CassazionedecretoSezione 7Decisione del 8 novembre 2024
Cassazione n. 09547/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/02/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], quale legale rappresentante e socia della società MNV s.r.I., ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, che ha confermato la condanna per i reati di cui agli artt. 4, 10 d.lgs.74/2000, deducendo, con il primo motivo, vizio della motivazione e violazione di legge in ordine all'affermazione della responsabilità per il reato di cui all'art. 4 del citato decreto, in quanto fondata su presunzioni, con il secondo motivo, difetto di motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità per il reato di cui all'art. 10 d.lgs. 74/2000 e, con il terzo motivo, diniego delle circostanze attenuati generiche. In ordine alla prima doglianza, si osserva che ›iicorrente, riproponendo le medesime censure avanzate alla Corte territoriale, sostanzialmente in punto di fatto, tende ad ottenere in questa sede una diversa lettura delle stesse emergenze istruttorie già esaminate dai Giudici di merito, sollecitandone una valutazione in fatto diversa e più favorevole, non consentita alla Corte di legittimità. Nel caso in disamina la Corte territoriale, con motivazione congrua ed esente da vizi logici- e dunque non sindacabile in questa sede, ha affermato che l'accertamento dei ricavi non indicati nelle dichiarazioni fiscali obbligatorie è avvenuta sulla base dei prelievi effettuati dal conto corrente del contribuente, in quanto tali prelevamenti non risultano dalle scritture contabili e di essi il contribuente non ha indicato il soggetto beneficiario Pertanto il giudice ha affermato che l'entità dei ricavi è certa e documentalmente provata, e non è basata, come asserisce la ricorrente su presunzioni. Anche in ordine alla seconda doglianza, relativa al reato di cui all'art. 10 d.lgs.74/2000, il giudice a quo ha affermato che la ricorrente si è rifiutata di consegnare la documentazione contabile al funzionario dell'agenzia delle entrate nonostante i vari solleciti, sebbene la documentazione sia esistente, e che quindi questa è stata occultata o, non essendo mai stata rinvenuta, distrutta. Infine, in ordine al diniego delle attenuanti generiche, il giudice ha rilevato l'assenza di elementi positivi da valutare favorevolmente. Al riguardo, si ricorda che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice in quanto l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche non costituisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, Rv. 281590 - 01; conf. Sez. 1, n. 3529 del 1993, Rv. 195339-01). Stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 08/11/2024 Il consigliere este