CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 settembre 1990
Cassazione n. 42775/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 15/09/1990 avverso la sentenza del 08/04/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza in epigrafe indicata, nella parte in cui ne ha confermato la condanna per il delitto di evasione dagli arresti domiciliari. Egli deduce violazione di legge e vizi di motivazione in punto di: 1) sussistenza del reato; 2) diniego della particolare tenuità del fatto, ex art. 131-bis, cod. pen.; 3) diniego delle attenuanti generiche. 2. Il ricorso è inammissibile. 2.1. Il primo motivo deduce essenzialmente un travisamento per invenzione da parte della Corte d'appello, in ordine alle modalità del controllo di p.g. posto a fondamento dell'accusa. Tuttavia, la deduzione non si fonda sui relativi atti di p.g., bensì sulle valutazioni su questi ultimi compiute in altro procedimento da altra autorità giudiziaria, talché l'allegazione risulta priva di quella assoluta evidenza necessaria per conferirle rilievo in questa sede. 2.2. La particolare tenuità dell'offesa è stata esclusa per avere la Corte ritenuto l'imputato "particolarmente recalcitrante ad osservare le disposizioni legislative": emergendo dalla sentenza e dal ricorso che egli era gravato da un precedente, si trovava sottoposto a misura cautelare ed ha altresì violato la stessa, quella considerazione appare veritiera e ragionevole, e dunque non sindacabile dal giudice di legittimità. 2.3. In tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, se non nei limiti della manifesta irragionevolezza. Nello specifico, la Corte d'appello ha ritenuto di non ravvisare elementi positivamente valutabili e quelli addotti dal ricorrente (svolgimento di un lavoro, giovane età, unico precedente, rispetto degli obblighi cautelari) sono generici e non qualificanti, e perciò non tali da rendere arbitraria la valutazione compiuta in sentenza. 3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (v. Corte Cost., sent. n. 186/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Così deciso, il 26 ottobre 2021. [OSCURATO:PERSONA]