CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 14 dicembre 2022
Cassazione n. 08502/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/05/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] E DIRITTO [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza di cui in epigrafe, con la quale -previa rinuncia agli altri motivi proposti- gli è stata applicata la pena concordata con il procuratore generale, ex art. 599 bis cod. pen., in relazione al reato di cui agli artt. 624 bis e 625 n. 2) cod. pen.. Formula un unico motivo di ricorso, con cui lamenta la falsa applicazione dell'art. 62 n. 4) cod. pen. per non avere la Corte di appello riconosciuto la circostanza attenuante ex officio, non essendo in ciò impedito dall'intervenuto accordo sulla pena. 1. Il ricorso è inammissibile essendo stato introdotto avverso una sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen. posto che la proposta di concordato, come risulta dalla decisione impugnata, è intervenuta sulla definizione della pena da infliggere, senza alcuna riserva di motivi. 2. Va ricordato, in proposito, che "E' inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza resa all'esito del concordato sui motivi di appello ex art. 599- bis cod. proc. pen., volto a censurare la qualificazione giuridica del fatto, in quanto l'accordo delle parti in ordine ai punti concordati implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile di ufficio, con l'unica eccezione dell'irrogazione di una pena illegale. (In motivazione la Corte ha precisato che detto principio, elaborato con riferimento all'art. 599, comma 4, cod. proc. pen., resta applicabile all'attuale concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen., che costituisce la sostanziale riproposizione del precedente strumento deflattivo). (Sez. 6, Sentenza n. 41254 del 04/07/2019, Rv. 277196) Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla cassa delle ammende della somma di euro quattromila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 14 dicembre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] 'ilifa Piccialli' DEPCPS ri7,70 , 1, 1 4 2022 l