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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 1 ottobre 2025

Cassazione n. 26477/2025

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PDFBox: FD (AT) Ufc [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE CIVILE IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA]ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 26746/2024 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA], in persona del rappresentante in atti indicato, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimata- Avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di FIRENZE n. 1149/2024 depositata il 26/06/2024; Letti gli atti del ricorso in epigrafe indicato; Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti in data 08/08/2025; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta (al quale, per la natura della controversia, non si applica la sospensione feriale) dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Numero registro generale 26746/2024 Numero sezionale 642/2025 Numero di raccolta generale 26477/2025 Data pubblicazione 01/10/2025 Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Così deciso in Roma, il 25/09/2025 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] registro generale 26746/2024 Numero sezionale 642/2025 Numero di raccolta generale 26477/2025 Data pubblicazione 01/10/2025

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: FD (AT) Ufc [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE CIVILE IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA]ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 26746/2024 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA], in persona del rappresentante in atti indicato, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimata- Avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di FIRENZE n. 1149/2024 depositata il 26/06/2024; Letti gli atti del ricorso in epigrafe indicato; Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti in data 08/08/2025; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta (al quale, per la natura della controversia, non si applica la sospensione feriale) dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Numero registro generale 26746/2024 Numero sezionale 642/2025 Numero di raccolta generale 26477/2025 Data pubblicazione 01/10/2025 Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma, il 25/09/2025 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] registro generale 26746/2024 Numero sezionale 642/2025 Numero di raccolta generale 26477/2025 Data pubblicazione 01/10/2025
Decreto Cassazione n. 26477/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris