CassazionedecretoSezione 3Decisione del 19 settembre 1969
Cassazione n. 44941/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 19/09/1969 avverso l'ordinanza del 26/05/2021 del Tribunale di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste scritte trasmesse dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv., con modiff., dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 26 maggio 2021, il Tribunale di Milano ha rigettato l'istanza di riesame proposta da [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA], contro il decreto di sequestro preventivo del profitto, diretto e per equivalente, del reato di cui all'art. 2 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, nei suoi confronti ipotizzato quale amministratore della suddetta società per essersi avvalso, nelle dichiarazioni fiscali, di una fattura per operazione ritenuta inesistente emessa dalla [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione per l'importo di Euro 1.000.000 oltre IVA. 2. Avverso detta ordinanza, a mezzo del difensore fiduciario, il sig. Martignoni ha proposto ricorso per cassazione. Dopo aver integralmente riportato il contenuto dell'istanza di riesame, con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione degli artt. 309, comma 2, e 292, lett. c), cod. proc. pen., 111 Cost., nonché il vizio di motivazione, per essere stata disattesa l'eccezione di nullità del decreto di sequestro preventivo per mancanza di autonoma valutazione sulla sussistenza di gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari. Si lamenta che l'ordinanza impugnata si sia "appiattita" sul provvedimento reso dal g.i.p., la cui motivazione era soltanto apparente, e non abbia quindi offerto adeguata motivazione sulla doglianza articolata in sede di riesame, ritenendo infondata, con "argomentazione confusiva ed apodittica", la tesi difensiva circa l'assenza di gravi indizi di colpevolezza. 3. Con il secondo motivo di ricorso si deducono inosservanza dell'art. 2 d.lgs. 74 del 2000 per assenza del fumus commissi delicti, nonché degli artt. 27 e 111 Cost. e 6 CEDU e vizio di motivazione, per aver l'ordinanza aprioristicamente escluso validità alla documentazione offerta dalla difesa (in particolare, la documentazione, anche bancaria, prodotta già alla polizia giudiziaria dall'ing. Cappiello e quella integrativa prodotta dal ricorrente circa il valore del progetto venduto con la fattura contestata), erroneamente ritenendo che gravi sull'indagato l'onere di offrire la prova dell'insussistenza del reato. La motivazione era illogica, e fondata su mere illazioni, nella parte in cui aveva escluso l'utilizzabilità di parte della documentazione, perché redatta in lingua inglese, e aveva ritenuto apparente l'accollo del debito generato dalla fattura in capo al sig. Martignoni, escludendo rilevanza al visto di conformità apposto dal professionista sul credito IVA generato da quella fattura. Ci si lamenta, inoltre, del fatto che non siano state approfondite le scelte imprenditoriali, economiche e fiscali della [OSCURATO:PERSONA], peraltro non imputabili al ricorrente.4. Con il terzo motivo di ricorso si lamentano violazione degli artt. 12-bis d.lgs. 74 del 2000 e dell'art. 111 Cost. e vizio di motivazione per essere stati sottoposti a sequestro denari depositati su conti correnti aperti successivamente alla commissione dei fatti addebitati e comunque frutto di accrediti successivi, sicché non potevano ritenersi conseguenza dell'illecito risparmio d'imposta contestato e lo stesso valeva per le quote societarie sequestrate al sig. Martignoni. 5. Il primo motivo di ricorso è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza, posto che ci si limita a reiterare, con argomentazioni prive di specificità, la medesima doglianza rassegnata con l'istanza di riesame, adeguatamente disattesa dal Tribunale ambrosiano, che, a pag. 4 dell'ordinanza impugnata, trascrive le argomentazioni spese dal g.i.p. - sub lett. da a) a d) - non illogicamente ritenendo poi, a pag. 9, che esse esprimano l'autonoma valutazione effettuata dal primo giudice circa il fumus dell'inesistenza dell'operazione descritta dalla fattura oggetto di provvisorio addebito. L'ordinanza impugnata (pagg. 4 e 5) riporta, parimenti, le ragioni giuridiche espressa dal 4i.p. a fondamento della possibilità di confiscare, ed in via preventiva sottoporre a sequestro, il profitto, diretto e per equivalente, derivante dall'evasione delle imposte negli importi quantificati. Con questi argomenti il ricorrente non si confronta in alcun modo. Per altro verso, nel primo motivo di ricorso si continua a parlare di mancato accertamento dei "gravi indizi di colpevolezza", trascurando di considerare come già l'ordinanza impugnata - in conformità ad un granitico orientamento di legittimità - abbia esattamente escluso che ciò sia necessario per l'applicazione delle misure cautelari reali, essendo invece sufficiente accertare il fumus della sussistenza del reato ipotizzato (cfr., ex multis: Sez. 1, n. 18491 del 30/01/2018, Armeli, Rv. 273069; Sez. 2, n. 5656 del 28/01/2014, Zagarrio, Rv. 258279; Sez. 6, n. 10618 del 23/02/2010, Olivieri, Rv. 246415). 6. Anche il secondo motivo è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza. Premesso che nel procedimento di riesame, caratterizzato da tempi assai ravvicinati e da adempimenti il cui mancato rispetto può comportare l'inefficacia della misura, è onere della parte e non del giudice provvedere a che la documentazione prodotta sia redatta in lingua italiana o accompagnata dalla sua traduzione formale (Sez. 1, n. 51847 del 01/10/2015, dep. 2016, Milenkovic, Rv. 268543; Sez. 5, n. 40909 del 22/10/2010, Arcadi, Rv. 248503), rileva il Collegio come l'ordinanza impugnata (pagg. 10 e 11) abbia efficacemente argomentato le ragioni della ritenuta inesistenza dell'operazione di compravendita portata dalla fattura oggetto di addebito, spiegando i motivi per cui le doglianze difensive proposte con il riesame non potevano trovare accoglimento. Lungi dall'aver invertito l'onere della prova sulla sussistenza del fatto da accertare (nella specie, come detto, il fumus commissi delicti), il giudice del riesame ha dato pienamente conto degli elementi che lo integravano, sicché non può nella specie ravvisarsi alcun profilo di mancanza di motivazione. Ciò premesso, essendo nella specie applicabile il disposto di cui all'art. 325 cod. proc. pen., deve osservarsi che il ricorso per cassazione, proposto contro l'ordinanza del tribunale del riesame confermativa di un decreto di sequestro preventivo, è ammesso solo per violazione di legge (Sez. 3, n. 45343 del 06/10/2011, Moccaldi e a., Rv. 251616). E in tema di misure cautelari reali costituisce violazione di legge deducibile mediante ricorso per cassazione soltanto l'inesistenza o la mera apparenza della motivazione, ma non anche la sua illogicità manifesta, ai sensi dell'art. 606, comma primo, lettera e), cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 5807 del 18/01/2017, Zaharia, Rv. 269119), sicché, diversamente da quanto richiesto in ricorso, non è possibile a questa Corte esercitare un più penetrante controllo sul punto. 7. Il terzo motivo di ricorso è inammissibile perché - al di là dell'evidente genericità - è stato dedotto in violazione del disposto di cui all'art. 606, comma 3, ult. parte, cod. proc. pen., posto che anche in tema di misure cautelari è preclusa la possibilità di prospettare in sede di legittimità motivi di censura non sollevati innanzi al tribunale del riesame (Sez. 4, n. 44146 del 03/10/2014, Parisi, Rv. 260952; Sez. 5, n. 24693 del 28/02/2014, D'Isabella, Rv. 259217). L'istanza di riesame - come detto, integralmente trascritta in ricorso - non accenna al profilo di doglianza qui proposto con il terzo motivo, sicché, a tacer d'altro, per questa sola ragione lo stesso è in questa sede inammissibile, non potendosi ovviamente neppure censurare l'assenza di motivazione sul punto nell'ordinanza impugnata, non essendo stato il giudice del riesame investito della questione. 8. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, tenuto conto della sentenza otc,e80,- Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186 e rilevato che nella presente fattispecie non sussistono elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., oltre all'onere del pagamento delle spese del procedimento anche quello del versamento in favore della Cassa delle ernmende della somma equitativamente fissata in Euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle fkm me nd e. Così deciso il