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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 05731/2025

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ato la seguente: ORDINANZA sul ricorso 17753-2020proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o da ll’ a vvocat o ANGELO SIRACUSAper procura in calce a l ricorso -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. -intimato - avverso il DECRETO n. 220/2020 del [OSCURATO:PERSONA],depositato il 2 2 / 5 /202 0 ; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] nell ’ adunanza in camera di consiglio del 25/9/2024. [OSCURATO:PERSONA]

1.1. [OSCURATO:PERSONA] di Gotto, con decreto del 22.5.2020, pronunciando in sede di rinvio - a seguito della cassazione di un precedente suo decreto di sposta da questa Corte con ordinanza n. 19664/2019 - ha parzialmente accolto l’opposizione ex art. 98 l. fall. proposta da [OSCURATO:PERSONA] per ottenere l’ammissione allo stato passivo del F allimento A i con [OSCURATO:SOCIETA]. del credito, discendente dal rapporto di lavoro Ric. 2020n. 17753 - Sez. 1 - CC del 2 5 settembre 202 4 intrattenuto con la fallita, di complessivi € 10.711,97, vantato a titolo diindennità per lavori nocivi, di residuo T.F.R e di premio di produzione.

1.2. Il tribunale, per quanto ancora qui interessa , ha ritenuto che il credito vantato da Furnari a titolo di “indennità per lavori nocivi”dovesse essere ammesso allo stato passivo per la somma di €. 905,48, in luogo di quella richiesta di €. 7.698,32, in quantol’opponente, pur avendo dedotto di aver sempre svolto le mansioni di “operaio resinatore”a partire dal 6/10/2003, data della sua assunzione, aveva prodotto documentazione dalla quale risultava che avesseassunto tale qualifica solo a far data dal gennaio 2010, con la conseguenza che l’incremento retributivo dovuto in virtù dell’art. 73 CCNL di categoriapoteva essergli riconosciuto “nella misura risultante dalle buste paga …”, soltanto“a decorre(re) dalla predetta data”.

1.3. Il giudice del merito ha inoltre escluso che, in senso contrario, potessero rilevare le due dichiarazioni testimoniali raccolte nel corso del giudizio, ritenute inattendibili per la loro genericità e per l’assenza di riscontri del dato (emergente dall’attestato depositato dall’opponente) – e di per sé avente natura indiziaria - inerente la frequentazione di un corso di formazione per resinatori.

1.4. [OSCURATO:PERSONA], con ricorso notificato il (lunedì) 22/6/2020, illustrato da memoria, ha chiesto, per quattro motivi, la cassazione deldecreto.

1.5. [OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato. [OSCURATO:PERSONA]

2.1. Con il primo motivo il ricorrent e , lamentando la violazione e la falsa applicazione dell’art. 384, comma 2°,c.p.c., censurala decisione per aver il tribunale omesso di considerare che questa Corte, con l’ordinanza rescindente n. 19664/2019, Ric. 2020n. 17753 - Sez. 1 - CC del 2 5 settembre 202 4 aveva ritenuto incontestata la sua qualifica di operaio resinatore per l’intero periodo lavorativo in cui era stato alle dipendenze della società poi fallita, e cioè dal mese di ottobre 2003 fino al mese di dicembre 2009, indipendentemente da quanto indicato nelle buste paga.

2.2. Il motivo è fondato.

2.3. Con l’ordinanza n. 19664/2019 questa Corte ha infatti affermato che risultava(no) accertat(e), per non essere in contestazione”, la qualifica di operaio resinatore di Furnari e la natura nociva e pericolosa della relativa prestazione.

Ne consegue che nel giudizio di rinvio, che ha struttura “chiusa”, non solo era impedito alle parti ed al giudice di ampliare il thema decidendum, ma operavano anche le preclusioni derivanti dal giudicato implicito formatosi col provvedimento rescindente (fra molte, Cass. nn. 24357/2023, 13719/2017, 3330/2015): era dunque precluso al tribunale di verificare se Furnari avesse dato prova di aver svolto le mansioni in ragione delle quali doveva essergli riconosciuta l’indennità sin dalla data della sua assunzionepresso [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., trattandosi di circostanza non contestatanel primo giudizio di opposizione, ormai coperta dal giudicato.

2.4. Restano assorbiti i (pur fondati) secondo e terzo motivo del ricorso, con i quali Furnari lamenta, in subordine, l’omesso esame di un fatto decisivo (consistente nell’avvenuto riconoscimento dell’indennità da parte della datrice di lavoro, seppure in misura ridotta, a partire dal mese di gennaio 2005) e il vizio di motivazione apparente in ordine all’affermata inattendibilità dei testi escussi.

3. Il ricorso dev’essere, quindi, accolto: e il decreto impugnato, per l’effetto, cassato con rinvio al T ribunale di Ric. 2020n. 17753 - Sez. 1 - CC del 2 5 settembre 202 4 [OSCURATO:PERSONA] di Gotto che, in differente composizione, pronuncerà anche sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte così provvede: accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gottoche, in differente composizione, provvederà anche sulle spese del presente giudizio.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente: ORDINANZA sul ricorso 17753-2020proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o da ll’ a vvocat o ANGELO SIRACUSAper procura in calce a l ricorso -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. -intimato - avverso il DECRETO n. 220/2020 del [OSCURATO:PERSONA],depositato il 2 2 / 5 /202 0 ; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] nell ’ adunanza in camera di consiglio del 25/9/2024. [OSCURATO:PERSONA] 1.1. [OSCURATO:PERSONA] di Gotto, con decreto del 22.5.2020, pronunciando in sede di rinvio - a seguito della cassazione di un precedente suo decreto di sposta da questa Corte con ordinanza n. 19664/2019 - ha parzialmente accolto l’opposizione ex art. 98 l. fall. proposta da [OSCURATO:PERSONA] per ottenere l’ammissione allo stato passivo del F allimento A i con [OSCURATO:SOCIETA]. del credito, discendente dal rapporto di lavoro Ric. 2020n. 17753 - Sez. 1 - CC del 2 5 settembre 202 4 intrattenuto con la fallita, di complessivi € 10.711,97, vantato a titolo diindennità per lavori nocivi, di residuo T.F.R e di premio di produzione. 1.2. Il tribunale, per quanto ancora qui interessa , ha ritenuto che il credito vantato da Furnari a titolo di “indennità per lavori nocivi”dovesse essere ammesso allo stato passivo per la somma di €. 905,48, in luogo di quella richiesta di €. 7.698,32, in quantol’opponente, pur avendo dedotto di aver sempre svolto le mansioni di “operaio resinatore”a partire dal 6/10/2003, data della sua assunzione, aveva prodotto documentazione dalla quale risultava che avesseassunto tale qualifica solo a far data dal gennaio 2010, con la conseguenza che l’incremento retributivo dovuto in virtù dell’art. 73 CCNL di categoriapoteva essergli riconosciuto “nella misura risultante dalle buste paga …”, soltanto“a decorre(re) dalla predetta data”. 1.3. Il giudice del merito ha inoltre escluso che, in senso contrario, potessero rilevare le due dichiarazioni testimoniali raccolte nel corso del giudizio, ritenute inattendibili per la loro genericità e per l’assenza di riscontri del dato (emergente dall’attestato depositato dall’opponente) – e di per sé avente natura indiziaria - inerente la frequentazione di un corso di formazione per resinatori. 1.4. [OSCURATO:PERSONA], con ricorso notificato il (lunedì) 22/6/2020, illustrato da memoria, ha chiesto, per quattro motivi, la cassazione deldecreto. 1.5. [OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato. [OSCURATO:PERSONA] 2.1. Con il primo motivo il ricorrent e , lamentando la violazione e la falsa applicazione dell’art. 384, comma 2°,c.p.c., censurala decisione per aver il tribunale omesso di considerare che questa Corte, con l’ordinanza rescindente n. 19664/2019, Ric. 2020n. 17753 - Sez. 1 - CC del 2 5 settembre 202 4 aveva ritenuto incontestata la sua qualifica di operaio resinatore per l’intero periodo lavorativo in cui era stato alle dipendenze della società poi fallita, e cioè dal mese di ottobre 2003 fino al mese di dicembre 2009, indipendentemente da quanto indicato nelle buste paga. 2.2. Il motivo è fondato. 2.3. Con l’ordinanza n. 19664/2019 questa Corte ha infatti affermato che risultava(no) accertat(e), per non essere in contestazione”, la qualifica di operaio resinatore di Furnari e la natura nociva e pericolosa della relativa prestazione. Ne consegue che nel giudizio di rinvio, che ha struttura “chiusa”, non solo era impedito alle parti ed al giudice di ampliare il thema decidendum, ma operavano anche le preclusioni derivanti dal giudicato implicito formatosi col provvedimento rescindente (fra molte, Cass. nn. 24357/2023, 13719/2017, 3330/2015): era dunque precluso al tribunale di verificare se Furnari avesse dato prova di aver svolto le mansioni in ragione delle quali doveva essergli riconosciuta l’indennità sin dalla data della sua assunzionepresso [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., trattandosi di circostanza non contestatanel primo giudizio di opposizione, ormai coperta dal giudicato. 2.4. Restano assorbiti i (pur fondati) secondo e terzo motivo del ricorso, con i quali Furnari lamenta, in subordine, l’omesso esame di un fatto decisivo (consistente nell’avvenuto riconoscimento dell’indennità da parte della datrice di lavoro, seppure in misura ridotta, a partire dal mese di gennaio 2005) e il vizio di motivazione apparente in ordine all’affermata inattendibilità dei testi escussi. 3. Il ricorso dev’essere, quindi, accolto: e il decreto impugnato, per l’effetto, cassato con rinvio al T ribunale di Ric. 2020n. 17753 - Sez. 1 - CC del 2 5 settembre 202 4 [OSCURATO:PERSONA] di Gotto che, in differente composizione, pronuncerà anche sulle spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte così provvede: accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gottoche, in differente composizione, provvederà anche sulle spese del presente giudizio. Così
Decreto Cassazione n. 05731/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris