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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 08502/2023

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso n.3301/2017R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], presso cui è elettivamente domiciliato in Roma alla via Crescenzio n.91, pec ; ; –ricorrente – contro Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore, domiciliata ope legisin [OSCURATO:PERSONA] dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; -controricorrente- tributi r.g. n.3301/2017 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n. 814/19/16 della Commissione tributaria regionale delVeneto, pronunciata in data 25 gennaio 2016, depositata in data22 giugno 2016 e non notificata .

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15 marzo 2023dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA]:

1. [OSCURATO:SOCIETA]. ricorre con tre motivi contro l ’Agenzia delle entrate, che resiste con controricorso , avverso la sentenza n.814/19/16 della Commissione tributaria regionale del Veneto, pronunciata in data 25 gennaio 2016, depositata in data 22 giugno 2016 e non notificata, che ha rigettato l’appello del la contribuente contro l a decision e n. 550/2014 della Commissione tributaria provinciale di Vicenza, che aveva dichiarato inammissibile il ricorso della societàavverso il diniego tacito sull’istanza del 5 novembre 2012 di rimborso del creditodi imposta conseguente alla presentazione, in data 2 luglio 2010, della dichiarazione rettificativa del modello Unico SC 2007 per l’anno di imposta 2006.

2. Con la sentenza impugnata, la C.t.r. riteneva che non poteva ritenersi formato il silenzio rifiuto, in quanto non era stata presentata dalla contribuente un’istanza di rimborso, dato che negli atti prodotti il credito era stato indicato dalla contribuente come somma da portare in compensazione.

Inoltre, la C.t.r. rilevava la mancanza di idonea documentazione contabile a dimostrazione del credito, indicato in un mero prospetto che non aveva alcun valore probatorio.

3. Il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 15 marzo 2023, ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380– bis . 1 co d. proc. civ., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal d.l. 31agosto 2016, n.168, conv. dallalegge 25 ottobre 2016, n.197 . [OSCURATO:PERSONA]: r.g. n.3301/2017 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]

1.1. Con il primo motivo, la ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione degli artt.2, comma 8 bis, d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, e dell'art. 10, comma 1, legge 27 luglio 2000, n. 212, in relazione all'art.360, primo comma, n.3, cod. proc. civ.

La ricorrente evidenzia l'errore dei giudici di seconde cure nel ritenere l’IRES, pagata in eccesso per euro 100.277,0 0 , quale somma da utilizzare "in compensazione"e non chiesta a rimborso, in quanto , sin dalla presentazione della dichiarazione integrativa stessa, essa non poteva essere in alcun modo portata in compensazione, essendo decorso il termine di cui all'art. 2, comma8-bis, citato, bens ì soltanto oggetto di rimborso.

La ricorrente sostiene, comunque, che l'erronea imputazione nella colonna 4 (credito da utilizzare in compensazione e/o in detrazione, anziché nella colonna 3 del quadro RX della dichiarazione dei redditi (credito di cui si chiede il rimborso), non può esser e considerato un elemento che modifica l'oggetto della richiesta di rettifica.

1.2. Con il secondo motivo, la ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione dell’art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, in relazione all'art.360, primo comma, n.3, cod. proc. civ.

La ricorrente evidenza l'errore dei giudici di appello nel rite nere non presentata l'istanza di rimborso.

La contribuente, infatti, una volta esercitato il suo diritto al credito mediante la p resentazione di dichiarazione rettificativa, ha richiesto il rimborso mediante apposita istanza presentatain data 5 novembre 2012.

1.3. Con il terzo motivo, la ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione dell’art.2697 cod. civ., in relazione all'art.360, primo comma, n.3, cod. proc. civ. r.g. n.3301/2017 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] ricorrente deduce l'errore dei g iudici di seconde cure nel ritenere non dimostrata, da parte della contribuente, l'esistenza del credito richiesto a rimborso.

Sin dal ricorso introduttivo la contribuente aveva spiegato in maniera dettagliata come il credito oggetto della presente controversia si era venuto a formare, riassumendo i vari passaggi in un documento riepilogativo.

2.1. Il terzo motivo è infondato, con conseguente inammissibilità del primo e del secondo.

Ed invero, va premesso che la sentenza impugnata si basa su di una duplice ratio decidendi, poiché, da un lato rileva l’inesistenza di una vera e propria istanza di rimborso, mentre dall’altro ritiene che, comunque, la contribuente non abbia provato il diritto al credito d’imposta indicato nella dichiarazione rettificativa.

Nel caso in cui venga impugnata con ricorso per cassazione una sentenza (o un capo di questa) che si fondi su pì ragioni, tutte autonomamente idonee a sorreggerla, ̀ necessario, per giungere alla cassazione della pronuncia, non solo che ciascuna di esse abbia formato oggetto di specifica censura, ma anche che il ricorso sia accolto nella sua interezza, affinchési compia lo scopo proprio di tale mezzo di impugnazione, il quale mira alla cassazione della sentenza ossia ditutte le ragioni che autonomamente la sorreggono. ̀ sufficiente, pertanto, che anche una sola delle ragioni non formi oggetto di censura, ovvero che sia respinta la censura relativa anche ad una sola di esse, perché il motivo di impugnazione debba essere respinto nella sua interezza, divenendo inammissibili, per difetto di interesse, le censure avverso le altre ragioni (Cass. 23/03/2002, n. 4199).

Nel caso di specie, il ricorso, nei suoi vari motivi, sottopone a critica le due rationes in esame; tuttavia, il terzo motivo è infondato, in quanto, come costantemente ritenuto da questa Corte, incombe sul contribuente, il quale invochi il riconoscimento di r.g. n.3301/2017 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] uncredito d'imposta, l'onere di provare i fatti costitutivi dell'esistenza delcredito e, a tal fine, non è sufficiente l'esposizione della pretesa nella dichiarazione, poiché ilcredito fiscale non nasce da questa, ma dal meccanismo fisiologico di applicazione del tributo (Cass. n. 18427/2012; Cass. n. 27580/2018; vedi anche Cass. 14044/2019 ed, in tema di Iva, Cass. n.28333/2019).

Invero, la C.t.r. ha ritenuto, adeguatamente motivando, che il contribuente non avesse provato la sussistenza del credito di imposta, indicato nella dichiarazione rettificativa, per l’assenza della necessaria documentazione contabile, ritenendo a tal fine insufficiente la presentazione di un mero prospetto riepilogativo.

Dunque, il giudice di appello non incorre nella denunziata violazione dell’art.2697 cod. civ., avendo valutato la documentazione fornita dal contribuente ed avendo ritenuto che essa non fosse probante.

Il rigetto del terzo motivo comporta l’inammissibilità per difetto di interesse dei primi due, poiché il loro eventuale accoglimento non potrebbe comportare la cassazione della sentenza impugnata, rimanendo a supporto della decisione del giudice di appello la statuizione sulla mancanza di prova del credito di imposta oggetto della richiesta di rimborso.

Pertanto il ricorso va complessivamente rigettato e la ricorrente va condannata al pagamento delle spese processuali in favore dell’Agenzia controricorrente.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente a pagare all’Agenzia delle entrate le spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 5600,00, a titolo di compenso, oltre alle spese prenotate a debito.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da r.g. n.3301/2017 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso n.3301/2017R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], presso cui è elettivamente domiciliato in Roma alla via Crescenzio n.91, pec ; ; –ricorrente – contro Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore, domiciliata ope legisin [OSCURATO:PERSONA] dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; -controricorrente- tributi r.g. n.3301/2017 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n. 814/19/16 della Commissione tributaria regionale delVeneto, pronunciata in data 25 gennaio 2016, depositata in data22 giugno 2016 e non notificata . Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15 marzo 2023dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA]: 1. [OSCURATO:SOCIETA]. ricorre con tre motivi contro l ’Agenzia delle entrate, che resiste con controricorso , avverso la sentenza n.814/19/16 della Commissione tributaria regionale del Veneto, pronunciata in data 25 gennaio 2016, depositata in data 22 giugno 2016 e non notificata, che ha rigettato l’appello del la contribuente contro l a decision e n. 550/2014 della Commissione tributaria provinciale di Vicenza, che aveva dichiarato inammissibile il ricorso della societàavverso il diniego tacito sull’istanza del 5 novembre 2012 di rimborso del creditodi imposta conseguente alla presentazione, in data 2 luglio 2010, della dichiarazione rettificativa del modello Unico SC 2007 per l’anno di imposta 2006. 2. Con la sentenza impugnata, la C.t.r. riteneva che non poteva ritenersi formato il silenzio rifiuto, in quanto non era stata presentata dalla contribuente un’istanza di rimborso, dato che negli atti prodotti il credito era stato indicato dalla contribuente come somma da portare in compensazione. Inoltre, la C.t.r. rilevava la mancanza di idonea documentazione contabile a dimostrazione del credito, indicato in un mero prospetto che non aveva alcun valore probatorio. 3. Il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 15 marzo 2023, ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380– bis . 1 co d. proc. civ., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal d.l. 31agosto 2016, n.168, conv. dallalegge 25 ottobre 2016, n.197 . [OSCURATO:PERSONA]: r.g. n.3301/2017 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 1.1. Con il primo motivo, la ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione degli artt.2, comma 8 bis, d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, e dell'art. 10, comma 1, legge 27 luglio 2000, n. 212, in relazione all'art.360, primo comma, n.3, cod. proc. civ. La ricorrente evidenzia l'errore dei giudici di seconde cure nel ritenere l’IRES, pagata in eccesso per euro 100.277,0 0 , quale somma da utilizzare "in compensazione"e non chiesta a rimborso, in quanto , sin dalla presentazione della dichiarazione integrativa stessa, essa non poteva essere in alcun modo portata in compensazione, essendo decorso il termine di cui all'art. 2, comma8-bis, citato, bens ì soltanto oggetto di rimborso. La ricorrente sostiene, comunque, che l'erronea imputazione nella colonna 4 (credito da utilizzare in compensazione e/o in detrazione, anziché nella colonna 3 del quadro RX della dichiarazione dei redditi (credito di cui si chiede il rimborso), non può esser e considerato un elemento che modifica l'oggetto della richiesta di rettifica. 1.2. Con il secondo motivo, la ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione dell’art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, in relazione all'art.360, primo comma, n.3, cod. proc. civ. La ricorrente evidenza l'errore dei giudici di appello nel rite nere non presentata l'istanza di rimborso. La contribuente, infatti, una volta esercitato il suo diritto al credito mediante la p resentazione di dichiarazione rettificativa, ha richiesto il rimborso mediante apposita istanza presentatain data 5 novembre 2012. 1.3. Con il terzo motivo, la ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione dell’art.2697 cod. civ., in relazione all'art.360, primo comma, n.3, cod. proc. civ. r.g. n.3301/2017 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] ricorrente deduce l'errore dei g iudici di seconde cure nel ritenere non dimostrata, da parte della contribuente, l'esistenza del credito richiesto a rimborso. Sin dal ricorso introduttivo la contribuente aveva spiegato in maniera dettagliata come il credito oggetto della presente controversia si era venuto a formare, riassumendo i vari passaggi in un documento riepilogativo. 2.1. Il terzo motivo è infondato, con conseguente inammissibilità del primo e del secondo. Ed invero, va premesso che la sentenza impugnata si basa su di una duplice ratio decidendi, poiché, da un lato rileva l’inesistenza di una vera e propria istanza di rimborso, mentre dall’altro ritiene che, comunque, la contribuente non abbia provato il diritto al credito d’imposta indicato nella dichiarazione rettificativa. Nel caso in cui venga impugnata con ricorso per cassazione una sentenza (o un capo di questa) che si fondi su pì ragioni, tutte autonomamente idonee a sorreggerla, ̀ necessario, per giungere alla cassazione della pronuncia, non solo che ciascuna di esse abbia formato oggetto di specifica censura, ma anche che il ricorso sia accolto nella sua interezza, affinchési compia lo scopo proprio di tale mezzo di impugnazione, il quale mira alla cassazione della sentenza ossia ditutte le ragioni che autonomamente la sorreggono. ̀ sufficiente, pertanto, che anche una sola delle ragioni non formi oggetto di censura, ovvero che sia respinta la censura relativa anche ad una sola di esse, perché il motivo di impugnazione debba essere respinto nella sua interezza, divenendo inammissibili, per difetto di interesse, le censure avverso le altre ragioni (Cass. 23/03/2002, n. 4199). Nel caso di specie, il ricorso, nei suoi vari motivi, sottopone a critica le due rationes in esame; tuttavia, il terzo motivo è infondato, in quanto, come costantemente ritenuto da questa Corte, incombe sul contribuente, il quale invochi il riconoscimento di r.g. n.3301/2017 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] uncredito d'imposta, l'onere di provare i fatti costitutivi dell'esistenza delcredito e, a tal fine, non è sufficiente l'esposizione della pretesa nella dichiarazione, poiché ilcredito fiscale non nasce da questa, ma dal meccanismo fisiologico di applicazione del tributo (Cass. n. 18427/2012; Cass. n. 27580/2018; vedi anche Cass. 14044/2019 ed, in tema di Iva, Cass. n.28333/2019). Invero, la C.t.r. ha ritenuto, adeguatamente motivando, che il contribuente non avesse provato la sussistenza del credito di imposta, indicato nella dichiarazione rettificativa, per l’assenza della necessaria documentazione contabile, ritenendo a tal fine insufficiente la presentazione di un mero prospetto riepilogativo. Dunque, il giudice di appello non incorre nella denunziata violazione dell’art.2697 cod. civ., avendo valutato la documentazione fornita dal contribuente ed avendo ritenuto che essa non fosse probante. Il rigetto del terzo motivo comporta l’inammissibilità per difetto di interesse dei primi due, poiché il loro eventuale accoglimento non potrebbe comportare la cassazione della sentenza impugnata, rimanendo a supporto della decisione del giudice di appello la statuizione sulla mancanza di prova del credito di imposta oggetto della richiesta di rimborso. Pertanto il ricorso va complessivamente rigettato e la ricorrente va condannata al pagamento delle spese processuali in favore dell’Agenzia controricorrente. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente a pagare all’Agenzia delle entrate le spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 5600,00, a titolo di compenso, oltre alle spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da r.g. n.3301/2017 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo
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