CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 03097/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/01/2019 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata, la Corte d'appello di Lecce ha confermato la condanna, emessa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Brindisi, in data 15 settembre 2015, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai reati di cui agli artt. 482, 476, comma 2, cod. pen. (capi a e c) e 56, 48, 479 cod. pen. (capo d), ritenuta la continuazione, alla pena di anni due di reclusione. 2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, per il tramite del difensore, deducendo inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 49 cod. pen., con vizio di motivazione, in relazione ai reati di cui ai capi a) e c), e degli 56, 48, 479 cod. pen. in ordine al capo d), quanto al tentativo punibile ed all'errore determinato dall'altrui inganno. Le macroscopiche carenze del verbale di remissione di querela di cui al capo a), darebbero luogo ad un falso innocuo perché relativo a documento privo di valenza probatoria e inesistente in quanto carente degli elementi necessari per poter essere considerato verbale di remissione di querela. Con riferimento al verbale di remissione di querela di cui ai capi c) e d), apparentemente sottoscritto da [OSCURATO:PERSONA] (in relazione al reato di cui all'art. 640 cod. pen. per il quale si è proceduto a carico dell'imputato), si evidenzia che la Corte d'appello avrebbe recepito acriticamente la motivazione del primo giudice senza considerare che, come dedotto dall'appellante, sarebbe stato del tutto impossibile l'inganno della fede pubblica, trattandosi di documento dalla palese ed inequivoca falsità, indicandone puntualmente, le circostanze indicative (erronea intestazione dell'atto, carenza numero di r.g., erronea indicazione della data e del luogo della querela, parziale indicazione delle generalità del pubblico ufficiale, sostanziale mancanza di sottoscrizione del verbalizzante). Sicché non è considerato integrabile il tentativo, né l'induzione in errore con inganno. 2.1.Con il secondo motivo si denuncia inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 56, comma 3, cod. pen. (desistenza volontaria) e del comma 4 del medesimo articolo (pentimento operoso). Si assume, infatti, che in relazione al capo d) l'imputato non è comparso all'udienza e non ha depositato il verbale di accettazione della remissione. 2.2.Con il terzo motivo si denuncia, con riferimento al capo a), l'intervenuta prescrizione per essere la condotta antecedente al 11 febbraio 2011, risultando una sola sospensione del corso della prescrizione (dal 24 marzo al 23 giugno 2015) per concomitante impegno professionale della difesa, da considerarsi operante solo per la durata di sessanta giorni. 2.3.Con il quarto motivo si denuncia inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 133 e 62-bis cod. pen. con vizio di motivazione. 2.4.Risulta pervenuta a mezzo p.e.c. memoria difensiva del 19 giugno 2020.3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto le censure prospettate sono reiterative di quelle proposte con il gravame o, comunque, sono manifestamente infondate. 3.1.11 primo motivo è reiterativo di identica censura, cui la Corte territoriale ha fornito esauriente e logica risposta, immune da vizi di ogni tipo. In ogni caso, si osserva che in tema di reato impossibile va rilevato che questo presuppone l'originaria, assoluta inefficienza causale dell'azione, da valutare oggettivamente, in concreto e con giudizio ex ante, in relazione alle intrinseche caratteristiche dell'azione. Nella specie, invece, secondo la descrizione dei documenti offerta dai convergenti provvedimenti di merito, questi si presentavano carenti dei descritti requisiti intrinseci dai quali desumerne la inefficienza causale. Corretta, poi, è la motivazione offerta dalla Corte territoriale circa l'insussistenza, nel caso al vaglio, di falsi innocui, non riguardando la falsificazione contestata, secondo la descrizione dei documenti contenuta nei provvedimenti di merito, atti assolutamente privi di valenza probatoria o inesistenti. L'esame degli ulteriori elementi estrinseci, proposto con il ricorso, implicherebbe una rivalutazione, in fatto, dei requisiti dei documenti, corpo dei reati ascritti all'imputato, inibito a questa Corte di legittimità. 3.2.11 secondo motivo è manifestamente infondato e, comunque, non tiene conto che il contenuto della motivazione, coerente e non contraddittoria, valorizza, correttamente, ai fini della qualificazione giuridica della condotta, l'insussistenza di utile desistenza volontaria, per essere il mancato deposito dell'atto falso nel fascicolo dibattimentale, intervenuto solo dopo la consumazione del delitto, già perfezionato in ogni suo aspetto, condotta non interrotta in alcun momento. Quanto al motivo inerente la mancanza di motivazione circa la richiesta di riconoscimento del ravvedimento operoso, la sentenza di secondo grado indica, nell'incontestata sintesi dei motivi di appello riportata nell'incipit della motivazione, l'assenza di specificità della censura. Va, dunque, ribadito il principio di diritto secondo il quale, in tema d'impugnazioni è inammissibile, per carenza d'interesse, il ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado che non abbia preso in considerazione un motivo di appello inammissibile ab origine, in quanto l'eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio (Sez. 6, n. 47722 del 06/10/2015, Arcone, Rv. 265878; Sez. 2, n. 10173 del 16/12/2014, dep. 2015, Bianchetti, Rv. 263157). 3.3.11 terzo motivo è manifestamente infondato, tenuto conto della pena edittale prevista per ii reato sub a) (riferendosi l'art. 482 cod. pen. all'ipotesi di cui all'art. 476, comma 2, cod. pen. che ha come pena massima quella di anni dieci di reclusione, con pena edittale massima pari, dunque, ad anni sei mesi otto, aumentata di un quarto per l'interruzione). Sicché, tenuto conto del tempus commissi delicti (epoca anteriore al 11 febbraio 2011), dell'esistenza di plurime cause di interruzione del corso della prescrizione (sentenza di primo grado del 15 settembre 2015), della sospensione per un periodo di giorni sessanta, per rinvio del procedimento di primo grado per impedimento a comparire del difensore (Sez. U, n. 4909 del 18/12/2014, dep. 2015, Torchio, Rv. 262913), nonché di mesi tre giorni otto per rinvio richiesto dalla difesa per produrre documentazione (dal 16 dicembre 2014 al 24 marzo 2015) il termine massimo si è compiuto senz'altro, ai sensi dell'art. 157 e 160 cod. pen., dopo la sentenza di appello (in data 17 novembre 2019, a fronte di sentenza di secondo grado del 30 gennaio 2019). L'inammissibilità del ricorso impedisce di rilevare la prescrizione del reato maturata, nelle more del giudizio di legittimità, dopo la sentenza di appello (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266; Sez. 5, n. 15599 del 19/11/2014, Zagarella, Rv. 263119; Sez. 2, n. 28848 del 08/05/2013, Ciaffoni, Rv. 256463, Sez. 4, n. 18641 del 20/01/2004, Tricorni). 3.4. Il quarto motivo è inammissibile perché investe un potere discrezionale del giudice di merito, inerente il trattamento sanzìonatorio e il diniego delle circostanze attenuanti generiche, nella specie correttamente esercitato dai giudici di secondo grado, con ragionamento immune da vizi logici e non arbitrario (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243 - 01 Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, dep. 2017, S., Rv. 269196; Sez. 5, n. 5582 del 30/08/2013, dep, 2014, Ferrario, Rv. 259142). 4. Consegue la condanna al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo, in ragione dei motivi devoluti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de