CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 41425/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/05/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che il difensore di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Palermo, che ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di Palermo ha affermato la penale responsabilità dell'imputato in ordine al delitto di furto di energia elettrica. Considerato che il primo motivo, proposto per vizio di motivazione, con il quale si censura la riconducibilità all'imputato dell'azione furtiva, è manifestamente infondato in quanto articola doglianze in fatto, meramente reiterative di quelle già adeguatamente disattese dalla corte territoriale, la quale ha sottolineato la consapevolezza dell'abusività dell'allaccio da parte dell'imputato, avendo questi continuato a fruire dell'erogazione di energia, nonostante il distacco dell'utenza per morosità. Manifestamente infondato è anche il secondo motivo, con il quale si censura la dosimetrìa della pena inflitta, senza alcun confronto con le argomentazioni contenute nella sentenza impugnata, conformi ai canoni della logica e al dettato di cui agli artt. 132 e 133 cod. pen. Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso