico a disporre di tutte le informazioni pertinenti, valutare se, a quella data, lo stato di avanzamento dei lavori di costruzione del parco eolico prospettato consentisse di ritenere altamente probabile che il progetto di costruzione di tale parco eolico sarebbe stato ultimato, gli elementi di cui dispone la Corte tendono a indicare che, nel caso di specie, la costruzione di piloni anemometri e di collegamenti elettrici alla rete di trasmissione non costituiva un siffatto «avvio dei lavori» che consentisse di equiparare la EWP ad un «produttore esistente» di energia rinnovabile, poiché solo l’inizio dei lavori di costruzione delle turbine eoliche produttrici di energia rinnovabile, o addirittura un impegno irreversibile relativo a queste ultime che sembrano rappresentare la parte più significativa del progetto di investimento di cui trattasi nel procedimento principale, poteva conferirle un siffatto status.
57
Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla prima e alla sesta questione dichiarando che il punto 19, paragrafo 44, della disciplina del 2014, in combinato disposto con il punto 42 della decisione del 2017, deve essere interpretato nel senso che la nozione di «avvio dei lavori» comprende, da un lato, l’inizio dei lavori di costruzione relativi all’installazione di un progetto d’investimento che consente la produzione di energia rinnovabile e, dall’altro, qualsiasi altro impegno che, tenuto conto della sua natura e del suo costo, abbia portato il progetto d’investimento interessato, alla data del 1
o
gennaio 2017, a uno stadio di sviluppo tale da far ritenere altamente probabile l’ultimazione del progetto.
Sulla seconda, quarta e quinta questione, relative alla valutazione che l’autorità nazionale competente deve effettuare ai sensi del punto 19, paragrafo 44, della disciplina del 2014, in combinato disposto con i punti da 42 a 44 della decisione del 2017
58
Con le questioni seconda, quarta e quinta, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se il punto 19, paragrafo 44, della disciplina del 2014, in combinato disposto con i punti da 42 a 44 della decisione del 2017, debba essere interpretato nel senso che l’autorità nazionale competente è tenuta, al fine di constatare un «avvio dei lavori», ai sensi di tale punto 19, paragrafo 44, a procedere, caso per caso, a un’analisi, eventualmente economica e approfondita, dello stadio di sviluppo del progetto d’investimento interessato e della probabilità che quest’ultimo sia ultimato o se essa possa limitarsi a una valutazione puramente di fatto o formale.
59
A questo proposito, va ricordato che i punti da 42 a 44 della decisione del 2017 stabiliscono, in particolare, che i produttori il cui progetto, alla data del 1
o
gennaio 2017, si trovava in uno stadio di sviluppo tale da far ritenere altamente probabile la sua ultimazione «devono essere considerati dagli organismi che concedono gli aiuti» come produttori esistenti, che «gli Stati membri rimangono responsabili della corretta attuazione delle misure di aiuto tramite i loro organi competenti» e che, nel caso in cui «l’autorità che concede gli aiuti ritenga» che i lavori relativi a un determinato progetto siano stati avviati, ai sensi del punto 19, paragrafo 44, della [disciplina del 2014], anteriormente al 1
o
gennaio 2017, la [OSCURATO:PERSONA] riterrà che tale valutazione riguardi il progetto medesimo. Tali punti precisano altresì che la nota 66 di tale disciplina dev’essere «letta e interpretata dagli organismi che concedono gli aiuti» in modo da tenere conto della definizione della nozione di «avvio dei lavori» di cui a tale punto 19, paragrafo 44.
60
Pertanto, dai punti da 42 a 44 della decisione del 2017 emerge inequivocabilmente che, nel contesto di tale decisione, l’autorità competente deve effettuare un controllo caso per caso per stabilire se il progetto interessato, alla data del 1
o
gennaio 2017, si trovasse in uno stadio di sviluppo tale da far ritenere altamente probabile la sua ultimazione. Orbene, una siffatta valutazione non si presta ad un controllo puramente formale e può richiedere, a seconda dei casi, un’analisi economica approfondita.
61
Quanto affermato non è contraddetto dalle considerazioni esposte ai punti 61 e 68 della sentenza del 5 marzo 2019, [OSCURATO:PERSONA] (
C‑349/17
,
EU:C:2019:172
). È vero che, in tali punti, la Corte ha sostanzialmente escluso che le autorità nazionali competenti possano procedere a valutazioni economiche complesse caso per caso e ha limitato il potere di tali autorità a constatazioni di fatto o formali. Tuttavia, una tale limitazione è stata accertata per quanto concerne l’applicazione dell’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 800/2008 della [OSCURATO:PERSONA], del 6 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli [107 e 108 TFUE] (regolamento generale di esenzione per categoria) (
GU 2008, L 214, pag. 3
), che deve essere oggetto di un’applicazione uniforme negli Stati membri, mediante criteri chiari e semplici da applicare. Inoltre, tali considerazioni vertevano su un effetto incentivante, presunto o reale, dell’aiuto interessato.
62
Nel caso di specie, invece, l’effetto incentivante del regime di aiuti estone applicabile prima delle modifiche di cui alla decisione del 2017 è stato definitivamente accertato dalla [OSCURATO:PERSONA] in tale decisione, cosicché la valutazione spettante all’autorità nazionale competente verte esclusivamente sull’esistenza o meno di un legittimo affidamento del promotore, che giustifichi una tutela, nell’ottenimento di un aiuto a titolo di tale regime di aiuti. Orbene, un siffatto esame deve necessariamente essere effettuato caso per caso e non si può ritenere che si limiti ad una valutazione puramente di fatto o formale.
63
Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alle questioni seconda, quarta e quinta dichiarando che il punto 19, paragrafo 44, della disciplina del 2014, in combinato disposto con i punti da 42 a 44 della decisione del 2017, deve essere interpretato nel senso che l’autorità nazionale competente è tenuta, al fine di constatare un «avvio dei lavori», ai sensi di tale punto 19, paragrafo 44, a procedere, caso per caso, ad un’analisi dello stadio di sviluppo del progetto d’investimento interessato e della probabilità che quest’ultimo sia ultimato, analisi che non può limitarsi ad una valutazione puramente di fatto o formale e può richiedere, a seconda dei casi, un’analisi economica approfondita.
Sulla terza, settima e ottava questione, relative alla nozione di «autorizzazione statale», ai sensi del punto 19, paragrafo 44, della disciplina del 2014, in combinato disposto con il punto 42 della decisione del 2017
64
Con la terza, la settima e l’ottava questione, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede sostanzialmente se il punto 19, paragrafo 44, della disciplina del 2014, in combinato disposto con il punto 42 della decisione del 2017, debba essere interpretato nel senso che:
–
la nozione di «avvio dei lavori», ai sensi di tale punto 19, paragrafo 44, implica necessariamente che il promotore sia titolare del diritto di utilizzare il terreno sul quale sarà realizzato il progetto di investimento interessato e di un’autorizzazione statale necessaria alla realizzazione di tale progetto;
–
la nozione di «autorizzazione statale necessaria alla realizzazione del progetto», di cui a tale punto 42, deve essere interpretata alla luce del diritto nazionale e nel senso che essa consente di effettuare i lavori di costruzione relativi al progetto d’investimento interessato, e
–
se un contenzioso pendente, vertente su un diniego di siffatta autorizzazione e che impedisca il proseguimento di tale progetto, debba essere preso in considerazione in sede di valutazione dello stadio di sviluppo di detto progetto.
65
A tal riguardo, dal punto 19, paragrafo 44, della disciplina del 2014 risulta che «[il rilascio] di permessi» rientra tra i «lavori preparatori» e non costituisce quindi un «avvio dei lavori», ai sensi di tale disposizione. Inoltre, il punto 42 della decisione del 2017 impone inequivocabilmente che il promotore abbia «ottenuto l’autorizzazione statale necessaria per la realizzazione del progetto» e che sia «titolar[e] del diritto di utilizzazione del terreno sul quale il progetto verrà realizzato».
66
Ne deriva, anzitutto, che la nozione di «avvio dei lavori» di cui a tale punto 19, paragrafo 44, implica necessariamente, nel contesto di tale punto 42, che il promotore sia titolare del diritto di utilizzare il terreno sul quale sarà realizzato il progetto di investimento interessato e di un’autorizzazione statale necessaria alla realizzazione di tale progetto.
67
Dato che tali disposizioni riguardano un’autorizzazione «statale» senza precisare, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 52 delle sue conclusioni, il tipo di autorizzazione richiesta, la nozione di «autorizzazione statale» deve essere poi interpretata alla luce del diritto nazionale.
68
Inoltre, dalle constatazioni effettuate ai punti da 52 a 55 e 62 della presente sentenza risulta che, nell’ambito della valutazione, che spetta all’autorità nazionale competente, vertente sulla sussistenza o meno di un legittimo affidamento del promotore, legittimante una tutela, all’ottenimento di un aiuto nell’ambito di un regime di aiuti esistente, tale autorità è chiamata a verificare se, alla data del 1
o
gennaio 2017, lo stato di avanzamento dei lavori controversi lasciasse ritenere che fosse altamente probabile che il progetto di investimento interessato sarebbe stato ultimato, cosicché tale progetto era, in sostanza, irreversibile e consentiva quindi di equiparare il promotore a un «produttore esistente» di energia rinnovabile.
69
Ne consegue che il tipo di autorizzazione richiesta ai sensi del punto 19, paragrafo 44, della disciplina del 2014, in combinato disposto con il punto 42 della decisione del 2017, deve anch’esso consentire di ritenere che, a tale data, appariva molto probabile che tale progetto sarebbe stato ultimato e, pertanto, di equiparare il promotore a un «produttore esistente» di energia rinnovabile.
70
Orbene, come rilevato al punto 56 della presente sentenza, nel caso di specie, solo l’inizio dei lavori di costruzione di turbine eoliche che producono energia rinnovabile o un impegno irreversibile ad esse relativo avrebbe consentito di equiparare la EWP a un produttore di questo tipo, cosicché l’autorizzazione statale richiesta avrebbe dovuto consentire la realizzazione di tali lavori di costruzione.
71
Sebbene spetti al giudice del rinvio, il solo che dispone di tutti gli elementi pertinenti, determinare, alla luce di tali esigenze, il tipo di autorizzazione statale che la EWP doveva, nel caso di specie, avere, gli elementi di cui dispone la Corte tendono a indicare che, conformemente al diritto estone, documenti di pianificazione urbana non consentono, di per sé, di procedere ai lavori di costruzione delle turbine eoliche di cui trattasi nel procedimento principale, ma che la realizzazione di tali lavori necessita ancora, a titolo di autorizzazioni statali definitive, il rilascio di un permesso di costruire, cosicché risulta che sono tali permessi a dover essere considerati come l’«autorizzazione statale» richiesta.
72
Infine, per quanto riguarda l’esistenza di un contenzioso pendente relativo al diniego di un’autorizzazione del genere e che impedisce la realizzazione del progetto di investimento interessato, spetta all’autorità nazionale competente, tenuto conto di quanto rilevato, da ultimo, al punto 68 della presente sentenza, non fare ipotesi sull’esito di una tale controversia, ma basare la propria decisione sulla situazione giuridica e di fatto in vigore al 1
o
gennaio 2017.
73
Infatti, a prescindere dall’esito di un siffatto procedimento giurisdizionale, una società che non disponeva, a tale data, dell’autorizzazione statale necessaria alla realizzazione del progetto di investimento interessato non può essere considerata tale da giustificare, a detta data, un legittimo affidamento meritevole di tutela a ottenere un aiuto in base a un regime di aiuti esistente.
74
Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla terza, alla settima e all’ottava questione dichiarando che il punto 19, paragrafo 44, della disciplina del 2014, in combinato disposto con il punto 42 della decisione del 2017, deve essere interpretato nel senso che:
–
la nozione di «avvio dei lavori», ai sensi di tale punto 19, paragrafo 44, implica necessariamente che il promotore sia titolare del diritto di utilizzare il terreno sul quale sarà realizzato il progetto di investimento interessato e di un’autorizzazione statale necessaria alla realizzazione di tale progetto;
–
la nozione di «autorizzazione statale necessaria alla realizzazione del progetto», di cui a tale punto 42, deve essere interpretata alla luce del diritto nazionale e nel senso che essa consente, in quanto autorizzazione statale definitiva, di effettuare i lavori di costruzione legati al progetto d’investimento interessato;
–
l’esistenza di un contenzioso pendente al 1
o
gennaio 2017, relativo a un diniego di un’autorizzazione del genere e che impedisce la prosecuzione di tale progetto, non deve essere presa in considerazione nel valutare lo stadio di sviluppo di detto progetto a tale data.
Sulle spese
75
Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara:
1)
Il punto 19, paragrafo 44, della comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] intitolata «Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell’ambiente e dell’energia per il periodo 2014-2020», in combinato disposto con il punto 42 della decisione C(2017) 8456 della [OSCURATO:PERSONA], del 6 dicembre 2017 relativa alle modifiche al regime di aiuti estoni a favore delle fonti di energia rinnovabili e della cogenerazione [aiuto di Stato SA.47354 (2017/NN)],
deve essere interpretato nel senso che:
la nozione di «avvio dei lavori» comprende, da un lato, l’inizio dei lavori di costruzione relativi all’installazione di un progetto d’investimento che consente la produzione di energia rinnovabile e, dall’altro, qualsiasi altro impegno che, tenuto conto della sua natura e del suo costo, abbia portato il progetto d’investimento interessato, alla data del 1
o
gennaio 2017, a uno stadio di sviluppo tale da far ritenere altamente probabile l’ultimazione del progetto.
2)
Il punto 19, paragrafo 44, della comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] intitolata «Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell’ambiente e dell’energia per il periodo 2014-2020», in combinato disposto con i punti da 42 a 44 della decisione C(2017) 8456,
deve essere interpretato nel senso che:
l’autorità nazionale competente è tenuta, al fine di constatare un «avvio dei lavori», ai sensi di tale punto 19, paragrafo 44, a procedere, caso per caso, a un’analisi dello stadio di sviluppo del progetto d’investimento interessato e della probabilità che quest’ultimo sia ultimato, analisi che non può limitarsi ad una valutazione puramente di fatto o formale e può richiedere, a seconda dei casi, un’analisi economica approfondita.
3)
Il punto 19, paragrafo 44, della comunicazione alla [OSCURATO:PERSONA] intitolata «Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell’ambiente e dell’energia per il periodo 2014-2020», in combinato disposto con il punto 42 della decisione C(2017) 8456,
deve essere interpretato nel senso che:
–
la nozione di «avvio dei lavori», ai sensi di tale punto 19, paragrafo 44, implica necessariamente che il promotore sia titolare del diritto di utilizzare il terreno sul quale sarà realizzato il progetto di investimento interessato e di un’autorizzazione statale necessaria alla realizzazione di tale progetto;
–
la nozione di «autorizzazione statale necessaria alla realizzazione del progetto», di cui a tale punto 42, deve essere interpretata alla luce del diritto nazionale e nel senso che essa consente, in quanto autorizzazione statale definitiva, di effettuare i lavori di costruzione legati al progetto d’investimento interessato;
–
l’esistenza di un contenzioso pendente al 1
o
gennaio 2017, relativo a un diniego di un’autorizzazione del genere e che impedisce la prosecuzione di tale progetto, non deve essere presa in considerazione nel valutare lo stadio di sviluppo di detto progetto a tale data.
Firme
(
*1
) Lingua processuale: l’estone.