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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 24 giugno 2024

Cassazione n. 34354/2025

Testo disponibile della fonte

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Ministero dell’Economia e delle Finanze in persona del Ministro, legale rappresentante pro tempore, e Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi, ex lege, dall’Avvocatura Generale dello Stato, e domiciliati presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale autorizzata allegata, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha indicato recapito Pec -controricorrente - avverso la sentenza n. 4847, pronunciata dalla [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia, sezione staccata di Catania, il 24.6.2024, e pubblicata il 25.6.2024; ascoltata, in camera di consiglio, la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; la Corte osserva: OGGETTO: Ires - Confisca di prevenzione - Istanza di sgravio -Diniego.

Fatti di causa

1. L’Amministrazione finanziaria notificava alla [OSCURATO:PERSONA] più cartelle di pagamento (sent.

CTR, p.

II).

Interveniva quindi la definitiva confisca di prevenzione delle sue quote sociali, tutte detenute da un unico contribuente nei cui confronti si era svolta la procedura ablatoria, la società presentava istanza di sgravio.

L’Amministrazione finanziaria opponeva il proprio diniego, ritenendo che i debiti tributari della società dovessero essere comunque accertati.

2. La società impugnava il diniego di sgravio innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Catania contestando, innanzitutto, che per effetto della confisca di prevenzione delle quote sociali si era realizzata la confusione del patrimonio della contribuente con quello del creditore, lo Stato.

Si costituiva quale terzo chiamato in causa anche il Ministero dell’Economia e delle Finanze.

La CTP reputava infondate le difese della società, perché la confusione nella titolarità del credito e del debito non si era realizzata, in quanto lo Stato non è subentrato nella posizione della società, ma in quella del socio.

Aggiungeva considerazioni sulla negazione all’Agenzia delle Entrate della possibilità di partecipare alla liquidazione concorsuale del patrimonio, e respingeva il ricorso della contribuente.

3. La società spiegava appello avverso la decisione sfavorevole conseguita nel primo grado del giudizio, innanzi alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Catania, riproponendo i propri argomenti.

Il giudice del gravame riteneva che, per effetto dell’intervenuta confisca definitiva delle quote sociali, si fosse realizzata la confusione tra debitore e creditore ai sensi dell’art. 1253 cod. civ., ed in conseguenza reputava fondato ed accoglieva l’originario ricorso della contribuente. 4.Avverso la decisione adottata dal giudice dell’appello hanno proposto ricorso per cassazione il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate, affidandosi a due strumenti d’impugnazione.

La società resiste mediante controricorso, ed n prossimità dell’udienza ha depositato comunicazione di sottoposizione a procedura di liquidazione giudiziaria.

L’Ente impositore ha pure depositato memoria.

Ragioni della decisione

1. Con il primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., i ricorrenti contestano la violazione e falsa applicazione dell’art. 1253 cod. civ., anche in relazione all’art. 50 del D.Lgs. n. 159 del 2011, perché l’intervenuto provvedimento di confisca non ha importato la confusione dei patrimoni tra creditore e debitore, peraltro interessando la confisca il patrimonio del debitore titolare delle quote sociali e non la società, e perché il giudice dell’appello non ha valutato la capienza del patrimonio della società con riferimento al credito tributario.

2. Mediante il secondo strumento di impugnazione, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., i ricorrenti censurano la violazione e falsa applicazione degli artt. 57 e 59 del D.Lgs. n. 159 del 2011, per avere il giudice dell’appello “ritenuto legittimo il provvedimento di ammissione al passivo e inopponibile il suo esito alla parte pubblica” (ric., p. 14), essendo stato negato nella procedura concorsuale il riconoscimento dei crediti fiscali all’Incaricato per la riscossione, e non essendo stata consentita la partecipazione al procedimento dell’Amministrazione finanziaria.

3. Preliminarmente deve valutarsi l’eventuale incidenza in questo processo della sottoposizione della società a procedura di liquidazione giudiziale, disposta con sentenza del Tribunale di Catania dell’11.9.2025, depositata in copia in atti dal suo difensore, senza peraltro avanzare alcuna richiesta in proposito.

Può allora ricordarsi come questa Corte regolatrice abbia già avuto modo di chiarire, esprimendo principi estensibili, che “Il fallimento di una delle parti che si verifichi nel giudizio di Cassazione non determina l'interruzione del processo ex artt. 299 e ss. c.p.c., trattandosi di procedimento dominato dall'impulso d'ufficio, con la conseguenza che non vi è un onere di riassunzione del giudizio nei confronti della curatela fallimentare; questo non esclude, tuttavia, che il curatore del fallimento (dal 15 luglio 2022 il curatore della liquidazione giudiziale) possa intervenire nel giudizio di legittimità al fine di tutelare gli interessi della massa dei creditori, sia pure nei limiti delle residue facoltà difensive riconosciute dalla legge”, Cass. sez.

II, 6.11.2023, n. 30785.

4. Inoltre, la controricorrente ha anche chiesto dichiararsi inammissibile la partecipazione al giudizio del Ministero dell’Economia e delle Finanze, a causa della carenza di interesse dello stesso in questo processo.

Nella tesi della [OSCURATO:PERSONA] il Ministero, a seguito della definitività della confisca della totalità delle quote sociali, è divenuto unico proprietario di quelli che erano i beni della società, e non ha quindi interesse all’accertamento di un debito gravante su un patrimonio che ormai gli appartiene.

Invero l’interesse al giudizio del Ministero dell’Economia dipende non solo dall’essere portatore dell’interesse al rispetto delle leggi fiscali, ma anche dall’interesse a che sia accertata l’esistenza e l’ammontare del debito tributario della società, con cui dovrà eventualmente confrontarsi.

Piuttosto, la tesi della società evidenzia che tra la posizione sostanziale del Ministero, ora proprietario delle quote societarie, e quella dell’Amministrazione finanziaria possono sussistere differenze.

5. Con il primo motivo di impugnazione i ricorrenti criticano la violazione di legge in cui ritengono essere incorsa la CTR perché l’intervenuto provvedimento di confisca non ha importato la confusione dei patrimoni tra creditore e debitore, peraltro interessando la confisca il patrimonio della persona fisica titolare delle quote sociali e non la società, e perché il giudice dell’appello non ha valutato la capienza nel patrimonio della società in relazione al credito tributario.

5.1. Questa Corte di legittimità ha chiarito che “ai sensi dell'art. 50, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011, nell'ipotesi di confisca di prevenzione dei beni, aziende o partecipazioni societarie già sottoposte a sequestro, i crediti impositivi si estinguono per confusione ex art. 1253 c.c., nei limiti in cui abbiano trovato capienza nel patrimonio del debitore oggetto di confisca, con la conseguenza che l'accertamento dell'avvenuta estinzione del debito erariale per confusione presuppone la verifica, oltre che dell'ammontare complessivo dei crediti, anche dell'entità del patrimonio sociale. (Nella specie, la S.C. ha escluso l'estinzione del credito per IRPEG e ILOR a seguito di confisca della società ricorrente, essendo l'"an" e il "quantum" di tale credito ancora "sub iudice" per effetto di questioni ritenute assorbite e non decise nel merito dalla CTR)”, Cass. sez.

V, 22.7.2020, n. 15601, e non vi è traccia degli indicati accertamenti nella pronuncia del giudice del gravame.

Peraltro la CTR non esamina la contestazione relativa alla confisca delle quote sociali nei confronti del socio, e non della società, avendo apoditticamente affermato che “quando le qualità di creditore e di debitore, come nel caso in esame, si riuniscono nella stessa persona, l’obbligazione si estingue” (sent.

CTR, p.

III), Eppure la censura era stata accolta dalla CTP, la quale aveva ritenuto che non si fosse realizzata la confusione tra il patrimonio del creditore e del debitore, in conseguenza della confisca delle quote nei confronti del socio e non della società.

5.2. Inoltre, le cartelle di pagamento sono atti riscossivi, ma non sono atti della procedura di esecuzione forzata, risultando ad essa preliminari (cfr., tra le ultime, cfr. Cass. sez.

V, 4.3.2024, n. 5637).

In questa sede, pertanto, non si dibatte della ammissibilità di una procedura di esecuzione forzata fondata sugli atti di esazione in relazione ai quali lo sgravio è stato domandato, bensì sull’accertamento della permanente esistenza e spettanza dei crediti tributari, da cui dipende la correttezza del diniego di sgravio opposto dall’Amministrazione finanziaria.

Il primo motivo di ricorso risulta pertanto fondato, e deve perciò essere accolto.

6. Mediante il secondo strumento di impugnazione i ricorrenti criticano la violazione di legge, in cui ritengono essere incorso il giudice del gravame, per aver “ritenuto legittimo il provvedimento di ammissione al passivo e inopponibile il suo esito alla parte pubblica” (ric., p. 14), essendo stata negato nella procedura concorsuale il riconoscimento dei crediti fiscali all’Incaricato per la riscossione, e non essendo stata consentita la partecipazione al procedimento dell’Amministrazione finanziaria.

6.1. Invero questa tematica appare estranea al presente giudizio.

L’Amministrazione finanziaria, ed anche il titolare dei beni gravati dalla pretesa tributaria, hanno interesse alla statuizione sulla legittimità della pretesa fiscale, che è riportata in atti esattivi e non esecutivi.

L’eventualità che una successiva esecuzione sui beni della società possa essere ostacolata dall’intervenuta confisca delle quote sociali non attiene a questo giudizio, come rimangono ad esso estranee le vicende del riconoscimento, o meno, delle pretese dell’Amministrazione finanziaria in sede di ammissione dei crediti vantati nella procedura concorsuale conseguente alla confica.

Il secondo motivo di ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile.

7. Il primo motivo di ricorso introdotto dall’Amministrazione finanziaria risulta pertanto fondato, e deve perciò essere accolto negli indicati limiti di ragione, dichiarato inammissibile il secondo, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Catania, perché proceda a nuovo esame.

La Corte di Cassazione, P.Q.M accoglie il primo motivo di ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate, dichiarato inammissibile il secondo, cassa la decisione impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia innanzi alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Catania perché, in diversa composizione e ne

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Ministero dell’Economia e delle Finanze in persona del Ministro, legale rappresentante pro tempore, e Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi, ex lege, dall’Avvocatura Generale dello Stato, e domiciliati presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale autorizzata allegata, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha indicato recapito Pec -controricorrente - avverso la sentenza n. 4847, pronunciata dalla [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia, sezione staccata di Catania, il 24.6.2024, e pubblicata il 25.6.2024; ascoltata, in camera di consiglio, la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; la Corte osserva: OGGETTO: Ires - Confisca di prevenzione - Istanza di sgravio -Diniego. Fatti di causa 1. L’Amministrazione finanziaria notificava alla [OSCURATO:PERSONA] più cartelle di pagamento (sent. CTR, p. II). Interveniva quindi la definitiva confisca di prevenzione delle sue quote sociali, tutte detenute da un unico contribuente nei cui confronti si era svolta la procedura ablatoria, la società presentava istanza di sgravio. L’Amministrazione finanziaria opponeva il proprio diniego, ritenendo che i debiti tributari della società dovessero essere comunque accertati. 2. La società impugnava il diniego di sgravio innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Catania contestando, innanzitutto, che per effetto della confisca di prevenzione delle quote sociali si era realizzata la confusione del patrimonio della contribuente con quello del creditore, lo Stato. Si costituiva quale terzo chiamato in causa anche il Ministero dell’Economia e delle Finanze. La CTP reputava infondate le difese della società, perché la confusione nella titolarità del credito e del debito non si era realizzata, in quanto lo Stato non è subentrato nella posizione della società, ma in quella del socio. Aggiungeva considerazioni sulla negazione all’Agenzia delle Entrate della possibilità di partecipare alla liquidazione concorsuale del patrimonio, e respingeva il ricorso della contribuente. 3. La società spiegava appello avverso la decisione sfavorevole conseguita nel primo grado del giudizio, innanzi alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Catania, riproponendo i propri argomenti. Il giudice del gravame riteneva che, per effetto dell’intervenuta confisca definitiva delle quote sociali, si fosse realizzata la confusione tra debitore e creditore ai sensi dell’art. 1253 cod. civ., ed in conseguenza reputava fondato ed accoglieva l’originario ricorso della contribuente. 4.Avverso la decisione adottata dal giudice dell’appello hanno proposto ricorso per cassazione il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate, affidandosi a due strumenti d’impugnazione. La società resiste mediante controricorso, ed n prossimità dell’udienza ha depositato comunicazione di sottoposizione a procedura di liquidazione giudiziaria. L’Ente impositore ha pure depositato memoria. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., i ricorrenti contestano la violazione e falsa applicazione dell’art. 1253 cod. civ., anche in relazione all’art. 50 del D.Lgs. n. 159 del 2011, perché l’intervenuto provvedimento di confisca non ha importato la confusione dei patrimoni tra creditore e debitore, peraltro interessando la confisca il patrimonio del debitore titolare delle quote sociali e non la società, e perché il giudice dell’appello non ha valutato la capienza del patrimonio della società con riferimento al credito tributario. 2. Mediante il secondo strumento di impugnazione, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., i ricorrenti censurano la violazione e falsa applicazione degli artt. 57 e 59 del D.Lgs. n. 159 del 2011, per avere il giudice dell’appello “ritenuto legittimo il provvedimento di ammissione al passivo e inopponibile il suo esito alla parte pubblica” (ric., p. 14), essendo stato negato nella procedura concorsuale il riconoscimento dei crediti fiscali all’Incaricato per la riscossione, e non essendo stata consentita la partecipazione al procedimento dell’Amministrazione finanziaria. 3. Preliminarmente deve valutarsi l’eventuale incidenza in questo processo della sottoposizione della società a procedura di liquidazione giudiziale, disposta con sentenza del Tribunale di Catania dell’11.9.2025, depositata in copia in atti dal suo difensore, senza peraltro avanzare alcuna richiesta in proposito. Può allora ricordarsi come questa Corte regolatrice abbia già avuto modo di chiarire, esprimendo principi estensibili, che “Il fallimento di una delle parti che si verifichi nel giudizio di Cassazione non determina l'interruzione del processo ex artt. 299 e ss. c.p.c., trattandosi di procedimento dominato dall'impulso d'ufficio, con la conseguenza che non vi è un onere di riassunzione del giudizio nei confronti della curatela fallimentare; questo non esclude, tuttavia, che il curatore del fallimento (dal 15 luglio 2022 il curatore della liquidazione giudiziale) possa intervenire nel giudizio di legittimità al fine di tutelare gli interessi della massa dei creditori, sia pure nei limiti delle residue facoltà difensive riconosciute dalla legge”, Cass. sez. II, 6.11.2023, n. 30785. 4. Inoltre, la controricorrente ha anche chiesto dichiararsi inammissibile la partecipazione al giudizio del Ministero dell’Economia e delle Finanze, a causa della carenza di interesse dello stesso in questo processo. Nella tesi della [OSCURATO:PERSONA] il Ministero, a seguito della definitività della confisca della totalità delle quote sociali, è divenuto unico proprietario di quelli che erano i beni della società, e non ha quindi interesse all’accertamento di un debito gravante su un patrimonio che ormai gli appartiene. Invero l’interesse al giudizio del Ministero dell’Economia dipende non solo dall’essere portatore dell’interesse al rispetto delle leggi fiscali, ma anche dall’interesse a che sia accertata l’esistenza e l’ammontare del debito tributario della società, con cui dovrà eventualmente confrontarsi. Piuttosto, la tesi della società evidenzia che tra la posizione sostanziale del Ministero, ora proprietario delle quote societarie, e quella dell’Amministrazione finanziaria possono sussistere differenze. 5. Con il primo motivo di impugnazione i ricorrenti criticano la violazione di legge in cui ritengono essere incorsa la CTR perché l’intervenuto provvedimento di confisca non ha importato la confusione dei patrimoni tra creditore e debitore, peraltro interessando la confisca il patrimonio della persona fisica titolare delle quote sociali e non la società, e perché il giudice dell’appello non ha valutato la capienza nel patrimonio della società in relazione al credito tributario. 5.1. Questa Corte di legittimità ha chiarito che “ai sensi dell'art. 50, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011, nell'ipotesi di confisca di prevenzione dei beni, aziende o partecipazioni societarie già sottoposte a sequestro, i crediti impositivi si estinguono per confusione ex art. 1253 c.c., nei limiti in cui abbiano trovato capienza nel patrimonio del debitore oggetto di confisca, con la conseguenza che l'accertamento dell'avvenuta estinzione del debito erariale per confusione presuppone la verifica, oltre che dell'ammontare complessivo dei crediti, anche dell'entità del patrimonio sociale. (Nella specie, la S.C. ha escluso l'estinzione del credito per IRPEG e ILOR a seguito di confisca della società ricorrente, essendo l'"an" e il "quantum" di tale credito ancora "sub iudice" per effetto di questioni ritenute assorbite e non decise nel merito dalla CTR)”, Cass. sez. V, 22.7.2020, n. 15601, e non vi è traccia degli indicati accertamenti nella pronuncia del giudice del gravame. Peraltro la CTR non esamina la contestazione relativa alla confisca delle quote sociali nei confronti del socio, e non della società, avendo apoditticamente affermato che “quando le qualità di creditore e di debitore, come nel caso in esame, si riuniscono nella stessa persona, l’obbligazione si estingue” (sent. CTR, p. III), Eppure la censura era stata accolta dalla CTP, la quale aveva ritenuto che non si fosse realizzata la confusione tra il patrimonio del creditore e del debitore, in conseguenza della confisca delle quote nei confronti del socio e non della società. 5.2. Inoltre, le cartelle di pagamento sono atti riscossivi, ma non sono atti della procedura di esecuzione forzata, risultando ad essa preliminari (cfr., tra le ultime, cfr. Cass. sez. V, 4.3.2024, n. 5637). In questa sede, pertanto, non si dibatte della ammissibilità di una procedura di esecuzione forzata fondata sugli atti di esazione in relazione ai quali lo sgravio è stato domandato, bensì sull’accertamento della permanente esistenza e spettanza dei crediti tributari, da cui dipende la correttezza del diniego di sgravio opposto dall’Amministrazione finanziaria. Il primo motivo di ricorso risulta pertanto fondato, e deve perciò essere accolto. 6. Mediante il secondo strumento di impugnazione i ricorrenti criticano la violazione di legge, in cui ritengono essere incorso il giudice del gravame, per aver “ritenuto legittimo il provvedimento di ammissione al passivo e inopponibile il suo esito alla parte pubblica” (ric., p. 14), essendo stata negato nella procedura concorsuale il riconoscimento dei crediti fiscali all’Incaricato per la riscossione, e non essendo stata consentita la partecipazione al procedimento dell’Amministrazione finanziaria. 6.1. Invero questa tematica appare estranea al presente giudizio. L’Amministrazione finanziaria, ed anche il titolare dei beni gravati dalla pretesa tributaria, hanno interesse alla statuizione sulla legittimità della pretesa fiscale, che è riportata in atti esattivi e non esecutivi. L’eventualità che una successiva esecuzione sui beni della società possa essere ostacolata dall’intervenuta confisca delle quote sociali non attiene a questo giudizio, come rimangono ad esso estranee le vicende del riconoscimento, o meno, delle pretese dell’Amministrazione finanziaria in sede di ammissione dei crediti vantati nella procedura concorsuale conseguente alla confica. Il secondo motivo di ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile. 7. Il primo motivo di ricorso introdotto dall’Amministrazione finanziaria risulta pertanto fondato, e deve perciò essere accolto negli indicati limiti di ragione, dichiarato inammissibile il secondo, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Catania, perché proceda a nuovo esame. La Corte di Cassazione, P.Q.M accoglie il primo motivo di ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate, dichiarato inammissibile il secondo, cassa la decisione impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia innanzi alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Catania perché, in diversa composizione e ne
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