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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 20538/2026

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nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/10/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Roma, che ha confermato la condanna pronunciata in primo grado per il reato di cui all'art. 489 cod. pen. (così riqualificata l'originaria imputazione formulata ai sensi degli artt. 476 - 482 cod. pen.); - che il primo motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge quanto alla revoca della sospensione condizionale della pena - è indeducibile in quanto in palese contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui il requisito dell'identità dell'indole del reato commesso nei termini stabiliti opera solo con riferimento alle contravvenzioni e non si estende ai delitti, con la conseguenza che l'ulteriore delitto è sempre causa ostativa, quale che sia la sua natura (Sez. 2, n. 35191 del 22/05/2018, Rv. 273453); - che il secondo, il terzo e il quarto motivo di ricorso - che deducono violazione di legge quanto al trattamento sanzionatorio e specificamente alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e alla concreta quantificazione della pena - non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità e sono manifestamente infondati perché a) si risolvono in un differente apprezzamento della tenuità del fatto, logicamente prospettato dalla Corte territoriale (che, con motivazione esente dai descritti vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento: pag. 1 della motivazione) e, com'è noto, precluso a questa Corte di cassazione; b) le circostanze attenuanti generiche non costituiscono oggetto di un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma necessitano, in positivo, di elementi (dei quali il giudice deve esplicitamente dar conto) ritenuti idonei a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio rendendolo coerente alla concreta gravità del fatto, sicché il giudice legittimamente può motivarne il diniego alla luce della rilevata inesistenza di elementi favorevolmente valutabili; c) la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. e, in concreto, l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 2 della motivazione); - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. 2 P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/10/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Roma, che ha confermato la condanna pronunciata in primo grado per il reato di cui all'art. 489 cod. pen. (così riqualificata l'originaria imputazione formulata ai sensi degli artt. 476 - 482 cod. pen.); - che il primo motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge quanto alla revoca della sospensione condizionale della pena - è indeducibile in quanto in palese contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui il requisito dell'identità dell'indole del reato commesso nei termini stabiliti opera solo con riferimento alle contravvenzioni e non si estende ai delitti, con la conseguenza che l'ulteriore delitto è sempre causa ostativa, quale che sia la sua natura (Sez. 2, n. 35191 del 22/05/2018, Rv. 273453); - che il secondo, il terzo e il quarto motivo di ricorso - che deducono violazione di legge quanto al trattamento sanzionatorio e specificamente alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e alla concreta quantificazione della pena - non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità e sono manifestamente infondati perché a) si risolvono in un differente apprezzamento della tenuità del fatto, logicamente prospettato dalla Corte territoriale (che, con motivazione esente dai descritti vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento: pag. 1 della motivazione) e, com'è noto, precluso a questa Corte di cassazione; b) le circostanze attenuanti generiche non costituiscono oggetto di un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma necessitano, in positivo, di elementi (dei quali il giudice deve esplicitamente dar conto) ritenuti idonei a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio rendendolo coerente alla concreta gravità del fatto, sicché il giudice legittimamente può motivarne il diniego alla luce della rilevata inesistenza di elementi favorevolmente valutabili; c) la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. e, in concreto, l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 2 della motivazione); - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. 2 P.Q.M
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