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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 34599/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 7559-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] D'[OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di AVELLINO, depositata il 11/12/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/12/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

R.G. n. 7559/2021 Rilevato che:

1. il Tribunale di Avellino, con ordinanza istruttoria pronunziata in data 11.12.2020, nella causa introdotta da [OSCURATO:PERSONA], nei confronti della S.r.l. [OSCURATO:PERSONA]Ambrosio, «procedendo nelle forme di cui all'art. 221 co. 4 Legge 77/2020 di conversione del DL 34/2020; Viste le note di udienza; Ritenuto che non sussistano i presupposti per estendere il contraddittorio ad altro soggetto nei confronti del quale nemmeno vengono avanzate istanze o domande; Ritenuto di dover ammettere la prova per testi articolata dalle parti», ha ammesso «la prova per testi articolata dalle parti, con esclusione delle circostanze negative e delle mere valutazioni», fissando «per l'escussione le udienze del 18 e 25 giugno 2021, con onere di citazione di non oltre due testi per parte per ciascuna data, e con riserva di ogni altro ed ulteriore provvedimento»;

2. per la cassazione «dell'ordinanza decisoria» [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso affidato a due motivi contenenti più censure ed ha comunicato memorie; la S.r.l. [OSCURATO:PERSONA]Ambrosio non ha svolto attività difensiva;

3. la proposta del relatore è stata comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380-bis del codice di rito.

Considerato che:

4. con il primo motivo articolato si denunzia la «Violazione degli artt. 3, 24 e 111 Cost., 101 comma 2 c.p.c. in relazione all'art. 360 primo comma n. 3) c.p.c.» e si lamenta che «non è chiaro perché il Giudice del Lavoro abbia ritenuto di non consentire a parte ricorrente di provare, anche con testi informatori, che l'iniziativa posta in essere da parte resistente è operazione oggettivamente e sostanzialmente volta a sfuggire alla responsabilità patrimoniale e quindi ad eludere le ragioni creditorie della Carofano>>;

5. con il secondo motivo si deduce la «Violazione degli artt. 102, 279 n. 4, c.p.c. in relazione all'art. 360.

I co n. 3 c.p.c. - Sulla pretesa insussistenza dei presupposti per integrazione del contraddittorio - Sulla pretesa mancata proposizione di istanze e domande nei confronti del nuovo soggetto»;

6. entrambi i motivi sono inammissibili, poiché, all'evidenza, censurano un'ordinanza che dispone sull'organizzazione del processo e non un provvedimento avente natura di sentenza, come asserito dalla ricorrente (v. pag. 19 del ricorso); non sussistono, pertanto, i presupposti per la proposizione del ricorso in sede di legittimità;

7. per tutto quanto innanzi osservato, il ricorso va dichiarato inammissibile;

8. nulla va disposto in ordine alle spese del presente giudizio, poiché la S.r.l. [OSCURATO:PERSONA]Ambrosio è rimasta intimata; J\H

9. avuto riguardo all'esito del giudizio ed alla data di proposizione del ricorso, sussistono i presupposti processuali di cui all'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17 della

I. n. 228 del 2012, secondo quanto specificato in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; nulla per le spese del presente giudizio.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso articolo 13, se

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 7559-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] D'[OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di AVELLINO, depositata il 11/12/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/12/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. R.G. n. 7559/2021 Rilevato che: 1. il Tribunale di Avellino, con ordinanza istruttoria pronunziata in data 11.12.2020, nella causa introdotta da [OSCURATO:PERSONA], nei confronti della S.r.l. [OSCURATO:PERSONA]Ambrosio, «procedendo nelle forme di cui all'art. 221 co. 4 Legge 77/2020 di conversione del DL 34/2020; Viste le note di udienza; Ritenuto che non sussistano i presupposti per estendere il contraddittorio ad altro soggetto nei confronti del quale nemmeno vengono avanzate istanze o domande; Ritenuto di dover ammettere la prova per testi articolata dalle parti», ha ammesso «la prova per testi articolata dalle parti, con esclusione delle circostanze negative e delle mere valutazioni», fissando «per l'escussione le udienze del 18 e 25 giugno 2021, con onere di citazione di non oltre due testi per parte per ciascuna data, e con riserva di ogni altro ed ulteriore provvedimento»; 2. per la cassazione «dell'ordinanza decisoria» [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso affidato a due motivi contenenti più censure ed ha comunicato memorie; la S.r.l. [OSCURATO:PERSONA]Ambrosio non ha svolto attività difensiva; 3. la proposta del relatore è stata comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380-bis del codice di rito. Considerato che: 4. con il primo motivo articolato si denunzia la «Violazione degli artt. 3, 24 e 111 Cost., 101 comma 2 c.p.c. in relazione all'art. 360 primo comma n. 3) c.p.c.» e si lamenta che «non è chiaro perché il Giudice del Lavoro abbia ritenuto di non consentire a parte ricorrente di provare, anche con testi informatori, che l'iniziativa posta in essere da parte resistente è operazione oggettivamente e sostanzialmente volta a sfuggire alla responsabilità patrimoniale e quindi ad eludere le ragioni creditorie della Carofano>>; 5. con il secondo motivo si deduce la «Violazione degli artt. 102, 279 n. 4, c.p.c. in relazione all'art. 360. I co n. 3 c.p.c. - Sulla pretesa insussistenza dei presupposti per integrazione del contraddittorio - Sulla pretesa mancata proposizione di istanze e domande nei confronti del nuovo soggetto»; 6. entrambi i motivi sono inammissibili, poiché, all'evidenza, censurano un'ordinanza che dispone sull'organizzazione del processo e non un provvedimento avente natura di sentenza, come asserito dalla ricorrente (v. pag. 19 del ricorso); non sussistono, pertanto, i presupposti per la proposizione del ricorso in sede di legittimità; 7. per tutto quanto innanzi osservato, il ricorso va dichiarato inammissibile; 8. nulla va disposto in ordine alle spese del presente giudizio, poiché la S.r.l. [OSCURATO:PERSONA]Ambrosio è rimasta intimata; J\H 9. avuto riguardo all'esito del giudizio ed alla data di proposizione del ricorso, sussistono i presupposti processuali di cui all'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, secondo quanto specificato in dispositivo. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso; nulla per le spese del presente giudizio. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso articolo 13, se
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