CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 26 marzo 2024
Cassazione n. 25494/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/s le conclusioni del PG , Vtv.k.2\sk,r,,•,,A Ritenuto in fatto 1. La Corte di appello di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di [OSCURATO:PERSONA] di applicazione della disciplina di cui agli artt.78 e 80 cod. pen. In relazione a due diversi periodi di detenzione sono stati emessi nei confronti del richiedente due provvedimenti di cumulo. Nel primo cumulo parziale, per la pena complessiva di anni ventidue, mesi sei e giorni venti di reclusione ed euro 1915,70 di multa, non possono essere comprese le condanne pronunciate con due sentenze del Tribunale di Napoli divenute irrevocabili il 24 gennaio e il 25 marzo 1997 e con altra sentenza pronunciata dalla Corte di appello di Napoli e divenuta irrevocabile il 5 maggio 1998, già inserite in un ulteriore provvedimento di cumulo, atteso che le relative pene sono state già eseguite, in parte in custodia cautelare e in parte con ammissione alla semilibertà, e con scomputo dei periodi di liberazione anticipata. Al momento in cui si addivenne al provvedimento di cumulo di cui si duole la difesa, emesso nel 2014, le pene di cui alle menzionate condanne erano state già eseguite 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha dedotto difetto di motivazione per non avere la Corte di appello valutato una specifica richiesta diretta a far considerare nel novero delle sentenze in relazione alle quali occorreva valutare la sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 78 e 80 cod. pen. ulteriori sentenze di condanna non ricomprese nell'originario provvedimento di cumulo emesso il 6novembre 2014. È illogica la risposta data dalla Corte di appello, secondo cui le tre sentenze di condanna di cui si è richiesto l'inserimento nel cumulo non possono essere ivi comprese perché le relative pene sono state già espiate. È principio giurisprudenziale non controverso che nel cumulo siano da inserire anche le pene già espiate, perché rilevano ai fini dell'eventuale superamento del limite che funge da temperamento al criterio del cumulo materiale. 3. Il Procuratore generale, intervento con requisitoria scritta, ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile, per le ragioni di seguito esposte.2. Dall'esposizione dei motivi di ricorso non si comprende quale sarebbe l'effetto di vantaggio derivante dall'inserimento nel primo cumulo delle tre condanne relative a pene espiate. Si fa riferimento, perplesso e alternativo, ora all'operatività del criterio di temperamento di cui all'art. 78 cod. pen., ora allo scomputo, ai sensi dell'art. 657 cod. pen., di un periodo di pregressa espiazione dalla determinazione della pena da eseguire, senza specificare in che modo e con quali premesse i due meccanismi agevolatori potrebbero concretizzare un vantaggio per il ricorrente. La scarsa chiarezza delle ragioni della doglianza è causa della genericità del motivo, perché la critica al provvedimento, che pure sancisce un principio non corretto - quello della non cumulabilità in un provvedimento di esecuzione di pene concorrenti delle pene espiate -, non consente di apprezzare quale possa essere l'interesse concreto ed attuale sotteso all'impugnazione. 3. Il presente ricorso va dunque dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 26 marzo 2024 Il co