CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 34698/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/12/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso con cui si deduce l'insussistenza del delitto di resistenza nei confronti di pubblici ufficiali sul presupposto che la condotta del ricorrente si fosse risolta in una mera manifestazione di dissenso risulta generico e riproduttivo di identica censura confutata con corretta analisi in fatto e diritto dalla Corte di appello (pag. 4) che ha evidenziato nei minimi dettagli in cosa sia consistita l'azione violenta reiteratamente posta in essere da [OSCURATO:PERSONA] per impedire il controllo della propria persona e dell'appartamento con particolare riferimento alla ricerca di un coltello che veniva indicato, dalla parte offesa di un'aggressione, come utilizzato poco prima ai suoi danni; rilevato che, lo stesso discorso vale in ordine alla parte della decisione (pagg. 4 e 5) che ha ritenuto di escludere la concessione delle attenuanti generiche per l'assenza di elementi positivi laddove è stato apprezzato il precedente per rapina e lesioni personali, facendo presente come nessun rilievo positivo potessero assumere le scuse rese al personale di polizia al termine dell'udienza dibattimentale, tenuto conto che il ricorrente aveva affermato di non aver avuto contatti con i pubblici ufficiali, così dovendosi escludere ogni segno di resipiscenza in merito alla condotta; osservato che manifestamente infondata risulta la censura in merito al trattamento sanzionatorio che è stata ridotta a quantificazione ritenuta congrua, operando la Corte di appello una sensibile diminuzione di quella irrogata dal primo giudice; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec