Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 806/2019
ECLI:EU:T:2019:771
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62017TO0557(01)_INF
Ordinanza del Tribunale (Ottava Sezione) del 24 ottobre 2019 – [OSCURATO:PERSONA] / CRU
(causa T‑557/17)
«Ricorso di annullamento – Politica economica e monetaria – Domanda di compensazione – Meccanismo di risoluzione unico degli enti creditizi e di talune imprese di investimento – Procedura di risoluzione – Programma di risoluzione per il [OSCURATO:PERSONA] – Annullamento parziale – Indissociabilità – Irricevibilità»
1.
Ricorso di annullamento – [OSCURATO:PERSONA] – Annullamento parziale – Presupposto – Separabilità delle disposizioni contestate – Domanda di annullamento parziale di una decisione di risoluzione del Comitato di risoluzione unico – Indissociabilità della decisione di conversione degli strumenti di capitale da detta decisione di risoluzione – Presupposto non soddisfatto – Irricevibilità
(Art. 263 TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 806/2014)
(v. punti 25, 26, 35, 36, 52)
2.
Politica economica e monetaria – Politica economica – Procedura di risoluzione – Svalutazione e conversione di strumenti di capitale – Principio della parità di trattamento fra i creditori di una stessa categoria – Portata
[Art. 263 TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 806/2014, artt. 15, § 1, f), e 21]
(v. punti 43‑46)
3.
Diritto dell’Unione europea – Principi – Parità di trattamento – Nozione
(Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 20 e 21)
(v. punto 47)
[OSCURATO:PERSONA] un lato, domanda basata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera d), della decisione SRB/EES/2017/08 del CRU, del 7 giugno 2017, concernente un programma di risoluzione in relazione al [OSCURATO:PERSONA], SA, nella misura in cui tale disposizione prevede la conversione degli strumenti di capitale di classe 2 identificati dall’[OSCURATO:PERSONA] (numero internazionale di identificazione dei titoli, ISIN) XS 0550098569 in nuove azioni del [OSCURATO:PERSONA], nonché della valutazione provvisoria effettuata dall’esperto indipendente e della valutazione provvisoria effettuata dal CRU, e, dall’altro lato, domanda basata sull’articolo 266 TFUE e diretta alla compensazione, dopo l’annullamento, della perdita asseritamente subita a causa di detta conversione.
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.
2)
Non occorre più statuire sulle domande di intervento del [OSCURATO:PERSONA] SA, del Regno di Spagna e della Commissione europea.
3)
La sig.ra [OSCURATO:PERSONA] sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dal Comitato di risoluzione unico (CRU), ad eccezione di quelle relative alle domande di intervento.
4)
La sig.ra [OSCURATO:PERSONA], il CRU, il [OSCURATO:PERSONA], il Regno di Spagna e la Commissione sopporteranno, ciascuno, le proprie spese relative alle domande di intervento.