CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 2 febbraio 2026
Cassazione n. 30806/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
di Ancona inprocedimento attinente aNAFETI [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del Tribunale di Macerata del 2/2/2026visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’annullamento della sentenzaimpugnata.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza resa in data 2.2.2026, il Tribunale di Macerata ha applicatoex art. 444 cod. proc. pen. ad [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 75 d.lgs. n.159 del 2011, in continuazione con il reato oggetto di precedente sentenzairrevocabile il 18.10.2024 da ritenersi più grave, la pena di due mesi di reclusione,quale aumento sulla pena irrogata con la prima sentenza, previa riduzione del rito,e l’ha sostituita con la pena pecuniaria di 600 euro di multa.2. Avverso la predetta sentenza, ha proposto ricorso il Procuratore generalepresso la Corte d’appello di Ancona, lamentando che nella sentenza nulla sia statoprecisato circa l'entità della pena irrogata con la prima sentenza. Dal certificatodel casellario giudiziale, risulta al n. 16 che si trattasse di un patteggiamento pertre reati riuniti in continuazione con pena finale di un anno di reclusione, sostituitacon la pena pecuniaria di 3.650 euro di multa.Di conseguenza, la pena applicata con il secondo patteggiamento non potevaessere sostituita con la pena pecuniaria, in quanto la pena finale superava il limitedi un anno previsto dall'art. 53 L. n. 689 del 1981, il cui ultimo comma disponeche ai fini della determinazione dei limiti di pena occorre tenere conto della penaaumentata ai sensi dell'art. 81 cod. pen.Pertanto, la sostituzione della pena detentiva è illegale per violazione dell'art.53, primo e ultimo comma, L. n. 689 nel 1981.3. Con requisitoria scritta trasmessa il 26.4.2026 il [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto l’annullamento della sentenza impugnata, in quanto è stataapplicata una pena "contra legem" concordata tra le parti ed illegittimamenteratificata dal giudice, viziando la sentenza che deve conseguentemente essereannullata senza rinvio, con la trasmissione degli atti al Tribunale, per l'ulteriorecorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. La sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio per le ragioni diseguito esposte.2. Dagli atti del fascicolo, che la produzione documentale allegata al ricorsoha imposto di esaminare, risulta innanzitutto che il Tribunale di Macerata nondisponesse materialmente di un certificato aggiornato del casellario giudiziale diAhmed [OSCURATO:PERSONA].Dal certificato estratto successivamente in data 4.2.2026, è risultato che:- la sentenza del G.i.p. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], e cioè quellarelativa al patteggiamento per il reato ritenuto più grave fra quelli unificati sotto ilvincolo della continuazione nella sentenza oggi impugnata, era già stata a suavolta oggetto di una ordinanza del giudice dell’esecuzione in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] (n.26 del casellario), con cui era stata applicata la disciplina della continuazione conaltro reato giudicato con sentenza di patteggiamento del Tribunale di Fermodell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] (n. 15 del casellario) e la pena era stata rideterminata in 3.800 eurodi multa);- il giudice dell’esecuzione, con ordinanza in data 14.10.2025 (n. 30 delcasellario), ha poi proceduto ad una ulteriore applicazione della disciplina dellacontinuazione ai reati giudicati con ben quattordici sentenze di condanna di [OSCURATO:PERSONA],fra le quali è compresa anche la soprarichiamata sentenza del G.i.p. del [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], e ha rideterminato la pena complessiva in otto mesi direclusione e 1.300 euro di multa, riconoscendo il beneficio della sospensionecondizionale.Nella sentenza impugnata, tuttavia, il Tribunale di Macerata non haconsiderato i precedenti provvedimenti del giudice dell’esecuzione che avevanoapplicato la continuazione e, soprattutto, non ha tenuto conto che il reato “piùgrave” giudicato con la sentenza del G.i.p. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA]risultava avere perso di autonomia, nel senso che è ora rientrato nelprovvedimento esecutivo che ha affasciato plurimi reati di [OSCURATO:PERSONA] e che,soprattutto, ha rideterminato la pena.Di conseguenza, la pena di un anno di reclusione, applicata con la sentenzadel G.i.p. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e fatta propria dalla sentenzaimpugnata quale pena base per l’aumento ex art. 81, comma secondo, cod. pen.concordato con il nuovo patteggiamento, non poteva più essere presa utilmentecome riferimento, anche perché addirittura superiore alla pena come rideterminatain sede di esecuzione in otto mesi di reclusione e 1.300 euro di multa per tutti ireati posti in continuazione.Tuttavia, nel riconoscere la continuazione fra i reati in giudizio e quelli giàoggetto di sentenza irrevocabile di applicazione di pena concordata, il giudice dellacognizione non può modificare il trattamento sanzionatorio determinato per i reatigià giudicati con il patteggiamento (Sez. 5, n. 521 del 10/5/2016, dep. 2017, Maioe altri, Rv. 268597 – 01), attesa la necessità di rispettare le valutazioni in puntodi determinazione della pena già coperte da giudicato (Sez. 2, n. 935 del23/9/2015, dep. 2016, Vella e altri, Rv. 265733 – 01; Sez. 6, n. 36402 del4/6/2015, Fragnoli e altri, Rv. 264582 – 01).Ne consegue, quindi, l'invalidità dell'accordo, come ratificato dal giudice, cheera stato concluso tra le parti, le quali devono essere reintegrate nella facoltà dirinegoziarlo eventualmente su altre basi, in mancanza di che il giudizio deveproseguire nelle forme ordinarie (Sez. 1, n. 16766 del 7/4/2010, P.g. in proc.Ndiaye, Rv. 246930 – 01; cfr. anche Sez. U, n. 35738 del 27/5/2010, P.G., Calibèe altro, Rv. 247841 – 01).3. L’ordinanza impugnata, pertanto, deve essere annullata senza rinvio, conconseguente trasmissione degli atti al Tribunale di Macerata in diversa personafisica per l’ulteriore corso. P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alTribunale di Macerata.Così deciso il 14.5.2026Il Consigliere estensore Il PresidentePaolo [OSCURATO:PERSONA]